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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 11748/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/05/2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento con invio degli atti al Tribunale di Isernia. o [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale parte offesa nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorre a mezzo del difensore avverso il provvedimento emesso in data 10/5/2022 dal Tribunale di Isernia con il quale è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza proposta dalla medesima parte volta alla revoca della ordinanza emessa in data 10/3/2002 dallo stesso Tribunale con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto di archiviazione emesso in data 17/6/2020 dal Giudice di pace di Isernia nell'ambito del proc. pen. n. 181/19 R.G.N.R. a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2. La ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento che - opponendo la definitività e non impugnabilità della ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo - non ha voluto considerare l'errato riferimento, posto a base di detta ordinanza ai reati di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen., anziché a quello di cui all'art. 595, commi 1 e 3, cod. pen. oggetto del ricorso ex art. 21 d.leg.vo n. 274/2000 formulato dalla stessa Foglietta, 3 e e se2_,_t,,AAL Co..,...efAnAs> -)-("4/14 vu [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Isernia ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di revoca della ordinanza del 10/3/2022, formulata in data 04/04/2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che il predetto provvedimento era definitivo, non impugnabile né, tantomeno, revocabile dal Giudice che lo ha emesso.

3. Il profilo processuale sotteso al ricorso impone la disamina dell'incarto processuale, al quale questa Corte può legittimamente fare accesso (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01).

Dall'esame del fascicolo procedimentale risulta che, a seguito di ricorso ex art. 21 d.leg.vo 274/2000 della Foglietta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era stata proposta in data 30/05/2020 dal pubblico ministero richiesta di archiviazione per la insussistenza di affermazioni diffamatorie e la non individuabilità della persona offesa, alla quale è seguito il decreto di archiviazione del Giudice di Pace di Isernia in funzione di giudice delle indagini preliminari, non preceduto dall'avviso ex art. 17, comma 2 e 3 d.leg.vo n. 74/2000.

Avverso il decreto di archiviazione la Foglietta ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. deducendo la nullità del decreto per l'omesso avviso alla medesima parte offesa della richiesta di archiviazione ed il giudice fissava udienza ex art. 127 c.p.p. per il giorno 25.1.2022, l'indagato aveva presentato memoria il 18.01.2022 (in cui per la prima volta si evocavano le fattispecie di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen.) e la persona offesa aveva depositato memoria il 19.01.2022.

Il giudice, quindi, con ordinanza del 10/03/2022 dichiarava inammissibile il reclamo sul rilievo che i reati per i quali si procedeva, e per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, erano riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen. in ordine alle quali la reclamante non rivestiva la qualità di persona offesa.

4. E' principio consolidato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999 (dep. 2000), Magnani, Rv. 215094 - 01).

5. E' del pari consolidato l'orientamento secondo il quale la violazione del contraddittorio in sede di emissione della ordinanza avverso reclamo ex art. 410- bis cod. proc. pen. non dà luogo alla abnormità del provvedimento, potendo essere posto a base di una istanza di revoca dello stesso provvedimento rivolta al giudice che lo ha emesso.

In tal senso è stato affermato che l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410- bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693).

Ritiene questo Collegio che, tuttavia, debba essere condiviso l'orientamento espresso con la prima decisione che ha affermato il predetto principio (Sez. 6, ordinanza n. 17535 del 23/03/2018, Scarcella, Rv. 272717), circa gli "ipotizzabili rimedi nel caso in cui il provvedimento di controllo è stato 4 pronunciato [...] con violazione del diritto al contraddittorio dell'istante.

Ad avviso del Collegio, la risposta deve essere positiva, per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, e, quindi, del diritto di difesa.

Invero, se la legge prevede un rimedio avverso una decisione, il soggetto alla quale il mezzo è attribuito deve poterne effettivamente fruire.

A tal fine, è necessario che a detto soggetto, se e nella misura in cui sia prevista dalla legge la sua partecipazione al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata, venga assicurata la possibilità di esercitare le relative facoltà.

Né questa conclusione trova ostacoli perché la decisione sul reclamo si pone in una fase nella quale non vi è esercizio dell'azione penale: a norma dell'art. 24, secondo comma, Cost., «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

In questa prospettiva, quindi, siccome l'art. 410-bis cod. proc. pen. prevede che le parti debbono essere avvisate dell'udienza fissata per decidere sul reclamo almeno dieci giorni prima della stessa e, pur non avendo la facoltà di intervenirvi, possono però presentare memorie fino a cinque giorni prima della data stabilita, è necessario assicurare al reclamante la possibilità di interloquire con memoria prima che il giudice adito avverso il provvedimento di archiviazione assuma la decisione richiesta.

Si può anche aggiungere, sotto altro connesso profilo, che la violazione del diritto al contraddittorio nel procedimento di cui all'art. 410-bis cod. proc. pen. comporta una nullità di ordine generale, la quale, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del reclamo, e in assenza di rimedi esperibili, non potrebbe essere mai dedotta.

Il rimedio che appare ipotizzabile al Collegio è quello della richiesta di revoca del provvedimento adottato dal giudice del reclamo in difetto di contraddittorio, invocata sul presupposto di tale vizio.Innanzitutto, può osservarsi che l'ordinanza prevista dall'art. 410-bis cod. proc. pen. è definita come «non impugnabile», ma questo non significa "non revocabile".

In altri termini, il testo normativo, se esclude l'ammissibilità dell'esperimento di un mezzo di impugnazione, come appunto il ricorso per cassazione, non risulta testualmente ostativo ad una istanza di revoca.

In secondo luogo, i provvedimenti in materia di archiviazione sono non già irrevocabili, bensì privi di stabilità, anche perché, a norma dell'art. 414 cod. proc. pen., dopo un provvedimento di archiviazione è sempre possibile la riapertura delle indagini preliminari.

Ora, come si è in precedenza rilevato [...] l'ordinanza adottata in sede di reclamo ripete dai provvedimenti impugnati fondamento sistematico di carattere generale e limiti di efficacia in ordine all'accertamento sui fatti oggetto di investigazione. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole che numerose decisioni hanno ritenuto abnorme il provvedimento, con il quale il G.i.p. revoca per violazione del contraddittorio il decreto di archiviazione, emesso de plano sull'erroneo presupposto che l'opposizione proposta dalla persona offesa fosse intempestiva, in quanto gli effetti del provvedimento archiviativo sono suscettibili di essere rimossi solo tramite ricorso per cassazione o tramite la riapertura delle indagini disposta ex art. 414 cod. proc. pen. (così, tra le più recenti pronunce massimate, Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo, Rv. 268001, e Sez. 4, n. 33691 del 05/07/2016, Biasolo, Rv. 267485).Tuttavia deve ritenersi che questo orientamento non sia ostativo alla soluzione accolta.

Invero, l'orientamento giurisprudenziale richiamato ha escluso l'ammissibilità di provvedimenti di "autotutela" in relazione a violazioni che, comunque, potevano essere efficacemente denunciate con successivo ricorso per cassazione.

Nell'ipotesi della decisione sul reclamo adottata in assenza di contraddittorio, invece, la violazione non è deducibile mediante alcuna impugnazione.

Né l'ostacolo può essere superato facendo riferimento allo strumento della riapertura delle indagini: quest'ultimo è rimedio di tipo sostanziale, ancorato espressamente alla «esigenza di nuove investigazioni», e, come tale, privo di concreta utilità per far valere violazioni formali; ciò, anzi, a maggior ragione se le violazioni si sono verificate non davanti al Giudice per le indagini preliminari, bensì nell'ambito del procedimento di reclamo.

In altri termini, la soluzione dell'inammissibilità di una revoca del provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le indagini preliminari per violazioni della disciplina relativa alla costituzione del contraddittorio non impedisce alla persona offesa di far rilevare la nullità, stante la possibilità di proporre, in passato, ricorso per cassazione e, oggi, reclamo.

La medesima soluzione, però, se riferita alla decisione che respinge o dichiara inammissibile il reclamo, impedirebbe in assoluto all'istante di far rilevare una nullità di ordine generale comunque verificatasi, precludendogli così in radice l'esercizio del diritto di difesa".

5. Nel solco di tale condivisibile orientamento, va osservato che il provvedimento oggi impugnato, negando accesso alla istanza di revoca del provvedimento del 10/03/2022, ha negato tutela giurisdizionale alla parte istante privata del giudizio di merito sul reclamo proposto per l'assunto manifestamente errato - per il riferimento ai reati di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen., anziché a quello di cui all'art. 595 cod. pen. azionato dalla ricorrente - della sua mancanza di legittimazione.

Il diniego della tutela giurisdizionale al di là di ogni ragionevole limite e la conseguente non altrimenti risolvibile stasi del procedimento designano, quindi, l'abnormità del provvedimento impugnato, dovendosi dare corso al giudizio sul reclamo proposto.

6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato f con trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per il giudizio sul reclamo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/05/2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento con invio degli atti al Tribunale di Isernia. o [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale parte offesa nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorre a mezzo del difensore avverso il provvedimento emesso in data 10/5/2022 dal Tribunale di Isernia con il quale è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza proposta dalla medesima parte volta alla revoca della ordinanza emessa in data 10/3/2002 dallo stesso Tribunale con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto di archiviazione emesso in data 17/6/2020 dal Giudice di pace di Isernia nell'ambito del proc. pen. n. 181/19 R.G.N.R. a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento che - opponendo la definitività e non impugnabilità della ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo - non ha voluto considerare l'errato riferimento, posto a base di detta ordinanza ai reati di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen., anziché a quello di cui all'art. 595, commi 1 e 3, cod. pen. oggetto del ricorso ex art. 21 d.leg.vo n. 274/2000 formulato dalla stessa Foglietta, 3 e e se2_,_t,,AAL Co..,...efAnAs> -)-("4/14 vu [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Isernia ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di revoca della ordinanza del 10/3/2022, formulata in data 04/04/2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che il predetto provvedimento era definitivo, non impugnabile né, tantomeno, revocabile dal Giudice che lo ha emesso. 3. Il profilo processuale sotteso al ricorso impone la disamina dell'incarto processuale, al quale questa Corte può legittimamente fare accesso (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01). Dall'esame del fascicolo procedimentale risulta che, a seguito di ricorso ex art. 21 d.leg.vo 274/2000 della Foglietta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era stata proposta in data 30/05/2020 dal pubblico ministero richiesta di archiviazione per la insussistenza di affermazioni diffamatorie e la non individuabilità della persona offesa, alla quale è seguito il decreto di archiviazione del Giudice di Pace di Isernia in funzione di giudice delle indagini preliminari, non preceduto dall'avviso ex art. 17, comma 2 e 3 d.leg.vo n. 74/2000. Avverso il decreto di archiviazione la Foglietta ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. deducendo la nullità del decreto per l'omesso avviso alla medesima parte offesa della richiesta di archiviazione ed il giudice fissava udienza ex art. 127 c.p.p. per il giorno 25.1.2022, l'indagato aveva presentato memoria il 18.01.2022 (in cui per la prima volta si evocavano le fattispecie di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen.) e la persona offesa aveva depositato memoria il 19.01.2022. Il giudice, quindi, con ordinanza del 10/03/2022 dichiarava inammissibile il reclamo sul rilievo che i reati per i quali si procedeva, e per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, erano riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen. in ordine alle quali la reclamante non rivestiva la qualità di persona offesa. 4. E' principio consolidato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 (dep. 2000), Magnani, Rv. 215094 - 01). 5. E' del pari consolidato l'orientamento secondo il quale la violazione del contraddittorio in sede di emissione della ordinanza avverso reclamo ex art. 410- bis cod. proc. pen. non dà luogo alla abnormità del provvedimento, potendo essere posto a base di una istanza di revoca dello stesso provvedimento rivolta al giudice che lo ha emesso. In tal senso è stato affermato che l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410- bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693). Ritiene questo Collegio che, tuttavia, debba essere condiviso l'orientamento espresso con la prima decisione che ha affermato il predetto principio (Sez. 6, ordinanza n. 17535 del 23/03/2018, Scarcella, Rv. 272717), circa gli "ipotizzabili rimedi nel caso in cui il provvedimento di controllo è stato 4 pronunciato [...] con violazione del diritto al contraddittorio dell'istante. Ad avviso del Collegio, la risposta deve essere positiva, per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, e, quindi, del diritto di difesa. Invero, se la legge prevede un rimedio avverso una decisione, il soggetto alla quale il mezzo è attribuito deve poterne effettivamente fruire. A tal fine, è necessario che a detto soggetto, se e nella misura in cui sia prevista dalla legge la sua partecipazione al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata, venga assicurata la possibilità di esercitare le relative facoltà. Né questa conclusione trova ostacoli perché la decisione sul reclamo si pone in una fase nella quale non vi è esercizio dell'azione penale: a norma dell'art. 24, secondo comma, Cost., «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». In questa prospettiva, quindi, siccome l'art. 410-bis cod. proc. pen. prevede che le parti debbono essere avvisate dell'udienza fissata per decidere sul reclamo almeno dieci giorni prima della stessa e, pur non avendo la facoltà di intervenirvi, possono però presentare memorie fino a cinque giorni prima della data stabilita, è necessario assicurare al reclamante la possibilità di interloquire con memoria prima che il giudice adito avverso il provvedimento di archiviazione assuma la decisione richiesta. Si può anche aggiungere, sotto altro connesso profilo, che la violazione del diritto al contraddittorio nel procedimento di cui all'art. 410-bis cod. proc. pen. comporta una nullità di ordine generale, la quale, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del reclamo, e in assenza di rimedi esperibili, non potrebbe essere mai dedotta. Il rimedio che appare ipotizzabile al Collegio è quello della richiesta di revoca del provvedimento adottato dal giudice del reclamo in difetto di contraddittorio, invocata sul presupposto di tale vizio.Innanzitutto, può osservarsi che l'ordinanza prevista dall'art. 410-bis cod. proc. pen. è definita come «non impugnabile», ma questo non significa "non revocabile". In altri termini, il testo normativo, se esclude l'ammissibilità dell'esperimento di un mezzo di impugnazione, come appunto il ricorso per cassazione, non risulta testualmente ostativo ad una istanza di revoca. In secondo luogo, i provvedimenti in materia di archiviazione sono non già irrevocabili, bensì privi di stabilità, anche perché, a norma dell'art. 414 cod. proc. pen., dopo un provvedimento di archiviazione è sempre possibile la riapertura delle indagini preliminari. Ora, come si è in precedenza rilevato [...] l'ordinanza adottata in sede di reclamo ripete dai provvedimenti impugnati fondamento sistematico di carattere generale e limiti di efficacia in ordine all'accertamento sui fatti oggetto di investigazione. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole che numerose decisioni hanno ritenuto abnorme il provvedimento, con il quale il G.i.p. revoca per violazione del contraddittorio il decreto di archiviazione, emesso de plano sull'erroneo presupposto che l'opposizione proposta dalla persona offesa fosse intempestiva, in quanto gli effetti del provvedimento archiviativo sono suscettibili di essere rimossi solo tramite ricorso per cassazione o tramite la riapertura delle indagini disposta ex art. 414 cod. proc. pen. (così, tra le più recenti pronunce massimate, Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo, Rv. 268001, e Sez. 4, n. 33691 del 05/07/2016, Biasolo, Rv. 267485).Tuttavia deve ritenersi che questo orientamento non sia ostativo alla soluzione accolta. Invero, l'orientamento giurisprudenziale richiamato ha escluso l'ammissibilità di provvedimenti di "autotutela" in relazione a violazioni che, comunque, potevano essere efficacemente denunciate con successivo ricorso per cassazione. Nell'ipotesi della decisione sul reclamo adottata in assenza di contraddittorio, invece, la violazione non è deducibile mediante alcuna impugnazione. Né l'ostacolo può essere superato facendo riferimento allo strumento della riapertura delle indagini: quest'ultimo è rimedio di tipo sostanziale, ancorato espressamente alla «esigenza di nuove investigazioni», e, come tale, privo di concreta utilità per far valere violazioni formali; ciò, anzi, a maggior ragione se le violazioni si sono verificate non davanti al Giudice per le indagini preliminari, bensì nell'ambito del procedimento di reclamo. In altri termini, la soluzione dell'inammissibilità di una revoca del provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le indagini preliminari per violazioni della disciplina relativa alla costituzione del contraddittorio non impedisce alla persona offesa di far rilevare la nullità, stante la possibilità di proporre, in passato, ricorso per cassazione e, oggi, reclamo. La medesima soluzione, però, se riferita alla decisione che respinge o dichiara inammissibile il reclamo, impedirebbe in assoluto all'istante di far rilevare una nullità di ordine generale comunque verificatasi, precludendogli così in radice l'esercizio del diritto di difesa". 5. Nel solco di tale condivisibile orientamento, va osservato che il provvedimento oggi impugnato, negando accesso alla istanza di revoca del provvedimento del 10/03/2022, ha negato tutela giurisdizionale alla parte istante privata del giudizio di merito sul reclamo proposto per l'assunto manifestamente errato - per il riferimento ai reati di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen., anziché a quello di cui all'art. 595 cod. pen. azionato dalla ricorrente - della sua mancanza di legittimazione. Il diniego della tutela giurisdizionale al di là di ogni ragionevole limite e la conseguente non altrimenti risolvibile stasi del procedimento designano, quindi, l'abnormità del provvedimento impugnato, dovendosi dare corso al giudizio sul reclamo proposto. 6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato f con trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per il giudizio sul reclamo. P.Q.M. Annulla senza rinvio
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