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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08200/2026

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rto Diddoro, giusta procura speciale a margine delricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 3448/25/2020, depositata il 6.07.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributariaregionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CTP di Napoli che avevaNumero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avversol’avviso di accertamento per IVA, in relazione all’anno 2010, emessodall’Agenzia delle entrate sulla scorta del PVC redatto in data29.08.2018 dall’Ufficio doganale di Napoli, con il quale era statacontestata la sussistenza dei requisiti di non imponibilità, ai sensidell’art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione a forniture ditabacchi lavorati, dichiarati dalla contribuente quali provviste di bordoper navi da crociera e mercantili;- la CTR osservava, per quanto qui rileva, che:- l’Agenzia delle entrate non era decaduta dal potere di accertamento,in quanto l’avviso di accertamento era stato notificato in data6.07.2018, ma già il 17.06.2015 era stata comunicata alla Procuradella Repubblica la notizia di reato, a seguito del sequestro, perconcorso in contrabbando di tabacchi lavorati esteri, eseguito in data16.06.2015, tanto che in data 27.06.2017 il P.M. aveva autorizzatol’utilizzazione ai fini fiscali dei dati raccolti nel corso dell’indaginepenale;- ai fini del raddoppio dei termini dell’attività accertativa rilevaval’astratta configurabilità di una fattispecie di reato e non era dirimentel’eventuale qualificazione del reato fornita dall’Ufficio al momentodella comunicazione della notizia di reato; sebbene l’indagine neiconfronti della contribuente avesse preso avvio con il sequestro deitabacchi lavorati esteri perché si era ravvisato il reato dicontrabbando (di cui la contribuente aveva sostenuto ladepenalizzazione a far data dal 6.02.2016), dal PVC del 29.03.2018 sievincevano, per il periodo 2010 – 2015, anche operazioni commercialifittizie per simulare esportazioni mai effettuate con costituzione di uncorrispondente plafond IVA e con conseguente evasione di IVA edaccise;Numero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026- in considerazione del regolare invio della informativa di reato primadella scadenza del termine ordinario di accertamento, nel caso inesame operava il raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso diaccertamento, che era quindi tempestivo;- l’avviso di accertamento era congruamente motivato, anchemediante il richiamo al PVC, tanto che la contribuente si era difesanel merito;- l’appello era infondato anche con riguardo al merito della pretesa, inquanto la contestata sussistenza dei requisiti di non imponibilità di cuiall’art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alle forniture ditabacchi lavorati, dichiarate in esportazione dalla contribuente, comeprovviste di bordo a favore di navi da crociera e di mercantili, sifondava su due dati: le operazioni non risultavano riscontrate nellacontabilità degli armatori cessionari e si trattava di operazioni maiposte in essere; l’ADM, infatti, aveva rilevato dalle proprie banchedati che la contribuente aveva effettuato n. 1582 operazionidichiarate come assimilate all'esportazione.

A fronte delladichiarazione che si trattava di forniture di bordo non imponibili, erastato appurato che alcune delle società armatrici cessionarie deitabacchi lavorati avevano sede estera, mentre per altre erano statiaccertati pagamenti in contanti.

A volte le forniture non erano statericonosciute dal personale delle navi, mentre altre compagniecessionarie non avevano esibito la richiesta documentazionecontabile;- a fronte dell’elevato numero delle operazioni effettuate, erairrilevante il fatto che il controllo fosse stato eseguito solo pressoalcune compagnie armatrici, anche perché la contribuente non avevafornito adeguata prova contraria per smentire la ricostruzionecontenuta nell'avviso di accertamento e non era dirimente neppurel'eventuale esibizione delle bollette doganali con la dicitura “visto aNumero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026bordo”, dato che ciò non comprovava la non imponibilità delleoperazioni contestate; parimenti non dirimente era il rilievo secondocui le sigarette rientrassero nelle provviste di bordo, “in quanto ciònon è in discussione, e tuttavia ciò non rende le operazioni nonimponibili”; il contribuente non aveva fornito adeguata prova che leprestazioni fossero state rese direttamente all'armatore della nave,essendo ciò indispensabile per fruire del beneficio della nonimponibilità;- essendo la non imponibilità delle operazioni una derogaall'assoggettamento a tassazione delle prestazioni commerciali, eraonere della contribuente provare con precisione che ne sussistessero ipresupposti;- era infondata anche la censura sull’asserito difetto delcontraddittorio endoprocedimentale, in quanto tale contraddittorio erastato effettuato già nella fase della verifica e la contribuente avevapresentato istanza di accertamento con adesione, ma poi non avevapartecipato al relativo contraddittorio, benché invitata.- avverso tale pronuncia la società contribuente ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a sette motivi, illustrati con memoria;- l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo di ricorso la Astamar denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, 1, comma132 della l. n. 208 del 2015 e d.lgs. n. 74 del 2000, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nelritenere applicabile il raddoppio dei termini per l’accertamento,sebbene l’informativa di reato fosse stata presentata dopo il31.12.2015 e non avesse ad oggetto una fattispecie di reatotributario di cui al d.lgs. n 74 del 2000, ma il reato di concorso incontrabbando di tabacchi lavorati esteri, essendo irrilevante che dalNumero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026PVC del 29.03.2015 fossero emerse operazioni commerciali fittizie pergli anni 2010 – 2015 per simulare esportazioni mai effettuate, siaperché in ordine a tali informazioni non era stata presentata nédepositata agli atti del giudizio alcuna informativa di reato, sia perchétale PVC era stato redatto comunque allorquando i termini per l’anno2010 erano già scaduti.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 7 della l. n. 212del 2000 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere la pretesa impositivacongruamente motivata sulla base dalle risultanze del richiamato PVCdel 29.03.2018, redatto dall’Agenzia delle dogane, sebbene l’attoimpositivo se ne discosti avendo l’Agenzia delle entrate qualificatotutte le operazioni, anche quelle definite fittizie dal PVC, come venditeeffettuate al comandante in forma privata e, dunque, in assenza delpresupposto di non imponibilità ex art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del1972.3.

Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36, comma 2, nn. 2 e 4 del d.lgs. n.546 del 1992, 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 111, comma 6, e 24Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., peravere la CTR motivato in modo apparente in ordine al merito dellapretesa richiamando elementi che non corrispondono al vero oappaiono contraddittori o sono frutto di una non ragionata e motivatanegazione di fatti supportati da prove di cui nemmeno si è datoconto, non evidenziando che la ragione del recupero a tassazionedell’IVA e, quindi, della contestata non imponibilità delle forniture era,ad avviso dell’Agenzia delle entrate, rinvenibile nella asserita cessionein forma privata al comandante di ciascuna nave fornita, indicandoper l’anno oggetto di accertamento n. 1582 operazioni di fornitura,Numero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026che corrispondevano al numero totale delle forniture per l’interoperiodo oggetto di verifica (2010 – 2015), e trascurando ladocumentazione prodotta dalla ricorrente.4.

Per il suo carattere assorbente va preliminarmente esaminatal’eccezione di giudicato, sollevata tempestivamente dalla ricorrentecon la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. inrelazione alla sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 866/17/2025, depositata in data 11.02.2025,divenuta irrevocabile, come si evince dalla attestazione apposta incalce alla stessa in data 7.10.2025 (allegato doc. 12), dopo lapubblicazione della sentenza impugnata.4.1 Con quest’ultima sentenza è stato rigettato l’appello propostodall’Agenzia delle dogane avverso la sentenza di primo grado dellaCGT-1 di Roma n. 14203/13/2022, che aveva annullato, anche perl’anno 2010, l’avviso di accertamento, emesso sempre nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativo alla ripresa dell’accisa suitabacchi lavorati esteri, oggetto della medesima operazione di cui sidiscute nel presente giudizio.4.2 Occorre premettere che dal principio stabilito dall'art. 2909 cod.civ., secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata ingiudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventicausa, si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nellasentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante, rispetto ai terzi(Cass. n. 9631 del 1996).

Il giudicato, quale affermazione obiettiva diverità, può tuttavia produrre, a determinate condizioni, effetti riflessianche al di fuori dei limiti indicati dalla norma indicata, ossia inipotesi in cui – come nella specie - il giudicato si sia formato trasoggetti in tutto o in parte diversi e, segnatamente, quando sussistaun nesso di pregiudizialità – dipendenza giuridica, ovvero quando ilrapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nellaNumero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, ilquale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti disoggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionalidel contraddittorio e di difesa (cfr. Cass, Sez.

U. n. 6523 del 2008).4.3 Sulla base della giurisprudenza di questa Corte, infatti, ilgiudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare «efficaciariflessa» nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapportoprocessuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un dirittoautonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito suun rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzinon possano risentire un «pregiudizio giuridico» dalla precedentedecisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di unasituazione giuridica che non ammette la possibilità di un diversoaccertamento (Cass. n. 8101 del 2020).4.4 Ed invero, il nesso di pregiudizialità-dipendenza ricorre quandouno dei due rapporti (pregiudiziale) entra a comporre la fattispeciecostitutiva della situazione giuridica dipendente, conseguendone, sulpiano sostanziale, il fatto che l'esistenza e il modo d'essere delrapporto pregiudiziale condizionano l'esistenza e il modo d'esseredella situazione giuridica dipendente (Cass. 7406 del 2024).4.5 Alla luce dei suindicati principi si ritiene che la sentenza dellaCGT-1 di Roma n. 14203/13/2022, passata in giudicato, che hadefinito il giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Agenzia delle dogane, abbia effetti di giudicato riflesso nelpresente giudizio, posto che l’IVA evasa, oggetto del presentegiudizio, è calcolata sull’accisa recuperata dall’avviso di accertamentoannullato nel giudizio definito con la predetta sentenza, sicchél’Agenzia delle entrate non è titolare di un rapporto autonomo rispettoa quello su cui è intervenuto il giudicato.Numero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/20264.6 Il presupposto del recupero dell’IVA risiede nell’accertamentoavente ad oggetto il recupero dell’accisa asseritamente evasa inrelazione alle medesime forniture di tabacchi lavorati.

La circostanza,quindi, che sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato, chenon sia stata evasa alcuna imposta (accisa), poiché risultavanoregolari le operazioni di fornitura considerate non imponibili, producei suoi effetti riflessi sul presente giudizio, in quanto è venuto meno ilpresupposto per il recupero dell’IVA, sussistendo tra l’oggetto delgiudizio definito con autorità di cosa giudicata e quello del presentegiudizio un rapporto di pregiudizialità-dipendenza sul piano del dirittosostanziale, in quanto il recupero della maggiore imposta IVA trovavail suo necessario presupposto nella prospettazione, ritenuta nonlegittima dal giudice del merito, dell’accisa evasa in relazione alleforniture, per l’anno 2010, di tabacchi lavorati.5.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio.In considerazione dell’esito del giudizio vanno compensate le spesedell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata e compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rto Diddoro, giusta procura speciale a margine delricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 3448/25/2020, depositata il 6.07.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributariaregionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CTP di Napoli che avevaNumero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avversol’avviso di accertamento per IVA, in relazione all’anno 2010, emessodall’Agenzia delle entrate sulla scorta del PVC redatto in data29.08.2018 dall’Ufficio doganale di Napoli, con il quale era statacontestata la sussistenza dei requisiti di non imponibilità, ai sensidell’art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione a forniture ditabacchi lavorati, dichiarati dalla contribuente quali provviste di bordoper navi da crociera e mercantili;- la CTR osservava, per quanto qui rileva, che:- l’Agenzia delle entrate non era decaduta dal potere di accertamento,in quanto l’avviso di accertamento era stato notificato in data6.07.2018, ma già il 17.06.2015 era stata comunicata alla Procuradella Repubblica la notizia di reato, a seguito del sequestro, perconcorso in contrabbando di tabacchi lavorati esteri, eseguito in data16.06.2015, tanto che in data 27.06.2017 il P.M. aveva autorizzatol’utilizzazione ai fini fiscali dei dati raccolti nel corso dell’indaginepenale;- ai fini del raddoppio dei termini dell’attività accertativa rilevaval’astratta configurabilità di una fattispecie di reato e non era dirimentel’eventuale qualificazione del reato fornita dall’Ufficio al momentodella comunicazione della notizia di reato; sebbene l’indagine neiconfronti della contribuente avesse preso avvio con il sequestro deitabacchi lavorati esteri perché si era ravvisato il reato dicontrabbando (di cui la contribuente aveva sostenuto ladepenalizzazione a far data dal 6.02.2016), dal PVC del 29.03.2018 sievincevano, per il periodo 2010 – 2015, anche operazioni commercialifittizie per simulare esportazioni mai effettuate con costituzione di uncorrispondente plafond IVA e con conseguente evasione di IVA edaccise;Numero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026- in considerazione del regolare invio della informativa di reato primadella scadenza del termine ordinario di accertamento, nel caso inesame operava il raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso diaccertamento, che era quindi tempestivo;- l’avviso di accertamento era congruamente motivato, anchemediante il richiamo al PVC, tanto che la contribuente si era difesanel merito;- l’appello era infondato anche con riguardo al merito della pretesa, inquanto la contestata sussistenza dei requisiti di non imponibilità di cuiall’art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alle forniture ditabacchi lavorati, dichiarate in esportazione dalla contribuente, comeprovviste di bordo a favore di navi da crociera e di mercantili, sifondava su due dati: le operazioni non risultavano riscontrate nellacontabilità degli armatori cessionari e si trattava di operazioni maiposte in essere; l’ADM, infatti, aveva rilevato dalle proprie banchedati che la contribuente aveva effettuato n. 1582 operazionidichiarate come assimilate all'esportazione. A fronte delladichiarazione che si trattava di forniture di bordo non imponibili, erastato appurato che alcune delle società armatrici cessionarie deitabacchi lavorati avevano sede estera, mentre per altre erano statiaccertati pagamenti in contanti. A volte le forniture non erano statericonosciute dal personale delle navi, mentre altre compagniecessionarie non avevano esibito la richiesta documentazionecontabile;- a fronte dell’elevato numero delle operazioni effettuate, erairrilevante il fatto che il controllo fosse stato eseguito solo pressoalcune compagnie armatrici, anche perché la contribuente non avevafornito adeguata prova contraria per smentire la ricostruzionecontenuta nell'avviso di accertamento e non era dirimente neppurel'eventuale esibizione delle bollette doganali con la dicitura “visto aNumero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026bordo”, dato che ciò non comprovava la non imponibilità delleoperazioni contestate; parimenti non dirimente era il rilievo secondocui le sigarette rientrassero nelle provviste di bordo, “in quanto ciònon è in discussione, e tuttavia ciò non rende le operazioni nonimponibili”; il contribuente non aveva fornito adeguata prova che leprestazioni fossero state rese direttamente all'armatore della nave,essendo ciò indispensabile per fruire del beneficio della nonimponibilità;- essendo la non imponibilità delle operazioni una derogaall'assoggettamento a tassazione delle prestazioni commerciali, eraonere della contribuente provare con precisione che ne sussistessero ipresupposti;- era infondata anche la censura sull’asserito difetto delcontraddittorio endoprocedimentale, in quanto tale contraddittorio erastato effettuato già nella fase della verifica e la contribuente avevapresentato istanza di accertamento con adesione, ma poi non avevapartecipato al relativo contraddittorio, benché invitata.- avverso tale pronuncia la società contribuente ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a sette motivi, illustrati con memoria;- l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di ricorso la Astamar denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, 1, comma132 della l. n. 208 del 2015 e d.lgs. n. 74 del 2000, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nelritenere applicabile il raddoppio dei termini per l’accertamento,sebbene l’informativa di reato fosse stata presentata dopo il31.12.2015 e non avesse ad oggetto una fattispecie di reatotributario di cui al d.lgs. n 74 del 2000, ma il reato di concorso incontrabbando di tabacchi lavorati esteri, essendo irrilevante che dalNumero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026PVC del 29.03.2015 fossero emerse operazioni commerciali fittizie pergli anni 2010 – 2015 per simulare esportazioni mai effettuate, siaperché in ordine a tali informazioni non era stata presentata nédepositata agli atti del giudizio alcuna informativa di reato, sia perchétale PVC era stato redatto comunque allorquando i termini per l’anno2010 erano già scaduti.2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 7 della l. n. 212del 2000 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere la pretesa impositivacongruamente motivata sulla base dalle risultanze del richiamato PVCdel 29.03.2018, redatto dall’Agenzia delle dogane, sebbene l’attoimpositivo se ne discosti avendo l’Agenzia delle entrate qualificatotutte le operazioni, anche quelle definite fittizie dal PVC, come venditeeffettuate al comandante in forma privata e, dunque, in assenza delpresupposto di non imponibilità ex art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del1972.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36, comma 2, nn. 2 e 4 del d.lgs. n.546 del 1992, 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 111, comma 6, e 24Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., peravere la CTR motivato in modo apparente in ordine al merito dellapretesa richiamando elementi che non corrispondono al vero oappaiono contraddittori o sono frutto di una non ragionata e motivatanegazione di fatti supportati da prove di cui nemmeno si è datoconto, non evidenziando che la ragione del recupero a tassazionedell’IVA e, quindi, della contestata non imponibilità delle forniture era,ad avviso dell’Agenzia delle entrate, rinvenibile nella asserita cessionein forma privata al comandante di ciascuna nave fornita, indicandoper l’anno oggetto di accertamento n. 1582 operazioni di fornitura,Numero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026che corrispondevano al numero totale delle forniture per l’interoperiodo oggetto di verifica (2010 – 2015), e trascurando ladocumentazione prodotta dalla ricorrente.4. Per il suo carattere assorbente va preliminarmente esaminatal’eccezione di giudicato, sollevata tempestivamente dalla ricorrentecon la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. inrelazione alla sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 866/17/2025, depositata in data 11.02.2025,divenuta irrevocabile, come si evince dalla attestazione apposta incalce alla stessa in data 7.10.2025 (allegato doc. 12), dopo lapubblicazione della sentenza impugnata.4.1 Con quest’ultima sentenza è stato rigettato l’appello propostodall’Agenzia delle dogane avverso la sentenza di primo grado dellaCGT-1 di Roma n. 14203/13/2022, che aveva annullato, anche perl’anno 2010, l’avviso di accertamento, emesso sempre nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativo alla ripresa dell’accisa suitabacchi lavorati esteri, oggetto della medesima operazione di cui sidiscute nel presente giudizio.4.2 Occorre premettere che dal principio stabilito dall'art. 2909 cod.civ., secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata ingiudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventicausa, si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nellasentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante, rispetto ai terzi(Cass. n. 9631 del 1996). Il giudicato, quale affermazione obiettiva diverità, può tuttavia produrre, a determinate condizioni, effetti riflessianche al di fuori dei limiti indicati dalla norma indicata, ossia inipotesi in cui – come nella specie - il giudicato si sia formato trasoggetti in tutto o in parte diversi e, segnatamente, quando sussistaun nesso di pregiudizialità – dipendenza giuridica, ovvero quando ilrapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nellaNumero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/2026fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, ilquale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti disoggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionalidel contraddittorio e di difesa (cfr. Cass, Sez. U. n. 6523 del 2008).4.3 Sulla base della giurisprudenza di questa Corte, infatti, ilgiudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare «efficaciariflessa» nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapportoprocessuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un dirittoautonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito suun rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzinon possano risentire un «pregiudizio giuridico» dalla precedentedecisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di unasituazione giuridica che non ammette la possibilità di un diversoaccertamento (Cass. n. 8101 del 2020).4.4 Ed invero, il nesso di pregiudizialità-dipendenza ricorre quandouno dei due rapporti (pregiudiziale) entra a comporre la fattispeciecostitutiva della situazione giuridica dipendente, conseguendone, sulpiano sostanziale, il fatto che l'esistenza e il modo d'essere delrapporto pregiudiziale condizionano l'esistenza e il modo d'esseredella situazione giuridica dipendente (Cass. 7406 del 2024).4.5 Alla luce dei suindicati principi si ritiene che la sentenza dellaCGT-1 di Roma n. 14203/13/2022, passata in giudicato, che hadefinito il giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Agenzia delle dogane, abbia effetti di giudicato riflesso nelpresente giudizio, posto che l’IVA evasa, oggetto del presentegiudizio, è calcolata sull’accisa recuperata dall’avviso di accertamentoannullato nel giudizio definito con la predetta sentenza, sicchél’Agenzia delle entrate non è titolare di un rapporto autonomo rispettoa quello su cui è intervenuto il giudicato.Numero registro generale 4028/2021Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8200/2026Data pubblicazione 02/04/20264.6 Il presupposto del recupero dell’IVA risiede nell’accertamentoavente ad oggetto il recupero dell’accisa asseritamente evasa inrelazione alle medesime forniture di tabacchi lavorati. La circostanza,quindi, che sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato, chenon sia stata evasa alcuna imposta (accisa), poiché risultavanoregolari le operazioni di fornitura considerate non imponibili, producei suoi effetti riflessi sul presente giudizio, in quanto è venuto meno ilpresupposto per il recupero dell’IVA, sussistendo tra l’oggetto delgiudizio definito con autorità di cosa giudicata e quello del presentegiudizio un rapporto di pregiudizialità-dipendenza sul piano del dirittosostanziale, in quanto il recupero della maggiore imposta IVA trovavail suo necessario presupposto nella prospettazione, ritenuta nonlegittima dal giudice del merito, dell’accisa evasa in relazione alleforniture, per l’anno 2010, di tabacchi lavorati.5. La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio.In considerazione dell’esito del giudizio vanno compensate le spesedell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata e compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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