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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23700/2026

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seppe Spartà legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]La [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilian. 7901/2023 depositata il 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia ha avuto origine dall’emissione, da parte delConsorzio di Bonifica 6 di Enna, nella dichiarata qualità di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], di un avvisodi pagamento con il quale è stato richiesto a [OSCURATO:PERSONA] ilversamento della somma di euro 401,55 a titolo di contributo consortile peropere irrigue relativo all’anno 2018.

L’avviso è stato comunicato a mezzoNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026posta ordinaria ed è stato riferito ai terreni di proprietà del contribuentericadenti nel comprensorio consortile.2.

Il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Enna, deducendo, in via principale, l’inesistenzadell’avviso per essere stato adottato da un soggetto privo di potereimpositivo, sul presupposto che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna fosse statosoppresso a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 della legge regionalesiciliana n. 5 del 2014 e che, pertanto, non potesse validamente operareneppure quale mandatario del nuovo Consorzio di Bonifica della SiciliaOrientale.

Il ricorrente ha inoltre denunciato la nullità dell’atto permancanza di sottoscrizione, nonché la violazione dell’obbligo di motivazionedi cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241del 1990, oltre alla violazione dell’art. 10 della legge regionale n. 45 del1995, anche sotto il profilo dell’assenza di un concreto beneficio fondiario.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Enna, con sentenza n. 705del 2021, ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo al difettodi motivazione dell’avviso di pagamento e annullando l’atto impugnato, concompensazione delle spese di lite, senza esaminare gli ulteriori motivi dicensura.4.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Consorzio di Bonifica 6di Enna, sostenendo la sufficienza della motivazione dell’avviso e lalegittimità del proprio operato in forza del regime transitorio previsto dallanormativa regionale e regolamentare.

Nel giudizio di secondo grado si ècostituito [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell’appello,eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del gravame per difetto dilegittimazione del Consorzio appellante, in quanto ente ormai non piùesistente, e riproponendo i motivi di ricorso di primo grado non esaminati.5.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Caltanisetta, con sentenza n. 7901 del 2023, ha deciso l’appelloritenendo fondato e assorbente il primo motivo del ricorso introduttivo,Numero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026relativo alla violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014.

LaCorte ha affermato che tale disposizione aveva comportato l’accorpamentodei consorzi di bonifica territoriali nei due nuovi consorzi della Siciliaoccidentale e orientale, con conseguente soppressione dei consorzipreesistenti e successione del nuovo ente in tutti i rapporti giuridici attivi epassivi.

Muovendo da tale premessa, il giudice d’appello ha ritenuto che ilConsorzio di Bonifica 6 Enna non esistesse più al momento dellaproposizione dell’appello e che, pertanto, il gravame dovesse esseredichiarato inammissibile.

La Corte ha inoltre escluso che potesse attribuirsirilievo al preteso mandato senza rappresentanza conferito al consorziosoppresso, osservando che, in assenza di una specifica previsionelegislativa, un ente pubblico non può delegare ad altri l’esercizio del potereimpositivo e che l’atto impugnato era comunque affetto da difetto assolutodi attribuzione.

In applicazione di tali principi, la Corte ha riformato lasentenza di primo grado, ha dichiarato nullo l’avviso di pagamentoimpugnato e ha condannato il Consorzio di Bonifica 6 di Enna al pagamentodelle spese del doppio grado di giudizio, disponendo altresì la trasmissionedegli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio ha propostoricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito concontroricorso il contribuente.7.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Parte controricorrente ha sollevato, in via preliminare, l’eccezione diinammissibilità dell’intero ricorso per cassazione per difetto di valida etempestiva procura speciale, deducendo la mancanza dell’attestazione diconformità all’originale cartaceo della procura allegata alla notifica a mezzoPEC.È stata inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto dilegitimatio ad causam del ricorrente, assumendosi che il Consorzio diNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026Bonifica 6 Enna non fosse più esistente a seguito dell’accorpamentodisposto dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, conconseguente carenza di legittimazione attiva a proporre l’impugnazione.1.1.

La prima eccezione è infondata.Questa Corte ha già affermato che in caso di notifica di un attogiudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dallaparte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012,deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente,trasformata in copia informatica di documento analogico, lacui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (Cass. 02/03/2023, n. 6318 (Rv. 667130 - 01)), ma ha ancheprecisato che tale attestazione può essere prodotta fino alla celebrazionedella camera di consiglio: in tema di notifica del ricorso per cassazione conmodalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica ènecessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non èpossibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originaledel difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati(ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenutaconsegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute -che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza didiscussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglioex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione,impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, conconseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291c.p.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7041 (Rv. 674706 - 01)).Il difensore ha prodotto l’ attestazione di conformità con deposito del 30marzo 2026, sanando la irregolarità.1.2.

Anche la seconda eccezione deve essere respinta.Invero questa Corte si è già pronunciata sullo specifico tema con articolataargomentazione (Cass. 19/03/2026, n. 6611), con la quale è pervenuta allaNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026conclusione, da intendersi in questa sede interamente richiamata, da cuinon vi è ragione di discostarsi, che l’accorpamento dei consorzi ex l.r.

Sicilian. 5/2014 non determina l’immediata estinzione degli enti preesistenti, madà luogo a un processo graduale; fino al suo completamento, i consorziaccorpati conservano la propria soggettività e restano legittimatiall’esercizio delle funzioni loro affidate, inclusa quella impositiva.2.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I,n. 3 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene che l’atto impugnato dal contribuenteera un mero avviso di pagamento di contributi consortili, comunicato amezzo posta ordinaria, privo di natura provvedimentale tipica e non inclusotra gli atti tassativamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.Ne deriva, secondo il ricorrente, che l’impugnazione sarebbe stataammissibile solo per contestare la legittimità sostanziale dell’obbligazionetributaria, mentre i giudici di merito avrebbero erroneamente accoltocensure di carattere meramente formale, quali l’asserita inesistenzadell’atto per difetto di legittimazione dell’ente emittente e la mancanza disottoscrizione, che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.Nel controricorso si replica che l’avviso di pagamento eraautonomamente impugnabile in quanto recava una pretesa tributariacompiuta e immediatamente lesiva, con indicazione delle ragioni fattuali egiuridiche della pretesa, sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilcontribuente era legittimato a far valere non solo vizi sostanziali, ma ancheprofili di legittimità dell’atto, ivi compresa la carenza del potere impositivoin capo all’ente che lo aveva emesso.2.1.

Il motivo non è fondato.2.2.

La stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. civ., Sez.

V,Ord., 07/06/2023, n. 16118) ha chiarito che l’atto in questione rientra tragli atti impugnabili facoltativamente, ma non fa nessuna distinzione inNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026relazione al tipo di vizi censurabili, come invece pretende la doglianza.

Benpoteva (e doveva) il giudice del merito valutare tutti i profili di vizio dedottidal contribuente.3.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs 546/1992 e 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano omesso ogni verificasulla tempestività del ricorso introduttivo del contribuente, nonostantel’avviso di pagamento fosse stato comunicato senza data certa.

A suo dire,l’onere di provare la proposizione del ricorso nel termine di sessanta giornigravava sul contribuente, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 2697 c.c., e la mancata dimostrazione di tale requisito avrebbedovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.Nel controricorso si osserva, in via preliminare, che il motivo èinammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo ilricorrente ricostruito compiutamente le circostanze di fatto relative allaconoscenza dell’atto.

In via subordinata, si deduce l’infondatezza dellacensura, evidenziando che l’avviso era stato trasmesso a mezzo postaordinaria, priva di data certa, sicché non era possibile individuare concertezza il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione; in talesituazione, l’onere probatorio non poteva gravare sul contribuente, masull’ente impositore che aveva scelto una modalità di comunicazioneinidonea a fornire prova della data di ricezione.3.1.

Analogamente a quanto evidenziato anche nella ordinanza diquesta Corte n. 6610/2026, si tratta di motivo del tutto inaccoglibile.

Esso,difatti, lamenta una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verificadella regolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilo della suatempestività, così veicolando la censura sul puro versante accademico,senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che mai quello dellatardività dell’impugnazione.

Trascurando di considerare poi che la verifica èNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026stata verosimilmente operata, senza darne atto in motivazione, in assenzadi contestazione, laddove del tutto fuori tiro si presenta la contestataviolazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmenorappresentato che l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dallanotifica dell’atto.4.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre2017), 97, commi II e III, Cost., degli artt. 24, 111 Cost, 100, 323 c.p.c.,49, 50 e 52 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto che la riforma regionale del 2014 abbia determinato l’estinzionedel Consorzio di Bonifica 6 Enna, con conseguente nullità della suacostituzione in giudizio.

Sostiene che l’art. 13 della legge regionale n. 5 del2014 non avrebbe soppresso i consorzi territoriali, ma si sarebbe limitato aunificarne gli ambiti operativi in due macro-consorzi, prevedendo un regimetransitorio nel quale i consorzi accorpati avrebbero continuato a operare,come confermato dal regolamento di organizzazione e dalle successivedeliberazioni regionali.Nel controricorso si eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità delmotivo per violazione dell’art. 372 c.p.c., poiché fondato su documenti nonprodotti nei gradi di merito.

Nel merito, si sostiene che la correttainterpretazione dell’art. 13 citato conduce a ritenere avvenuta una vera epropria successione tra enti pubblici, con estinzione giuridica dei consorziaccorpati e subentro a titolo universale del nuovo Consorzio della SiciliaOrientale, con conseguente carenza di legittimazione del Consorzio 6 Ennaa stare in giudizio e a esercitare poteri impositivi.Numero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/20264.1.

Il motivo è fondato.La questione è stata già affrontata nell’ambito delle eccezionipreliminari, in quanto riproposta come difetto di legittimazione a proporreil ricorso per cassazione, e ci si richiama dunque a quanto già espresso inrisposta a tale questione, trattandosi di tema già risolto da questa Corte(Cass. 19/03/2026, n. 6611 cit.).4.2.

Giova comunque sintetizzare il ragionamento.Sul punto questa Corte ha premesso innanzitutto che la legge regionalenon prevede espressamente l’estinzione immediata dei consorzipreesistenti, ma si limita a disporne l’accorpamento in nuovi enti.

Da ciò laCorte ha ricavato che la riorganizzazione non si realizza in modo istantaneo,ma attraverso un processo graduale che richiede tempo per esserecompletato e che, in questo contesto, risulta coerente la previsione di unperiodo transitorio, durante il quale i consorzi originari continuano a operareper garantire la continuità dell’azione amministrativa.Ha sottolineato poi che le disposizioni regolamentari mantengono invigore gli atti e gli affidamenti dei consorzi accorpati fino a nuovadeterminazione, il che implica che tali enti continuino concretamente asvolgere le loro funzioni, compresa quella impositiva.

Ne ha derivato che ilConsorzio 6 Enna non aveva perso la propria capacità di agire, ma erarimasto operante fino al completamento del processo di accorpamento.4.3.

Quanto al riferimento al mandato senza rappresentanza, laCassazione lo ha considerato giuridicamente improprio e non necessario,poiché nel diritto pubblico le funzioni non si trasferiscono tramite taleschema.

Tuttavia, ha ritenuto che questo errore qualificatorio non incidessesulla validità dell’atto, perché il potere del Consorzio deriva direttamentedalla sua perdurante esistenza e dall’affidamento delle funzioni, e noninvece dal mandato.In conclusione, la Cassazione ha affermato che il Consorzio di bonifica6 Enna era ancora legittimato a emettere l’avviso di pagamento, poiché nonNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026era stato estinto e continuava a operare nel periodo transitorio; pertanto,non sussisteva alcuna carenza di potere.4.4.

La censura va conseguentemente accolta.5.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1705 cod. civ., 97, commi II e III, Cost., 21 septiesL. 241/1990, 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana,19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato conDecreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) eDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inrelazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente contesta la qualificazione, operata dalla Corte di merito, delrapporto intercorrente tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ilConsorzio 6 Enna come illegittimo “mandato senza rappresentanza”,ritenuto incompatibile con l’esercizio di pubbliche funzioni.

Sostiene che ladeliberazione commissariale avrebbe in realtà previsto una legittima delegainterorganica, idonea a consentire al Consorzio 6 Enna di continuare aemettere avvisi di pagamento e a riscuotere i contributi consortili nelperiodo transitorio.Nel controricorso si eccepisce, anche per questo motivo,l’inammissibilità per violazione dell’art. 372 c.p.c., in quanto fondato sudocumenti nuovi, e se ne deduce comunque l’infondatezza nel merito,osservando che la delega di poteri impositivi tra enti pubblici è ammissibilesolo in presenza di una espressa previsione legislativa, nella specieinsussistente.

Ne conseguirebbe che l’atto impugnato dal contribuente èstato correttamente ritenuto nullo per incompetenza assoluta dell’organoche lo ha emanato.5.1.

Anche la presente questione è stata già affrontata da questa Cortenella sentenza sopra menzionata “ (Cass. 19/03/2026, n. 6611)”.Numero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo n. 36.

In conclusione, il ricorso va accolto relativamente al motivo n. 3,assorbito il n. 4, rigettati i primi due motivi, e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto,rigetta il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seppe Spartà legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]La [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilian. 7901/2023 depositata il 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia ha avuto origine dall’emissione, da parte delConsorzio di Bonifica 6 di Enna, nella dichiarata qualità di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], di un avvisodi pagamento con il quale è stato richiesto a [OSCURATO:PERSONA] ilversamento della somma di euro 401,55 a titolo di contributo consortile peropere irrigue relativo all’anno 2018. L’avviso è stato comunicato a mezzoNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026posta ordinaria ed è stato riferito ai terreni di proprietà del contribuentericadenti nel comprensorio consortile.2. Il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Enna, deducendo, in via principale, l’inesistenzadell’avviso per essere stato adottato da un soggetto privo di potereimpositivo, sul presupposto che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna fosse statosoppresso a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 della legge regionalesiciliana n. 5 del 2014 e che, pertanto, non potesse validamente operareneppure quale mandatario del nuovo Consorzio di Bonifica della SiciliaOrientale. Il ricorrente ha inoltre denunciato la nullità dell’atto permancanza di sottoscrizione, nonché la violazione dell’obbligo di motivazionedi cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241del 1990, oltre alla violazione dell’art. 10 della legge regionale n. 45 del1995, anche sotto il profilo dell’assenza di un concreto beneficio fondiario.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Enna, con sentenza n. 705del 2021, ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo al difettodi motivazione dell’avviso di pagamento e annullando l’atto impugnato, concompensazione delle spese di lite, senza esaminare gli ulteriori motivi dicensura.4. Avverso tale decisione ha proposto appello il Consorzio di Bonifica 6di Enna, sostenendo la sufficienza della motivazione dell’avviso e lalegittimità del proprio operato in forza del regime transitorio previsto dallanormativa regionale e regolamentare. Nel giudizio di secondo grado si ècostituito [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell’appello,eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del gravame per difetto dilegittimazione del Consorzio appellante, in quanto ente ormai non piùesistente, e riproponendo i motivi di ricorso di primo grado non esaminati.5. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Caltanisetta, con sentenza n. 7901 del 2023, ha deciso l’appelloritenendo fondato e assorbente il primo motivo del ricorso introduttivo,Numero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026relativo alla violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014. LaCorte ha affermato che tale disposizione aveva comportato l’accorpamentodei consorzi di bonifica territoriali nei due nuovi consorzi della Siciliaoccidentale e orientale, con conseguente soppressione dei consorzipreesistenti e successione del nuovo ente in tutti i rapporti giuridici attivi epassivi. Muovendo da tale premessa, il giudice d’appello ha ritenuto che ilConsorzio di Bonifica 6 Enna non esistesse più al momento dellaproposizione dell’appello e che, pertanto, il gravame dovesse esseredichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre escluso che potesse attribuirsirilievo al preteso mandato senza rappresentanza conferito al consorziosoppresso, osservando che, in assenza di una specifica previsionelegislativa, un ente pubblico non può delegare ad altri l’esercizio del potereimpositivo e che l’atto impugnato era comunque affetto da difetto assolutodi attribuzione. In applicazione di tali principi, la Corte ha riformato lasentenza di primo grado, ha dichiarato nullo l’avviso di pagamentoimpugnato e ha condannato il Consorzio di Bonifica 6 di Enna al pagamentodelle spese del doppio grado di giudizio, disponendo altresì la trasmissionedegli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio ha propostoricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito concontroricorso il contribuente.7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Parte controricorrente ha sollevato, in via preliminare, l’eccezione diinammissibilità dell’intero ricorso per cassazione per difetto di valida etempestiva procura speciale, deducendo la mancanza dell’attestazione diconformità all’originale cartaceo della procura allegata alla notifica a mezzoPEC.È stata inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto dilegitimatio ad causam del ricorrente, assumendosi che il Consorzio diNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026Bonifica 6 Enna non fosse più esistente a seguito dell’accorpamentodisposto dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, conconseguente carenza di legittimazione attiva a proporre l’impugnazione.1.1. La prima eccezione è infondata.Questa Corte ha già affermato che in caso di notifica di un attogiudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dallaparte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012,deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente,trasformata in copia informatica di documento analogico, lacui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (Cass. 02/03/2023, n. 6318 (Rv. 667130 - 01)), ma ha ancheprecisato che tale attestazione può essere prodotta fino alla celebrazionedella camera di consiglio: in tema di notifica del ricorso per cassazione conmodalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica ènecessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non èpossibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originaledel difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati(ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenutaconsegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di tali ricevute -che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza didiscussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglioex art. 380-bis c.p.c. - determina l'inesistenza della notificazione,impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, conconseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291c.p.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7041 (Rv. 674706 - 01)).Il difensore ha prodotto l’ attestazione di conformità con deposito del 30marzo 2026, sanando la irregolarità.1.2. Anche la seconda eccezione deve essere respinta.Invero questa Corte si è già pronunciata sullo specifico tema con articolataargomentazione (Cass. 19/03/2026, n. 6611), con la quale è pervenuta allaNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026conclusione, da intendersi in questa sede interamente richiamata, da cuinon vi è ragione di discostarsi, che l’accorpamento dei consorzi ex l.r. Sicilian. 5/2014 non determina l’immediata estinzione degli enti preesistenti, madà luogo a un processo graduale; fino al suo completamento, i consorziaccorpati conservano la propria soggettività e restano legittimatiall’esercizio delle funzioni loro affidate, inclusa quella impositiva.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I,n. 3 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene che l’atto impugnato dal contribuenteera un mero avviso di pagamento di contributi consortili, comunicato amezzo posta ordinaria, privo di natura provvedimentale tipica e non inclusotra gli atti tassativamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.Ne deriva, secondo il ricorrente, che l’impugnazione sarebbe stataammissibile solo per contestare la legittimità sostanziale dell’obbligazionetributaria, mentre i giudici di merito avrebbero erroneamente accoltocensure di carattere meramente formale, quali l’asserita inesistenzadell’atto per difetto di legittimazione dell’ente emittente e la mancanza disottoscrizione, che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.Nel controricorso si replica che l’avviso di pagamento eraautonomamente impugnabile in quanto recava una pretesa tributariacompiuta e immediatamente lesiva, con indicazione delle ragioni fattuali egiuridiche della pretesa, sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilcontribuente era legittimato a far valere non solo vizi sostanziali, ma ancheprofili di legittimità dell’atto, ivi compresa la carenza del potere impositivoin capo all’ente che lo aveva emesso.2.1. Il motivo non è fondato.2.2. La stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. civ., Sez. V,Ord., 07/06/2023, n. 16118) ha chiarito che l’atto in questione rientra tragli atti impugnabili facoltativamente, ma non fa nessuna distinzione inNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026relazione al tipo di vizi censurabili, come invece pretende la doglianza. Benpoteva (e doveva) il giudice del merito valutare tutti i profili di vizio dedottidal contribuente.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs 546/1992 e 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano omesso ogni verificasulla tempestività del ricorso introduttivo del contribuente, nonostantel’avviso di pagamento fosse stato comunicato senza data certa. A suo dire,l’onere di provare la proposizione del ricorso nel termine di sessanta giornigravava sul contribuente, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 2697 c.c., e la mancata dimostrazione di tale requisito avrebbedovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.Nel controricorso si osserva, in via preliminare, che il motivo èinammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo ilricorrente ricostruito compiutamente le circostanze di fatto relative allaconoscenza dell’atto. In via subordinata, si deduce l’infondatezza dellacensura, evidenziando che l’avviso era stato trasmesso a mezzo postaordinaria, priva di data certa, sicché non era possibile individuare concertezza il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione; in talesituazione, l’onere probatorio non poteva gravare sul contribuente, masull’ente impositore che aveva scelto una modalità di comunicazioneinidonea a fornire prova della data di ricezione.3.1. Analogamente a quanto evidenziato anche nella ordinanza diquesta Corte n. 6610/2026, si tratta di motivo del tutto inaccoglibile. Esso,difatti, lamenta una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verificadella regolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilo della suatempestività, così veicolando la censura sul puro versante accademico,senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che mai quello dellatardività dell’impugnazione. Trascurando di considerare poi che la verifica èNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026stata verosimilmente operata, senza darne atto in motivazione, in assenzadi contestazione, laddove del tutto fuori tiro si presenta la contestataviolazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmenorappresentato che l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dallanotifica dell’atto.4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della RegioneSiciliana e 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione delCommissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipoapprovato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre2017), 97, commi II e III, Cost., degli artt. 24, 111 Cost, 100, 323 c.p.c.,49, 50 e 52 d.lgs 546/1992 in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto che la riforma regionale del 2014 abbia determinato l’estinzionedel Consorzio di Bonifica 6 Enna, con conseguente nullità della suacostituzione in giudizio. Sostiene che l’art. 13 della legge regionale n. 5 del2014 non avrebbe soppresso i consorzi territoriali, ma si sarebbe limitato aunificarne gli ambiti operativi in due macro-consorzi, prevedendo un regimetransitorio nel quale i consorzi accorpati avrebbero continuato a operare,come confermato dal regolamento di organizzazione e dalle successivedeliberazioni regionali.Nel controricorso si eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità delmotivo per violazione dell’art. 372 c.p.c., poiché fondato su documenti nonprodotti nei gradi di merito. Nel merito, si sostiene che la correttainterpretazione dell’art. 13 citato conduce a ritenere avvenuta una vera epropria successione tra enti pubblici, con estinzione giuridica dei consorziaccorpati e subentro a titolo universale del nuovo Consorzio della SiciliaOrientale, con conseguente carenza di legittimazione del Consorzio 6 Ennaa stare in giudizio e a esercitare poteri impositivi.Numero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/20264.1. Il motivo è fondato.La questione è stata già affrontata nell’ambito delle eccezionipreliminari, in quanto riproposta come difetto di legittimazione a proporreil ricorso per cassazione, e ci si richiama dunque a quanto già espresso inrisposta a tale questione, trattandosi di tema già risolto da questa Corte(Cass. 19/03/2026, n. 6611 cit.).4.2. Giova comunque sintetizzare il ragionamento.Sul punto questa Corte ha premesso innanzitutto che la legge regionalenon prevede espressamente l’estinzione immediata dei consorzipreesistenti, ma si limita a disporne l’accorpamento in nuovi enti. Da ciò laCorte ha ricavato che la riorganizzazione non si realizza in modo istantaneo,ma attraverso un processo graduale che richiede tempo per esserecompletato e che, in questo contesto, risulta coerente la previsione di unperiodo transitorio, durante il quale i consorzi originari continuano a operareper garantire la continuità dell’azione amministrativa.Ha sottolineato poi che le disposizioni regolamentari mantengono invigore gli atti e gli affidamenti dei consorzi accorpati fino a nuovadeterminazione, il che implica che tali enti continuino concretamente asvolgere le loro funzioni, compresa quella impositiva. Ne ha derivato che ilConsorzio 6 Enna non aveva perso la propria capacità di agire, ma erarimasto operante fino al completamento del processo di accorpamento.4.3. Quanto al riferimento al mandato senza rappresentanza, laCassazione lo ha considerato giuridicamente improprio e non necessario,poiché nel diritto pubblico le funzioni non si trasferiscono tramite taleschema. Tuttavia, ha ritenuto che questo errore qualificatorio non incidessesulla validità dell’atto, perché il potere del Consorzio deriva direttamentedalla sua perdurante esistenza e dall’affidamento delle funzioni, e noninvece dal mandato.In conclusione, la Cassazione ha affermato che il Consorzio di bonifica6 Enna era ancora legittimato a emettere l’avviso di pagamento, poiché nonNumero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026era stato estinto e continuava a operare nel periodo transitorio; pertanto,non sussisteva alcuna carenza di potere.4.4. La censura va conseguentemente accolta.5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1705 cod. civ., 97, commi II e III, Cost., 21 septiesL. 241/1990, 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana,19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (adottato con Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato conDecreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) eDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inrelazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.Il ricorrente contesta la qualificazione, operata dalla Corte di merito, delrapporto intercorrente tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ilConsorzio 6 Enna come illegittimo “mandato senza rappresentanza”,ritenuto incompatibile con l’esercizio di pubbliche funzioni. Sostiene che ladeliberazione commissariale avrebbe in realtà previsto una legittima delegainterorganica, idonea a consentire al Consorzio 6 Enna di continuare aemettere avvisi di pagamento e a riscuotere i contributi consortili nelperiodo transitorio.Nel controricorso si eccepisce, anche per questo motivo,l’inammissibilità per violazione dell’art. 372 c.p.c., in quanto fondato sudocumenti nuovi, e se ne deduce comunque l’infondatezza nel merito,osservando che la delega di poteri impositivi tra enti pubblici è ammissibilesolo in presenza di una espressa previsione legislativa, nella specieinsussistente. Ne conseguirebbe che l’atto impugnato dal contribuente èstato correttamente ritenuto nullo per incompetenza assoluta dell’organoche lo ha emanato.5.1. Anche la presente questione è stata già affrontata da questa Cortenella sentenza sopra menzionata “ (Cass. 19/03/2026, n. 6611)”.Numero registro generale 1259/2024Numero sezionale 5479/2026Numero di raccolta generale 23700/2026Data pubblicazione 21/07/2026Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo n. 36. In conclusione, il ricorso va accolto relativamente al motivo n. 3,assorbito il n. 4, rigettati i primi due motivi, e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto,rigetta il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23700/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris