CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti d'impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riqualificando il fatto ascritto a loro carico nell'ipotesi di furto tentato, e confermando nel resto la pronuncia del giudice di prime cure; Considerato che il primo ed unico motivo di entrambi i ricorsi, con il quale le ricorrenti denunziano inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico e manifestamente infondato, perché costituito da censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) - e con le quali le impugnazioni non si confrontano - che ben ha argomentato in relazione all'esclusione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione del valore e della natura della refurtiva e della non occasionalità del comportamento delle imputate, gravate da diversi, specifici precedenti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consiglige estensore [OSCURATO:PERSONA]