CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 44185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 aprile 2022, il Tribunale del riesame di Catania respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con la quale era stata disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di rapina aggravata, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che con l'istanza di riesame si era evidenziato che l'indagato era un soggetto laureato, incensurato e senza carichi pendenti: il Tribunale del Riesame aveva ignorato le doglianze difensive, motivando la decisione esclusivamente sulla gravità dei fatto e tralasciando qualsiasi valutazione sulla personalità dell'indagato. Inoltre, prosegue il difensore, non vi era alcuna valutazione in merito alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv. 273994); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019-01). Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato come l'indagato, a fronte della gravità della condotta commessa (aggressione con una chiave inglese ai danni di un dipendente del supermercato rapinato, e ai danni di una persona anziana solo perché si trovava nei pressi delle casse), si è giustificato con una generica difficoltà economica (che peraltro conferma che il ricorrente non ha fonti di reddito lecite), da ciò ricavando il rischio di reiterazione del reato alla luce della seria pericolosità del soggetto; il Tribunale ha anche motivato sulla 2 s. inadeguatezza degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico e presso la Comunità indicata dalla difesa a pag. 4 della impugnata ordinanza; trattasi di motivazione logica e quindi esente da vizi rilevabili in sede di legittimità. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato o la sostituzione della misura, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. Sentenza