CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 23370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18731/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 198/2015 depositata il16/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1. Con quattro distinti avvisi di accertamento il Comune di casale sul Sile e chiedeva alla società [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’ICI per le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010 relativamente a dei terreni di proprietà della ricorrente determinando la base imponibile in ragione della loro natura edificabile. 2. Avverso tali avvisi la contribuente proponeva ricorso rilevando che, quanto all’accertamento relativo all’anno 2007, lo stesso risultava illegittimo in quanto duplicazione di altro riferito alla stessa annualità ed oggetto di impugnazione in separato giudizio e che, comunque, tutti gli avvisi difettavano di adeguata motivazione, in quanto non riportavano i dati riferiti alle aree poste in comparazione con quella della contribuente risultando, infine, i valori a quest’ultima attribuita dall’ente territoriale del tutto irragionevoli tenuto conto della destinazione agricola e non edificabile dei terreni oggetto di imposizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria Regionale di Venezia-Mestre (CTR), con sentenza n. 198/06/15, depositata il 16/1/2015, rigettava l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, respingeva il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 4. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] depositava controricorso. 5. In prossimità dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la contribuente dichiarava di volersi avvalere della definizione agevolata della presente controversia, ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018 e , pertanto, chiedeva la sospensione del presente giudizio. 6. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria. Considerato che 1. In via preliminare va rilevato che, a fronte della dichiarazione della contribuente di avvalersi della definizione agevolata ex art. art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018 e della conseguente sospensione del presente giudizio, la ricorrente non ha successivamente provveduto a depositare alcuna documentazione attestante la definizione del procedimento in esame, con la conseguenza che deve procedersi all’esame nel merito del ricorso proposto. 2. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione falsa applicazione dell’art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973. La censura investe la pronuncia della CTR relativa alla legittimità dell’avviso relativo all’annualità 2007; avviso che, secondo la ricorrente, non poteva essere emesso in assenza di elementi nuovi, ex art 43 cit., risultando esso mera duplicazione di altro precedente afferente alla medesima annualità annullato per vizi formali-procedurali. 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n 241 del 1990 e dell’art.7 della legge n. 212 del 2000 sul rilievo che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, gli avvisi di accertamento impugnati non erano adeguatamente motivati in quanto risultava omessa l’allegazione dei documenti in essi richiamati, in particolare la delibera della Giunta comunale in cui erano stati determinati i valori dei terreni oggetto di giudizio; documenti su cui si fonda la richiesta di pagamento e l’applicazione delle sanzioni. 4. Con il terzo motivo viene dedotto, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, lett. c), 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 2696 c.c. Con tale motivo la ricorrente censura quella parte della sentenza della CTR che ha ritenuto corretta la determinazione del valore dei terreni indicati negli avvisi di accertamento, in quanto essa non teneva conto del fatto che l’ente territoriale non aveva dato adeguata prova di come era giunta a tale determinazione, avvenuta, peraltro, senza alcun coinvolgimento della contribuente. Sul punto, poi, assumeva rilievo la circostanza che sebbene i terreni rientravano in zona edificabile, gli stessi erano concessi in uso alla [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo. 5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 2135 c.c. Con tale motivo viene censurata la parte della sentenza della CTR che ha affermato che non poteva applicarsi alcuna esenzione exart 2 cit. in quanto la concessione del terreno alla Azienda agricola [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva attribuire alla ricorrente, quale proprietario del terreno, la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto; affermazione quest’ultima che non terrebbe conto della natura “reale” dell’imposta. 6. Con il quinto motivo viene denunciata, ex art 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 7, 12, 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 per aver la CTR ritenute corrette le sanzioni applicate nonostante l’omessa motivazione sul punto contenuta negli avvisi impugnati, non avendo, peraltro, il Comune applicato la continuazione così come il giudice seppure interpellato sul punto. 7.Il ricorso è inammissibile. Sul punto, per come peraltro eccepito dalla controricorrente, assume rilievo la circostanza che, a fronte di una sentenza depositata il 16.1.2015 e non notificata, la contribuente ha tentato una prima notifica del ricorso - non andata a buon fine per quanto risulta dagli atti e dalla successiva ripresa del procedimento notificatorio, al Comune di Casale sul Sile il 15.7.2015 presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] n. 58 Preganziol (TV) – domicilio eletto dall’ente territoriale nel giudizio di appello e sede dell’[OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante ex art 12 d.lgs. n. 546 del 1992, per come risulta dall’epigrafe della sentenza della CTR - e, una seconda, il 24.9.2015 presso la sede della stessa Associazione in [OSCURATO:PERSONA] di Breda, edificio 7, (Treviso), quest’ultima andata a buon fine ma avvenuta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. da individuarsi nel 16.7.2015. 7.1 Ed invero, l’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto». L’art. 17 cit. norma avente carattere speciale, ex art. 1, comma 2, del d.lgs. cit., individua i luoghi in cui, nell’ambito del processo tributario, l’attività di notifica deve essere eseguita, avendo questa Corte affermato che la “consegna in mani proprie” «rappresenta, stante il carattere speciale del sistema tributario rispetto alle norme processuali civilistiche, la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere» - Cass. n. 16234 del 2010 Rv. 614041 - 01) e che detta locuzione identifica «tutte le forme di notifica previste dagli artt.138, 140 cod. proc. civ. e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario» (Cass. n. 9381 del 2007 Rv. 597042 - 01). La parte processuale ha, poi, la facoltà di indicare un luogo (“domicilio eletto”) in cui intende ricevere le notificazioni degli atti del processo tributario (in genere, per i contribuenti assistiti in giudizio da un difensore abilitato, detto domicilio eletto coincide con lo studio/ufficio del professionista). L’elezione di domicilio assume un particolare rilievo perché, sempre ferma restando la validità della notifica mediante “consegna in mani proprie”, le notifiche del processo fiscale devono essere fatte «nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio» (cfr. art 17 cit.). In base all’art.17, comma 2, inoltre, l’elezione di domicilio, così come l’indicazione della residenza o della sede, «hanno effetto anche per i successivi gradi del processo», in ragione, ancora una volta, della prevalenza della norma processuale tributaria rispetto alle ordinarie regole del c.p.c. L’art.17, comma 1, secondo periodo, prevede che le variazioni del domicilio o della residenza o della sede «hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione». Questa Corte ha affermato che la variazione di domicilio, per essere opponibile, deve essere notificata non solo alla segreteria ma anche alle parti costituite; mentre, in difetto della notifica della denuncia di variazione, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato (Cass. n. 7938 del 2016 Rv. 639702 - 01) La regola per la quale le variazioni del domicilio, per essere opponibili, devono essere notificate alla segreteria e alle parti costituite, subisce una deroga nelle ipotesi di elezione del domicilio presso lo studio di qualsiasi difensore, exart. 12 del citato d.lgs. n. 546 del 1992, la quale ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante quello di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 10565 e 3835 del 2022). In tali ipotesi la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha operato una chiara distinzione fra l’ipotesi in cui la parte elegga domicilio presso il suo difensore e questi appartenga al foro del luogo dove presta la sua attività professionale e il caso in cui, invece, la parte nomini un difensore appartenente a un foro diverso da quello del luogo dove ̀ chiam ato a svolgere il suo mandato difensivo e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi dell'art. 83 r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 37) nel luogo dove ha sede il giudice; nel primo caso i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l'albo professionale, mentre nel secondo caso il difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento del domicilio eletto extra districtum (cfr. Cass., Sez. U., 3818 del 2009, Cass., Sez. U., 17352 del 2009). Nel caso di specie, la parte appellata aveva eletto domicilio in [OSCURATO:PERSONA] n. 58 Preganziol (TV) presso l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione del contenzioso tributario - qual e rappresentante ex art 12 d.lgs. n. 546 del 1992 nel giudizio dinnanzi la CTR; Ufficio che offre alle amministrazioni Comunali, in particolare medio-piccole o che non dispongono di un ufficio legale, il servizio di difesa avanti la CTR. Tale domicilio, per come risulta dalla intestazione della sentenza della CTR è mutato nel corso del termine di impugnazione, tanto che la ricorrente ha provveduto ad avviare un successivo procedimento notificatorio. In ragione di quanto sopra e dell’assenza in capo ai domiciliatari dell’onere di comunicare alla controparte il successivo mutamento di tale domicilio che, pertanto, si doveva presumere noto alle medesime, incombeva sul notificante l’onere preliminare di riscontro dell’esatto domicilio della controparte. Discende da ciò che la prima notificazione del ricorso non si ̀ conclusa con esito positivo per circostanze imputabili al richiedente, il quale, omettendo colpevolmente di consultare il sito internet dell’Associazione presso la quale l’ente comunale aveva eletto domicilio e affidandosi invece alle indicazioni contenute nella sentenza di appello, si ̀ assunto il rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo. Non era dato, quindi, al notificante di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinch́ la notificazione avesse effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento. Bisogna, piuttosto, avere riguardo alla sola seconda notifica del ricorso, perfezionatasi per il notificante il 24.9.2015, quando oramai era già spirato il termine previsto dall’art. 327, c.p.c. (scaduto il 16.7.2015) 8. Segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate che si liquidano come da dispositivo P.Q.M. La Corte, - Dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento a favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di €. 5.600,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge - ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della su