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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16029/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, Oa Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. in danno di Martina bcopo; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, affidandolo ad un solo motivo, articolato in più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la prima censura, che contesta la dichiarazione di responsabilità degli imputati, pur se dedotta sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, sviluppa argomenti in fatto unicamente diretti a sovvertire il non manifestamente illogico convincimento maturato da entrambi i giudici di merito ed espresso con motivazione, congrua, completa e giuridicamente ineccepibile; - che la seconda censura, in punto di operata quantificazione della provvisionale concessa alla parte civile costituita, non è consentita in questa sede, posto che, secondo costante orientamento di questa Corte, non è impugnabile con ricorso per Cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 2777711); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] rdamaglia Steffl QPii DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, Oa Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. in danno di Martina bcopo; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, affidandolo ad un solo motivo, articolato in più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la prima censura, che contesta la dichiarazione di responsabilità degli imputati, pur se dedotta sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, sviluppa argomenti in fatto unicamente diretti a sovvertire il non manifestamente illogico convincimento maturato da entrambi i giudici di merito ed espresso con motivazione, congrua, completa e giuridicamente ineccepibile; - che la seconda censura, in punto di operata quantificazione della provvisionale concessa alla parte civile costituita, non è consentita in questa sede, posto che, secondo costante orientamento di questa Corte, non è impugnabile con ricorso per Cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 2777711); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] rdamaglia Steffl QPii DEPOSIT
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