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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 1957

Cassazione n. 11717/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1957 Gattola isabella, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1959 avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti l'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per avere alienato ai figli l'immobile pignorato in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di cui essi erano custodi.

Nel capo di imputazione è indicato il reato ex artt. 110, e 338, commi 3 e 4, cod. pen., ma, in realtà, va qualificat9 ex art. 110 e 388, comma 5, cod. pen. e, in quest'ottica del resto, si sviluppano la motivazione della sentenza e le argomentazioni delle parti.

2. Con i ricorsi presentati dal loro difensore, con atti distinti ma dai contenuti identici, gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza.

2.1.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 110 e 388 cod. pen. per avere ritenuto sufficiente per configurare il reato la mera esistenza dell'atto di vendita dell'immobile (allegato ai ricorsi) con la sua trascrizione, trascurando che esso non è un atto fraudolento perché il notaio rogante vi ha inserito l'indicazione dell'esistenza del vincolo derivante dal pignoramento con l'avvertimento della inopponibilità dell'atto al creditore pignoratizio, sicché oggettivamente il bene è rimasto a disposizione della procedura esecutiva, senza neanche la necessità che controparte esperisca una azione revocatoria.

2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell'assumere che il reato ex art. 388, quinto comma, cod. pen. è integrato con il mero atto di disposizione dei beni da parte del debitore che abbia ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario, essendo irrilevante il perfezionamento delle ulteriori formalità previste dalle norme di procedura civile, senza rispondere alle argomentazioni difensive che contestano il carattere fraudolento della vendita e l'assenza di una sua nocività per il creditore poiché essa non è allo stesso opponibile. [OSCURATO:PERSONA] 1 I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestarne e infondati.

1.1. Va, anzitutto, ribadito che integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento ex art. 388, comma quinto, cod. pen., l'atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 cod. proc. civ. di astenersi dal sottrarre all'espropriazione i beni pignorati, perché non rileva, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l'ordinamento processuale civile prescrive affinché il pignoramento sia valido o efficace: per i fini penalistici l'essenza dell'atto non è data dall'opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità, ma dal suo contenuto precettivo che si sostanzia nell'ingiunzione (Sez. 6, Sentenza n. 5538 del 22/11/2021, dep. 2022, Arcari, Rv. 284965; Sez. 6, n. 16495 del 04/02/2020, Picerno, Rv. 278964).

1.2. Per quel che riguarda i peculiari contenuti dell'atto di disposizione del bene sequestrato, deve registrarsi che effettivamente nell'atto di compravendita (p. 10) è inserita una dichiarazione di parte acquirente di essere stata edotta dal notaio della inopponibilità dell'atto al creditore pignoratizio [OSCURATO:PERSONA] e agli eventuali interventi.

Da questa circostanza i ricorrenti traggono argomenti per escludere la sussistenza del reato assumendo che, per la dichiarazione inseritavi, esso non costruirebbe un atto fraudolento mirante a eludere gli obblighi derivanti dalla pendenza della procedura esecutiva.

Tuttavia, questa prospettazione difensiva, che si attaglierebbe al caso del delitto configurato nel primo comma dell'art. 388 cod. pen. (Sez.

U, S n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272171; Sez. 6, n. 4945 del 30/01/2020, Frongia, Rv. 278119).n n è pertinente al caso in esame, che è disciplinato dal o quinto comma dell'art. 388 cod. pen.

In questo caso, il reato è configurabile non solo quando la rimozione obiettivamente impedisca la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato: pertanto, risulta irrilevante il fatto che la vendita della cosa pignorata — peraltro non comunicata dal custode all'ufficio esecutante — sia inopponibile al creditore pignorante, perché comunque questi sarebbe stato costretto a adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede (Sez. 6, n. 32704 del 17/04/2014, Falcone, Rv. 260338•Sez. 6, n. 44700 del 24/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278334).

2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro~ in favore della cassa delle ammende. o ^V P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle tc ' spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1957 Gattola isabella, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1959 avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti l'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per avere alienato ai figli l'immobile pignorato in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di cui essi erano custodi. Nel capo di imputazione è indicato il reato ex artt. 110, e 338, commi 3 e 4, cod. pen., ma, in realtà, va qualificat9 ex art. 110 e 388, comma 5, cod. pen. e, in quest'ottica del resto, si sviluppano la motivazione della sentenza e le argomentazioni delle parti. 2. Con i ricorsi presentati dal loro difensore, con atti distinti ma dai contenuti identici, gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 110 e 388 cod. pen. per avere ritenuto sufficiente per configurare il reato la mera esistenza dell'atto di vendita dell'immobile (allegato ai ricorsi) con la sua trascrizione, trascurando che esso non è un atto fraudolento perché il notaio rogante vi ha inserito l'indicazione dell'esistenza del vincolo derivante dal pignoramento con l'avvertimento della inopponibilità dell'atto al creditore pignoratizio, sicché oggettivamente il bene è rimasto a disposizione della procedura esecutiva, senza neanche la necessità che controparte esperisca una azione revocatoria. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell'assumere che il reato ex art. 388, quinto comma, cod. pen. è integrato con il mero atto di disposizione dei beni da parte del debitore che abbia ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario, essendo irrilevante il perfezionamento delle ulteriori formalità previste dalle norme di procedura civile, senza rispondere alle argomentazioni difensive che contestano il carattere fraudolento della vendita e l'assenza di una sua nocività per il creditore poiché essa non è allo stesso opponibile. [OSCURATO:PERSONA] 1 I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestarne e infondati. 1.1. Va, anzitutto, ribadito che integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento ex art. 388, comma quinto, cod. pen., l'atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 cod. proc. civ. di astenersi dal sottrarre all'espropriazione i beni pignorati, perché non rileva, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l'ordinamento processuale civile prescrive affinché il pignoramento sia valido o efficace: per i fini penalistici l'essenza dell'atto non è data dall'opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità, ma dal suo contenuto precettivo che si sostanzia nell'ingiunzione (Sez. 6, Sentenza n. 5538 del 22/11/2021, dep. 2022, Arcari, Rv. 284965; Sez. 6, n. 16495 del 04/02/2020, Picerno, Rv. 278964). 1.2. Per quel che riguarda i peculiari contenuti dell'atto di disposizione del bene sequestrato, deve registrarsi che effettivamente nell'atto di compravendita (p. 10) è inserita una dichiarazione di parte acquirente di essere stata edotta dal notaio della inopponibilità dell'atto al creditore pignoratizio [OSCURATO:PERSONA] e agli eventuali interventi. Da questa circostanza i ricorrenti traggono argomenti per escludere la sussistenza del reato assumendo che, per la dichiarazione inseritavi, esso non costruirebbe un atto fraudolento mirante a eludere gli obblighi derivanti dalla pendenza della procedura esecutiva. Tuttavia, questa prospettazione difensiva, che si attaglierebbe al caso del delitto configurato nel primo comma dell'art. 388 cod. pen. (Sez. U, S n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272171; Sez. 6, n. 4945 del 30/01/2020, Frongia, Rv. 278119).n n è pertinente al caso in esame, che è disciplinato dal o quinto comma dell'art. 388 cod. pen. In questo caso, il reato è configurabile non solo quando la rimozione obiettivamente impedisca la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato: pertanto, risulta irrilevante il fatto che la vendita della cosa pignorata — peraltro non comunicata dal custode all'ufficio esecutante — sia inopponibile al creditore pignorante, perché comunque questi sarebbe stato costretto a adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede (Sez. 6, n. 32704 del 17/04/2014, Falcone, Rv. 260338•Sez. 6, n. 44700 del 24/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278334). 2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro~ in favore della cassa delle ammende. o ^V P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle tc ' spese processuali e della somma di euro tremila i
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