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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16642/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 9/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava la pena quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., oltre che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

2. Propongono ricorso per cassazione i due Sarnelli e Rosi, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

Rosi e [OSCURATO:PERSONA] lamentano l'assoluta mancanza di motivazione in punto di responsabilità, fondata solo su indizi privi di forza inducente; la colpevolezza sarebbe stata affermata con argomenti generici, aleatori e non esaustivi, in assenza di riscontri. [OSCURATO:PERSONA] contesta la riconosciuta continuazione interna (per cessione di cocaina e hashish), in assenza di contestazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

4. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla

I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 5.

Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame.

Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede, in punto di continuazione.

6. I ricorsi di Rosi e di [OSCURATO:PERSONA] risultano del pari inammissibili, per assoluto difetto di specificità.

Le violazioni di legge ed i vizi motivazionali lamentati, infatti, si esauriscono in una serie di affermazioni tanto corrette in linea astratta, quanto prive di ogni riferimento alla vicenda concreta e, soprattutto, alla sentenza che si intende impugnare, della quale non è richiamato neppure un passo, neppure una considerazione.

Le impugnazioni in esame, dunque, appaiono riferibili ad una qualunque pronuncia di condanna, per un qualunque reato, e non si confrontano affatto con la motivazione stesa dalla Corte di appello, che - richiamata diffusamente la giurisprudenza in materia di indizi - ha confermato con congruo argomento la responsabilità di entrambi i ricorrenti, rispondendo alle doglianze proposte.

7. I ricorsi, dunque, debbono esser dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, n'ella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 9/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava la pena quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., oltre che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propongono ricorso per cassazione i due Sarnelli e Rosi, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Rosi e [OSCURATO:PERSONA] lamentano l'assoluta mancanza di motivazione in punto di responsabilità, fondata solo su indizi privi di forza inducente; la colpevolezza sarebbe stata affermata con argomenti generici, aleatori e non esaustivi, in assenza di riscontri. [OSCURATO:PERSONA] contesta la riconosciuta continuazione interna (per cessione di cocaina e hashish), in assenza di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 5. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede, in punto di continuazione. 6. I ricorsi di Rosi e di [OSCURATO:PERSONA] risultano del pari inammissibili, per assoluto difetto di specificità. Le violazioni di legge ed i vizi motivazionali lamentati, infatti, si esauriscono in una serie di affermazioni tanto corrette in linea astratta, quanto prive di ogni riferimento alla vicenda concreta e, soprattutto, alla sentenza che si intende impugnare, della quale non è richiamato neppure un passo, neppure una considerazione. Le impugnazioni in esame, dunque, appaiono riferibili ad una qualunque pronuncia di condanna, per un qualunque reato, e non si confrontano affatto con la motivazione stesa dalla Corte di appello, che - richiamata diffusamente la giurisprudenza in materia di indizi - ha confermato con congruo argomento la responsabilità di entrambi i ricorrenti, rispondendo alle doglianze proposte. 7. I ricorsi, dunque, debbono esser dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, n'ella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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