CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2155/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 151/02/2021; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate Riscossione propose appello avverso la decisione della commissione tributaria provinciale di Potenza con la quale era stato accolto il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento n. 0682013002202158, emessa in materia di IVA per l’anno di imposta 2009, nonché in relazione alla successiva intimazione di pagamento n. 1002017900652067. Il giudice di seconde cure dichiarò l’appello inammissibile in quanto proposto tardivamente. Ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’appello, la C.T.R. evidenziò come, fosse intervenuta una precedente impugnazione della sentenza n. 525 del 2019 ad opera della società contribuente di talché l’avvenuta notificazione del primo gravame si doveva equiparare quanto agli effetti “sia per la parte notificante che per la parte destinataria” alla notificazione della sentenza stessa, potenzialmente idonea a far scattare il termine breve di impugnazione”. L’ADER impugna la sentenza con un motivo, resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 170, 285 e 325 c.p.c. nonché degli artt. 17 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con tale doglianza ci si duole della dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività avendo ritenuto il giudice di seconde cure, erroneamente, legittima, e quindi idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, la notificazione dell’appello principale, pur essendo stata effettuata nei confronti della “Agenzia delle Entrate Riscossione” e non invece nei confronti del difensore costituito nel giudizio di primo grado. 2. La controricorrente eccepisce, preliminarmente, la tardività del ricorso per cassazione in considerazione della circostanza secondo cui la sentenza oggi impugnata è stata altresì’ oggetto di ricorso per revocazione, notificato a mezzo PEC in data 8.10.2021. Con tale ricorso non sarebbe stata presentata alcun richiesta di sospensione dei termini di cui all’art. 398 c.p.c. Sicché in data 9.12.2021 sarebbero spirato il termine mentre il ricorso è stato notificato alla società controricorrente il 11.1.2022. 2.1. L’eccezione è fondata. Cass. S.U. n. 32114 del 2019 ha affermato che la notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 c.p.c., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione. Con riferimento alla fattispecie qui d’interesse, [OSCURATO:PERSONA]. T, n. 22220 del 2019 ha statuito che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. 2.2. Il principio trova applicazione nella specie con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non vi sono i requisiti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato in quanto parte soccombente è Amministrazione pubblica difesa dall’avvocatura dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge. Così deciso in