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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09196/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/5/2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, pronunciando a seguito di rinvio, riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di estorsione contestato a Samuele e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena loro inflitta in anni 7 di reclusione ed €7.000,00 di multa ciascuno.

2. I ricorrenti hanno formulato due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deducono vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'impiego del metodo mafioso, rilevando che gli elementi di prova emersi in dibattimento non avrebbero fornito prove dirimenti.

In particolare, si assume che le dichiarazioni etero-accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel medesimo reato, non sarebbero state adeguatamente riscontrate.

La stessa persona offesa non avrebbe riferito di aver ricevuto minacce facenti esplicitamente riferimento alla forza intimidatoria della famiglia di appartenenza degli imputati.

Inoltre, sarebbe stata erroneamente valorizzata l'efficacia intimidatoria del riferimento ad un precedente delitto commesso con modalità mafiose, che aveva avuto risalto nella cronaca locale, senza che risultasse in alcunn5F--ovato che la persona offesa avesse consapevolezza che i [OSCURATO:PERSONA] erano coinvolti in tale fatto.

2.2. Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla reformatio in pejus della pena, conseguente al fatto che nel giudizio di rinvio, pur essendo state ritenute sussistente le attenuanti generiche, la riduzione non era stata operata nella misura massima, come avvenuto nella precedente sentenza di merito.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo si risolve in una contestazione in punto di fatto della sentenza impugnata, senza che i ricorrenti si confrontino adeguatamente con i passaggi argomentativi che hanno dato piena attuazione ai principi indicati dalla sentenza rescindente.

2.1. È opportuno premettere che, nel disporre l'annullamento, la Seconda sezione di questa Corte aveva chiaramente indicato quelli che sono i principi consolidati in tema di aggravante dell'uso del metodo mafioso.

Nella predetta sentenza, si dava atto di come l'aggravante in esame non richiede necessariamente l'espressa spendita del nome di un'associazione di tipo mafioso, ma presuppone che il metodo impiegato per commettere il reato sia quello tipico di tali gruppi criminali.

Venivano, inoltre, indicati una serie di elementi che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare nel merito, quali l'aver agito in più persone, aver fatto leva sul fatto che la persona offesa già conosceva l'appartenenza degli agenti ad una famiglia di cui era nota la caratura criminale, il riferimento ad un precedente reato commesso con modalità proprie delle associazioni mafiose.

2.2. La sentenza impugnata si è pienamente conformata alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, sottolineando plurimi elementi di fatto che confermano la sussistenza dell'aggravante.

In particolare, è stato sottolineato - con motivazione logica e coerente - come la persona offesa ha chiaramente riferito di avere avuto piena consapevolezza dell'appartenenza degli imputati ad una famiglia nota sul territorio per la caratura criminale.

È significativo, a tal riguardo, 0 come la persona offesa abbia manifestato tutti i timori conseguenti al semplice fatto di sporgere denuncia nei confronti degli appartenenti alla suddetta famiglia, dando anche conto di essere a conoscenza dei gravi fatti di reato in cui erano coinvolti appartenenti a tale gruppo.

È pur vero che la persona offesa non ha riferito specificamente che i [OSCURATO:PERSONA], nel porre in essere la minaccia, si siano attribuiti il ferimento di un rivale per aumentare la capacità intimidatoria delle proprie richieste, ma tale dato non è dirimente.

A ben vedere, infatti, il ricorso al "metodo mafioso" è integrato proprio dal fatto di potersi avvalere della dimostrata capacità di ricorrere a metodi violenti appartenenti al gruppo criminale, presunto od effettivamente sussistente, nonché nella consapevolezza della vittima del reato di tale capacità.

2.3. Manifestamente infondate sono le censure mosse alla ritenuta attendibilità di Pugliese, avendo la Corte di appello dato atto di come sia stata la stessa persona offesa a confermare la partecipazione ai fatti del dichiarante e, quindi, la conoscenza da parte di questi dello svolgimento dei fatti.

2.4. In conclusione, può ben affermarsi che il ricorso si traduca in una mera riproposizione di questioni di merito che hanno già trovato esauriente soluzione nella sentenza di impugnata, senza che emergano vizi della motivazione o cesure logiche.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello, nella rideterminazione della pena conseguente alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante, è partita dalla premessa che la sentenza di annullamento non aveva inciso sul riconoscimento delle attenuanti generiche.

Occorre precisare che il motivo di ricorso, prima ancora che in diritto, è infondato in fatto, posto che nella prima sentenza resa dalla Corte di appello, successivamente annullata, le attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti alle aggravanti e, quindi, non si era proceduto ad alcuna riduzione della pena inflitta.È del tutto insussistente, quindi, il presupposto stesso invocato a supporto del divieto di reformatio in peius.

In ogni caso, il giudicato deve ritenersi formato solo con riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche, non potendosi estendere anche alla commisurazione della riduzione, trattandosi di questione che attiene necessariamente alla complessiva rideterminazione della pena conseguente alla diversità del fatto risultante dal riconoscimento dell'aggravante privilegiata.

Tali considerazioni escludono in radice la sussistenza della violazione di reformatio in peius derivante dal fatto che la riduzione per le attenuanti generiche sarebbe stato applicatq non già nella misura massima di un terzo, bensì in misura inferiore.

A ben vedere, infatti, il trattamento sanzionatorio è stato più favorevole per gli imputati, essendo stata comunque riconosciuta la diminuente per le attenuanti generiche.

4. Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/5/2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, pronunciando a seguito di rinvio, riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di estorsione contestato a Samuele e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena loro inflitta in anni 7 di reclusione ed €7.000,00 di multa ciascuno. 2. I ricorrenti hanno formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deducono vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'impiego del metodo mafioso, rilevando che gli elementi di prova emersi in dibattimento non avrebbero fornito prove dirimenti. In particolare, si assume che le dichiarazioni etero-accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel medesimo reato, non sarebbero state adeguatamente riscontrate. La stessa persona offesa non avrebbe riferito di aver ricevuto minacce facenti esplicitamente riferimento alla forza intimidatoria della famiglia di appartenenza degli imputati. Inoltre, sarebbe stata erroneamente valorizzata l'efficacia intimidatoria del riferimento ad un precedente delitto commesso con modalità mafiose, che aveva avuto risalto nella cronaca locale, senza che risultasse in alcunn5F--ovato che la persona offesa avesse consapevolezza che i [OSCURATO:PERSONA] erano coinvolti in tale fatto. 2.2. Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla reformatio in pejus della pena, conseguente al fatto che nel giudizio di rinvio, pur essendo state ritenute sussistente le attenuanti generiche, la riduzione non era stata operata nella misura massima, come avvenuto nella precedente sentenza di merito. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo si risolve in una contestazione in punto di fatto della sentenza impugnata, senza che i ricorrenti si confrontino adeguatamente con i passaggi argomentativi che hanno dato piena attuazione ai principi indicati dalla sentenza rescindente. 2.1. È opportuno premettere che, nel disporre l'annullamento, la Seconda sezione di questa Corte aveva chiaramente indicato quelli che sono i principi consolidati in tema di aggravante dell'uso del metodo mafioso. Nella predetta sentenza, si dava atto di come l'aggravante in esame non richiede necessariamente l'espressa spendita del nome di un'associazione di tipo mafioso, ma presuppone che il metodo impiegato per commettere il reato sia quello tipico di tali gruppi criminali. Venivano, inoltre, indicati una serie di elementi che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare nel merito, quali l'aver agito in più persone, aver fatto leva sul fatto che la persona offesa già conosceva l'appartenenza degli agenti ad una famiglia di cui era nota la caratura criminale, il riferimento ad un precedente reato commesso con modalità proprie delle associazioni mafiose. 2.2. La sentenza impugnata si è pienamente conformata alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, sottolineando plurimi elementi di fatto che confermano la sussistenza dell'aggravante. In particolare, è stato sottolineato - con motivazione logica e coerente - come la persona offesa ha chiaramente riferito di avere avuto piena consapevolezza dell'appartenenza degli imputati ad una famiglia nota sul territorio per la caratura criminale. È significativo, a tal riguardo, 0 come la persona offesa abbia manifestato tutti i timori conseguenti al semplice fatto di sporgere denuncia nei confronti degli appartenenti alla suddetta famiglia, dando anche conto di essere a conoscenza dei gravi fatti di reato in cui erano coinvolti appartenenti a tale gruppo. È pur vero che la persona offesa non ha riferito specificamente che i [OSCURATO:PERSONA], nel porre in essere la minaccia, si siano attribuiti il ferimento di un rivale per aumentare la capacità intimidatoria delle proprie richieste, ma tale dato non è dirimente. A ben vedere, infatti, il ricorso al "metodo mafioso" è integrato proprio dal fatto di potersi avvalere della dimostrata capacità di ricorrere a metodi violenti appartenenti al gruppo criminale, presunto od effettivamente sussistente, nonché nella consapevolezza della vittima del reato di tale capacità. 2.3. Manifestamente infondate sono le censure mosse alla ritenuta attendibilità di Pugliese, avendo la Corte di appello dato atto di come sia stata la stessa persona offesa a confermare la partecipazione ai fatti del dichiarante e, quindi, la conoscenza da parte di questi dello svolgimento dei fatti. 2.4. In conclusione, può ben affermarsi che il ricorso si traduca in una mera riproposizione di questioni di merito che hanno già trovato esauriente soluzione nella sentenza di impugnata, senza che emergano vizi della motivazione o cesure logiche. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello, nella rideterminazione della pena conseguente alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante, è partita dalla premessa che la sentenza di annullamento non aveva inciso sul riconoscimento delle attenuanti generiche. Occorre precisare che il motivo di ricorso, prima ancora che in diritto, è infondato in fatto, posto che nella prima sentenza resa dalla Corte di appello, successivamente annullata, le attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti alle aggravanti e, quindi, non si era proceduto ad alcuna riduzione della pena inflitta.È del tutto insussistente, quindi, il presupposto stesso invocato a supporto del divieto di reformatio in peius. In ogni caso, il giudicato deve ritenersi formato solo con riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche, non potendosi estendere anche alla commisurazione della riduzione, trattandosi di questione che attiene necessariamente alla complessiva rideterminazione della pena conseguente alla diversità del fatto risultante dal riconoscimento dell'aggravante privilegiata. Tali considerazioni escludono in radice la sussistenza della violazione di reformatio in peius derivante dal fatto che la riduzione per le attenuanti generiche sarebbe stato applicatq non già nella misura massima di un terzo, bensì in misura inferiore. A ben vedere, infatti, il trattamento sanzionatorio è stato più favorevole per gli imputati, essendo stata comunque riconosciuta la diminuente per le attenuanti generiche. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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