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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2025

Cassazione n. 26057/2026

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camera di consiglio alla presenzadelle parti a seguito di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],entrambi difensori del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 03/11/2025 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Trani applicava la misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416, 512 bis, 648bis, 648 ter.1 cod. pen. (capi 15, 16, 17 e 20 dell’imputazione provvisoria).Con successivo provvedimento del 04/12/2025 il Tribunale di Bari, in funzione digiudice del riesame, annullava l’ordinanza di cui sopra con riferimento al reato dicui all’art. 648 ter.1 cod. pen. contestato al capo 16) e ai delitti di cui ai capi 17)e 20), confermando, pertanto, il titolo cautelare limitatamente all’illecito di cui alcapo 15), riqualificato in autoriciclaggio e al reato di trasferimento fraudolento divalori di cui al capo 16).2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite i difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi.2.1.

Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 192, comma 1,273 cod. proc. pen, 648 ter.1 cod. pen. e il vizio di motivazione, anche sotto ilprofilo del travisamento della prova per omissione, con riferimento al giudizio digravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio, così riqualificato l’addebito di cuial capo 15) di imputazione provvisoria.Secondo il Tribunale del riesame, [OSCURATO:PERSONA] - con il provento di attivitàillecite (verosimilmente riguardante traffici di stupefacente) da lui direttamentegestite, ancorchè ristretto in carcere, avrebbe acquistato in data 22 aprile 2024 lavettura Fiat 500 mod.

X targata [OSCURATO:TARGA].Tale assunto, ad avviso delle difese ricorrenti, è erroneo non essendo statoindividuato il reato presupposto che è elemento costitutivo del delitto diautoriciclaggio.Il collegio della cautela, con un argomentare del tutto evanescente econgetturale, ha supposto il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in una attività di spaccio distupefacente, senza indicare elementi di fatto idonei a sorreggere tale assunto:non ha richiamato, al riguardo, alcuna conversazione intercettata ed alcunadichiarazione testimoniale e ha formulato generiche ipotesi in ordine alla suppostaprovenienza illecita del denaro utilizzato per l’acquisto della vettura.Anche a voler ammettere che sia stata individuata la tipologia astratta delreato presupposto, non è dimostrato che la provvista impiegata per l’acquisizionedel veicolo provenisse proprio da quel delitto.L’ordinanza impugnata si limita a stabilire una correlazione temporale trapresunte consegne di denaro alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e l’operazionedi compravendita dell’auto, senza specificare l’ammontare delle somme, la lorocadenza, né tracciare un collegamento logico fattuale tra le stesse ed il pagamentodel prezzo, così omettendo di verificare il nesso di pertinenzialità tra il denaro el’acquisto del mezzo.L’elemento oggettivo dell’autoriclaggio, che consiste nell’agire in modo daostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di un bene, vieneindividuato dal Tribunale del riesame nella sottostima del prezzo di acquisto delveicolo, ricavato dalla intercettazione telefonica del 28 ottobre 2024 nella quale laMazzaro affermava: “ allora perché la 500 l’ho valutata a quattromila euro…”.Il valore indiziario di tale frase è frutto di un palese travisamento e di un saltologico: la conversazione è successiva di oltre sei mesi all’atto di acquisto (avvenutoil 22 aprile 2024) ed è quindi manifestamente illogico desumere da essa l’esistenzadi una complessa operazione dissimulatoria (pagamento in nero di una parte delreale corrispettivo).La motivazione, su tale punto cruciale, è dunque apparente poiché si limita adenunciare una tesi senza supportarla con la dovuta analisi critica e logica deglielementi disponibili.2.2.

Con il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 512 bis cod. pen.e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento per omissione, inpunto di gravità indiziaria per il reato di trasferimento fraudolento di valoricontestato al capo 16) di imputazione provvisoria.Il delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen. non punisce la mera interposizionefittizia, ma richiede che tale condotta sia sorretta da una finalità specifica edulteriore e cioè quella di eludere le disposizioni di legge in materia di misure diprevenzione patrimoniali, ovvero agevolare la commissione degli illeciti diricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio.Il Tribunale del riesame ha desunto il dolo specifico - che deve essereaccertato in concreto e, nella specie, doveva sussistere al momento della condotta(agosto 2021, data di acquisto e di intestazione del motociclo [OSCURATO:PERSONA]) – dainumerosi trascorsi giudiziari di [OSCURATO:PERSONA] e dalla proposta di applicazione dellamisura di prevenzione della sorveglianza speciale formulata nei suoi confrontinell’agosto 2022.Tuttavia, il passato criminale non può costituire, per ogni acquisto di beneeffettuato, una prova logica ed automatica della volontà di eludere future edeventuali misure di prevenzione, senza contare che la condotta di intestazionefittizia risale al 6 agosto 2021, ovvero ad un anno prima rispetto alla proposta dimisura di prevenzione.Il collegio della cautela non ha indicato alcun elemento concreto, esistentenell’agosto 2021, che potesse ingenerare nell’indagato il timore attuale e concretodi una misura di prevenzione patrimoniale.Il Tribunale ha peraltro escluso la gravità indiziaria per il delitto diautoriciclaggio del motociclo in questione per assenza del delitto presupposto, sequindi non vi è prova, neppure a livello indiziario, che il denaro utilizzato per il suoacquisto fosse di provenienza illecita viene meno, secondo la difesa ricorrente, ilpresupposto logico- fattuale su cui si fonda il pericolo di una misura di prevenzionepatrimonialeSotto tale profilo, pertanto, l’ordinanza impugnata è anche palesementecontraddittoria perché, da un lato, nega la provenienza illecita della sommaimpiegata per l’acquisizione del mezzo e, dall’altro, afferma che l’intestazionefittizia dello stesso fosse finalizzata a sottrarre tale bene ad una misura diprevenzione che, per definizione, è diretta a colpire patrimoni di origine illecita.Con riferimento alla finalità elusiva, sono state valorizzate alcuneconversazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] discuteva della necessità di trovare un nuovointestatario per il motociclo , tuttavia- come già dedotto nei motivi di riesame -tali colloqui avevano un oggetto ben diverso (e dunque sono stati travisati) poichéin essi l’indagato non palesava l’intento di sottrarre il bene ad una misura diprevenzione a suo carico, bensì di proteggerlo da procedure esecutive(pignoramento di natura civilistica) nei confronti del formale intestatario ad operadei creditori di questi, così perseguendo una finalità non penalmente rilevante aisensi dell’art. 512 bis cod. pen.3.

Con motivi nuovi, tempestivamente depositati, i difensori del ricorrentededucono quanto segue.Con riferimento al primo motivo del ricorso principale, richiamate e ribadite leargomentazioni già svolte in punto di assenza del reato presupposto in relazioneal delitto di autoriciclaggio (in tali termini riqualificato il capo 15 di imputazioneprovvisoria), si illustrano le seguenti ulteriori considerazioni.Emblematica della totale assenza di elementi necessari per individuare, anche solosul piano astratto, il delitto presupposto è la stessa affermazione del Tribunale delriesame che parla di “non meglio definiti affari illeciti” gestiti dai fratelli Sarcinadal carcere ove si trovavano ristretti.I contenuti delle captazioni del 26/07/2024 e 28/09/2024 sono privi di valenzasintomatica poiché nelle stesse (peraltro successive di mesi rispetto all’operazionedi acquisto della Fiat 500 perfezionata nell’aprile 2024) non si rinvengonoriferimenti ad attività illecite o a fatti di reato in materia di stupefacente e poichéil denaro che si assume consegnato in quelle conversazioni non poteva certoessere stato utilizzato per una compravendita avvenuta in data antecedente; èdunque del tutto eccentrico il richiamo al tema della “ coevità temporale” operatonella ordinanza impugnata.Come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, la condottaintegrante il reato di autoriciclaggio deve collocarsi temporalmente dopo lacommissione del reato presupposto, da individuarsi almeno nella sua tipologia.Con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, si richiamano e siribadiscono le argomentazioni già svolte in punto di assenza di gravità indiziariacon riferimento al dolo specifico del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.evidenziando, in aggiunta, che manifestamente illogico è il richiamo alla propostadi misura di prevenzione (peraltro personale e non patrimoniale) che è stataformulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un anno dopo il perfezionamento dell’operazioneeconomica contestata e che, dunque, non aveva avuto alcuna incidenza sulla sferavolitiva dell’indagato.Il Tribunale del riesame ha valorizzato, sotto il profilo dell’intento elusivo, “itrascorsi giudiziari” di [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia menzionare quali sarebbero iprecedenti di rilievo a suo carico che avrebbero indotto lo stesso a compierel’operazione simulatoria; ha fatto riferimento generico ad un coinvolgimento dellostesso nel processo “Nabucondonoros” e ha richiamato la condanna, ancorchè nondefinitiva, per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, si è consumato nel gennaio2022, dunque circa sei mesi dopo l’acquisto del motociclo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va rigettato.2.

Infondato è il primo motivo di ricorso, con correlato motivo aggiunto.Il Tribunale del riesame ha correttamente configurato, sul piano della gravitàindiziaria, il delitto di autoriciclaggio, così riqualificando l’addebito di cui al capo15) di imputazione provvisoria e ha approntato, al riguardo, un costruttoargomentativo puntuale in fatto ed in diritto, immune da manifesti vizi logici e datravisamento.Quanto alla individuazione del reato presupposto, il collegio della cautela haaffermato, in aderenza alle emergenze investigative e coerentementeall’imputazione provvisoria formulata in via alternativa, che la provvista impiegataper l’acquisizione del veicolo proveniva, con qualificata probabilità propria delgiudizio cautelare, dal traffico di stupefacenti diretto da Saracina dal carcere ovesi trovava ristretto per altra causa, grazie all’ausilio della moglie.E’ stato, pertanto, correttamente applicato il principio di diritto, a cui ilCollegio intende dare continuità, secondo il quale nei reati contro il patrimoniopresupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che quest’ultimo, quale essenziale elementocostitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella suatipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sezione 2, n. 26902 del 31/5/2022, Visaggio, Rv. 283563; Sezione 2, n.6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629; Sezione 2, n. 46773 del23/11/2021, Pieri, Rv. 282433; Sezione 2, n. 29689 del 28/5/2019, Maddaloni,Rv. 277020).Sul punto, il Tribunale ha valorizzato i colloqui a distanza (con le relativeimmagini riprese nel corso delle captazioni) intrattenuti ogni sabato dall’indagato,ristretto in carcere, con la moglie [OSCURATO:PERSONA], in concomitanza deiquali vari soggetti - nominativamente identificati ed indicati dagli inquirenti comecoinvolti nello spaccio di stupefacenti - si erano recati presso l’abitazione delladonna consegnando sistematicamente denaro in contante.In particolare, è stata valorizzata la conversazione del 26 luglio 2024 nel corsodella quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la visita di [OSCURATO:PERSONA] e AntoniaVivaldi e la consegna da costoro di denaro contante in varie banconote,immediatamente mostrate a [OSCURATO:PERSONA], rassicurandolo sul fatto che tutto era “ aposto” e pertanto poteva “stare tranquillo”; tale captazione è stata valutatacongiuntamente alla successiva videochiamata con la moglie del 28 settembre2024 che, anche in quella occasione, aveva visto l’intervento di persone terze, tracui [OSCURATO:PERSONA] (identificato dagli inquirenti) le quali si erano unite alcolloquio, così dando luogo ad una riunione a distanza inequivocabilmente direttada Saracina ed avente ad oggetto la distribuzione di denaro a taluni soggetti-collaboratori, tra cui tale Lama al quale spettava la “settimana”.Il giudizio formulato in punto di individuazione del reato presupposto noncostituisce, pertanto, un argomentare evanescente o congetturale come sostenutonel ricorso, bensì è il frutto di una disamina del contenuto delle conversazioniintercettate, trascritte nel loro tenore testuale (per la parte di interesse) e pertantonon certo travisate ma, piuttosto, interpretate sul piano logico, rispetto al lororeale significato.Quanto alla verifica del nesso pertinenziale tra i proventi del reatopresupposto, come sopra individuato, e l’acquisto della vettura Fiat 500,00, ilTribunale ha parimenti argomentato in senso tutt’altro che illogico e pertanto noncensurabile in questa sede.Al riguardo, ha evidenziato che l’acquisto della Fiat 500 era avvenuto il 22aprile 2024 e pertanto in un periodo sostanzialmente coevo alle periodicheconsegne di denaro contante riconducibili a pregresse cessioni di sostanzestupefacenti, con conseguente correlazione temporale tra l’attività delittuosaforiera di proventi illeciti e l’operazione economica.Il collegio della cautela non ha ignorato il fatto che l’acquisto in questione si eraperfezionato in una data di poco precedente alle due conversazioni intercettate nelluglio e nel settembre 2024 e sul punto ha evidenziato, in via logica, che, tuttavia,il tenore di tali captazioni dava conto, con qualificata probabilità, di un traffico distupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] che non era certo iniziato successivamenteall’aprile 2024, ma era già in atto in tale epoca allorquando l’operazione economicasi era perfezionata.Destituita di fondamento è l’affermazione difensiva secondo cui il collegio dellacautela avrebbe fondato la sottostima del prezzo di acquisto della vettura su unamera presunzione e cioè valorizzando, peraltro illogicamente, l’intercettazionetelefonica del 28 settembre 2024 il cui valore indiziario sarebbe frutto ditravisamento.Il colloquio in questione, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie – per come riportatonel suo tenore testuale alla pag. 16 dell’ordinanza impugnata - attestainequivocabilmente, per ammissione della stessa donna, che il prezzo di acquistodell’auto era stato dichiarato in misura inferiore a quella reale, con il preciso scopodi evitare che il patrimonio dei coniugi risultasse troppo elevato.Alla stregua di tale dato investigativo, significativo di una operazionedissimulatoria, il Tribunale ha dedotto, senza alcuna manifesta illogicità, che ilprezzo reale era stato corrisposto in contanti, con impiego dei guadagni illecitiderivanti dal traffico di stupefacenti.3.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con correlato motivoaggiunto.La ritenuta gravità indiziaria per il reato di intestazione fittizia del motocicloYamaha alla società [OSCURATO:PERSONA] oggetto dell’imputazione provvisoria sub16) si fonda sul tenore dei colloqui in carcere tra l’indagato [OSCURATO:PERSONA] e la moglieintercettati il 28 e 29 ottobre 2024 e delle conversazioni telefoniche intrattenutedalla coppia nei due giorni successivi.Da tali captazioni, riportate nel loro tenore testuale, il Tribunale ha ricostruito,a posteriori, che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (con amministratore didiritto [OSCURATO:PERSONA] ed amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA]) nel giugno 2021aveva acquistato al prezzo di 18.500,00 euro il motociclo [OSCURATO:PERSONA]Max; che siera trattato di una intestazione solo formale perché il mezzo era di proprietà diSaracina (il quale lo aveva ammesso: la “ moto la devo tenere io.. quella è lamia…”); che la società, formale intestataria, nel 2024 aveva in corso procedureesecutive e concorsuali in ragione delle quali era sorta pertanto la necessità ditrasferire il mezzo ad altri per sottrarlo ad una possibile aggressione patrimonialee, dunque, di ricercare un soggetto disponibile ad intestarsi il bene.Alla stregua di tali dati investigativi e in coerenza con l’imputazioneprovvisoria di cui al capo 15), la condotta di trasferimento fraudolento connotatada fine elusivo è stata individuata, sul piano della gravità indiziaria, nellaoperazione economica di intestazione formale del motociclo alla societàManifatture [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nel giugno 2021.Del tutto inconferente è perciò l’assunto difensivo secondo cui il collegio dellacautela, sotto il profilo della finalità elusiva, avrebbe dato rilievo a conversazioniintercettate travisandone, tuttavia, il contenuto poiché in esse [OSCURATO:PERSONA] non avevapalesato l’intento di sottrarre il bene ad una possibile misura di prevenzione a suocarico, bensì quello di trasferirlo ad un altro terzo per preservarlo da procedureesecutive in corso nei confronti del formale intestatario.Il manifestato proposito di un ulteriore passaggio del mezzo per tale peculiareragione è un fatto successivo ed estraneo alla contestazione il cui palesarsi ha,tuttavia, consentito di ricostruire in via logica come tale bene, di proprietà diSarcina, nel precedente anno 2021, fosse stato solo fittiziamente intestato allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.Il Tribunale ha dato pertanto precisamente conto delle ragioni per le quali Sarcinaera da considerarsi l'effettivo dominus del motociclo e della conseguente fittiziatratteggiato la finalità elusiva di tale condotta, così ritenendo integrato, sul pianodella gravità indiziaria, il reato di cui all’ art. 512 bis cp.Va innanzitutto ricordato, sul piano dell’elemento soggettivo, che il delitto dequo si configura anche nel caso di condotte che abbiano ad oggetto beni nonprovenienti da delitto, essendo l'incriminazione finalizzata ad evitare manovre, daparte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte anon far figurare la disponibilità di beni o altre utilità, indipendentemente dallaprovenienza degli stessi (Sez. 2 n. 171 del 04/12/2025, Forgione, Rv. 289103;Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo, Rv. 266438; Sez. 5, n.39837 del 02/07/2013, Cavaliere, Rv. 257364-01).Ne deriva, ben diversamente da quanto dedotto dalle difese ricorrenti, che non siravvisa alcuna contraddizione nell’ordinanza impugnata laddove, da un lato,esclude la provenienza illecita della somma impiegata per l’acquisizione del mezzoe, dall’altro, afferma che l’intestazione fittizia dello stesso era stata finalizzata asottrarre tale bene ad una misura di prevenzione.La finalità elusiva è stata logicamente e correttamente ricavata- a prescinderedalla condanna non ancora definitiva per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] consumato nelgennaio 2022- anche dai numerosi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], espressamenteindicato non solo come autore di reati di varia natura, anche lucrogenetici, oggettodi condanne definitive appostate nel casellario giudiziale, ma anche coinvoltonell’anno 2018 nel procedimento c.d.

Nabucodonosor, così da potere eglifondatamente presumere una possibile applicazione a suo carico di una misura diprevenzione patrimoniale.Il Tribunale ha pertanto fatto corretta applicazione del consolidato principioaffermato da questa Corte di legittimità secondo cui il delitto di trasferimentofraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottopostoa misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimentosia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico c.delusivo, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di dettoprocedimento (Sez. 2 n. 171 del 04/12/2025, Forgione, Rv. 289103 già cit.; Sez.5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645; Sez. 2, n. 22954del 28/03/2017, D’Agostino, Rv. 270480).4.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presentegrado di giudizio.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni didirettore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il giorno 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
camera di consiglio alla presenzadelle parti a seguito di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],entrambi difensori del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 03/11/2025 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Trani applicava la misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416, 512 bis, 648bis, 648 ter.1 cod. pen. (capi 15, 16, 17 e 20 dell’imputazione provvisoria).Con successivo provvedimento del 04/12/2025 il Tribunale di Bari, in funzione digiudice del riesame, annullava l’ordinanza di cui sopra con riferimento al reato dicui all’art. 648 ter.1 cod. pen. contestato al capo 16) e ai delitti di cui ai capi 17)e 20), confermando, pertanto, il titolo cautelare limitatamente all’illecito di cui alcapo 15), riqualificato in autoriciclaggio e al reato di trasferimento fraudolento divalori di cui al capo 16).2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite i difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 192, comma 1,273 cod. proc. pen, 648 ter.1 cod. pen. e il vizio di motivazione, anche sotto ilprofilo del travisamento della prova per omissione, con riferimento al giudizio digravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio, così riqualificato l’addebito di cuial capo 15) di imputazione provvisoria.Secondo il Tribunale del riesame, [OSCURATO:PERSONA] - con il provento di attivitàillecite (verosimilmente riguardante traffici di stupefacente) da lui direttamentegestite, ancorchè ristretto in carcere, avrebbe acquistato in data 22 aprile 2024 lavettura Fiat 500 mod. X targata [OSCURATO:TARGA].Tale assunto, ad avviso delle difese ricorrenti, è erroneo non essendo statoindividuato il reato presupposto che è elemento costitutivo del delitto diautoriciclaggio.Il collegio della cautela, con un argomentare del tutto evanescente econgetturale, ha supposto il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in una attività di spaccio distupefacente, senza indicare elementi di fatto idonei a sorreggere tale assunto:non ha richiamato, al riguardo, alcuna conversazione intercettata ed alcunadichiarazione testimoniale e ha formulato generiche ipotesi in ordine alla suppostaprovenienza illecita del denaro utilizzato per l’acquisto della vettura.Anche a voler ammettere che sia stata individuata la tipologia astratta delreato presupposto, non è dimostrato che la provvista impiegata per l’acquisizionedel veicolo provenisse proprio da quel delitto.L’ordinanza impugnata si limita a stabilire una correlazione temporale trapresunte consegne di denaro alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e l’operazionedi compravendita dell’auto, senza specificare l’ammontare delle somme, la lorocadenza, né tracciare un collegamento logico fattuale tra le stesse ed il pagamentodel prezzo, così omettendo di verificare il nesso di pertinenzialità tra il denaro el’acquisto del mezzo.L’elemento oggettivo dell’autoriclaggio, che consiste nell’agire in modo daostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di un bene, vieneindividuato dal Tribunale del riesame nella sottostima del prezzo di acquisto delveicolo, ricavato dalla intercettazione telefonica del 28 ottobre 2024 nella quale laMazzaro affermava: “ allora perché la 500 l’ho valutata a quattromila euro…”.Il valore indiziario di tale frase è frutto di un palese travisamento e di un saltologico: la conversazione è successiva di oltre sei mesi all’atto di acquisto (avvenutoil 22 aprile 2024) ed è quindi manifestamente illogico desumere da essa l’esistenzadi una complessa operazione dissimulatoria (pagamento in nero di una parte delreale corrispettivo).La motivazione, su tale punto cruciale, è dunque apparente poiché si limita adenunciare una tesi senza supportarla con la dovuta analisi critica e logica deglielementi disponibili.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 512 bis cod. pen.e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento per omissione, inpunto di gravità indiziaria per il reato di trasferimento fraudolento di valoricontestato al capo 16) di imputazione provvisoria.Il delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen. non punisce la mera interposizionefittizia, ma richiede che tale condotta sia sorretta da una finalità specifica edulteriore e cioè quella di eludere le disposizioni di legge in materia di misure diprevenzione patrimoniali, ovvero agevolare la commissione degli illeciti diricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio.Il Tribunale del riesame ha desunto il dolo specifico - che deve essereaccertato in concreto e, nella specie, doveva sussistere al momento della condotta(agosto 2021, data di acquisto e di intestazione del motociclo [OSCURATO:PERSONA]) – dainumerosi trascorsi giudiziari di [OSCURATO:PERSONA] e dalla proposta di applicazione dellamisura di prevenzione della sorveglianza speciale formulata nei suoi confrontinell’agosto 2022.Tuttavia, il passato criminale non può costituire, per ogni acquisto di beneeffettuato, una prova logica ed automatica della volontà di eludere future edeventuali misure di prevenzione, senza contare che la condotta di intestazionefittizia risale al 6 agosto 2021, ovvero ad un anno prima rispetto alla proposta dimisura di prevenzione.Il collegio della cautela non ha indicato alcun elemento concreto, esistentenell’agosto 2021, che potesse ingenerare nell’indagato il timore attuale e concretodi una misura di prevenzione patrimoniale.Il Tribunale ha peraltro escluso la gravità indiziaria per il delitto diautoriciclaggio del motociclo in questione per assenza del delitto presupposto, sequindi non vi è prova, neppure a livello indiziario, che il denaro utilizzato per il suoacquisto fosse di provenienza illecita viene meno, secondo la difesa ricorrente, ilpresupposto logico- fattuale su cui si fonda il pericolo di una misura di prevenzionepatrimonialeSotto tale profilo, pertanto, l’ordinanza impugnata è anche palesementecontraddittoria perché, da un lato, nega la provenienza illecita della sommaimpiegata per l’acquisizione del mezzo e, dall’altro, afferma che l’intestazionefittizia dello stesso fosse finalizzata a sottrarre tale bene ad una misura diprevenzione che, per definizione, è diretta a colpire patrimoni di origine illecita.Con riferimento alla finalità elusiva, sono state valorizzate alcuneconversazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] discuteva della necessità di trovare un nuovointestatario per il motociclo , tuttavia- come già dedotto nei motivi di riesame -tali colloqui avevano un oggetto ben diverso (e dunque sono stati travisati) poichéin essi l’indagato non palesava l’intento di sottrarre il bene ad una misura diprevenzione a suo carico, bensì di proteggerlo da procedure esecutive(pignoramento di natura civilistica) nei confronti del formale intestatario ad operadei creditori di questi, così perseguendo una finalità non penalmente rilevante aisensi dell’art. 512 bis cod. pen.3. Con motivi nuovi, tempestivamente depositati, i difensori del ricorrentededucono quanto segue.Con riferimento al primo motivo del ricorso principale, richiamate e ribadite leargomentazioni già svolte in punto di assenza del reato presupposto in relazioneal delitto di autoriciclaggio (in tali termini riqualificato il capo 15 di imputazioneprovvisoria), si illustrano le seguenti ulteriori considerazioni.Emblematica della totale assenza di elementi necessari per individuare, anche solosul piano astratto, il delitto presupposto è la stessa affermazione del Tribunale delriesame che parla di “non meglio definiti affari illeciti” gestiti dai fratelli Sarcinadal carcere ove si trovavano ristretti.I contenuti delle captazioni del 26/07/2024 e 28/09/2024 sono privi di valenzasintomatica poiché nelle stesse (peraltro successive di mesi rispetto all’operazionedi acquisto della Fiat 500 perfezionata nell’aprile 2024) non si rinvengonoriferimenti ad attività illecite o a fatti di reato in materia di stupefacente e poichéil denaro che si assume consegnato in quelle conversazioni non poteva certoessere stato utilizzato per una compravendita avvenuta in data antecedente; èdunque del tutto eccentrico il richiamo al tema della “ coevità temporale” operatonella ordinanza impugnata.Come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, la condottaintegrante il reato di autoriciclaggio deve collocarsi temporalmente dopo lacommissione del reato presupposto, da individuarsi almeno nella sua tipologia.Con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, si richiamano e siribadiscono le argomentazioni già svolte in punto di assenza di gravità indiziariacon riferimento al dolo specifico del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.evidenziando, in aggiunta, che manifestamente illogico è il richiamo alla propostadi misura di prevenzione (peraltro personale e non patrimoniale) che è stataformulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un anno dopo il perfezionamento dell’operazioneeconomica contestata e che, dunque, non aveva avuto alcuna incidenza sulla sferavolitiva dell’indagato.Il Tribunale del riesame ha valorizzato, sotto il profilo dell’intento elusivo, “itrascorsi giudiziari” di [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia menzionare quali sarebbero iprecedenti di rilievo a suo carico che avrebbero indotto lo stesso a compierel’operazione simulatoria; ha fatto riferimento generico ad un coinvolgimento dellostesso nel processo “Nabucondonoros” e ha richiamato la condanna, ancorchè nondefinitiva, per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, si è consumato nel gennaio2022, dunque circa sei mesi dopo l’acquisto del motociclo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va rigettato.2. Infondato è il primo motivo di ricorso, con correlato motivo aggiunto.Il Tribunale del riesame ha correttamente configurato, sul piano della gravitàindiziaria, il delitto di autoriciclaggio, così riqualificando l’addebito di cui al capo15) di imputazione provvisoria e ha approntato, al riguardo, un costruttoargomentativo puntuale in fatto ed in diritto, immune da manifesti vizi logici e datravisamento.Quanto alla individuazione del reato presupposto, il collegio della cautela haaffermato, in aderenza alle emergenze investigative e coerentementeall’imputazione provvisoria formulata in via alternativa, che la provvista impiegataper l’acquisizione del veicolo proveniva, con qualificata probabilità propria delgiudizio cautelare, dal traffico di stupefacenti diretto da Saracina dal carcere ovesi trovava ristretto per altra causa, grazie all’ausilio della moglie.E’ stato, pertanto, correttamente applicato il principio di diritto, a cui ilCollegio intende dare continuità, secondo il quale nei reati contro il patrimoniopresupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che quest’ultimo, quale essenziale elementocostitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella suatipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sezione 2, n. 26902 del 31/5/2022, Visaggio, Rv. 283563; Sezione 2, n.6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629; Sezione 2, n. 46773 del23/11/2021, Pieri, Rv. 282433; Sezione 2, n. 29689 del 28/5/2019, Maddaloni,Rv. 277020).Sul punto, il Tribunale ha valorizzato i colloqui a distanza (con le relativeimmagini riprese nel corso delle captazioni) intrattenuti ogni sabato dall’indagato,ristretto in carcere, con la moglie [OSCURATO:PERSONA], in concomitanza deiquali vari soggetti - nominativamente identificati ed indicati dagli inquirenti comecoinvolti nello spaccio di stupefacenti - si erano recati presso l’abitazione delladonna consegnando sistematicamente denaro in contante.In particolare, è stata valorizzata la conversazione del 26 luglio 2024 nel corsodella quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la visita di [OSCURATO:PERSONA] e AntoniaVivaldi e la consegna da costoro di denaro contante in varie banconote,immediatamente mostrate a [OSCURATO:PERSONA], rassicurandolo sul fatto che tutto era “ aposto” e pertanto poteva “stare tranquillo”; tale captazione è stata valutatacongiuntamente alla successiva videochiamata con la moglie del 28 settembre2024 che, anche in quella occasione, aveva visto l’intervento di persone terze, tracui [OSCURATO:PERSONA] (identificato dagli inquirenti) le quali si erano unite alcolloquio, così dando luogo ad una riunione a distanza inequivocabilmente direttada Saracina ed avente ad oggetto la distribuzione di denaro a taluni soggetti-collaboratori, tra cui tale Lama al quale spettava la “settimana”.Il giudizio formulato in punto di individuazione del reato presupposto noncostituisce, pertanto, un argomentare evanescente o congetturale come sostenutonel ricorso, bensì è il frutto di una disamina del contenuto delle conversazioniintercettate, trascritte nel loro tenore testuale (per la parte di interesse) e pertantonon certo travisate ma, piuttosto, interpretate sul piano logico, rispetto al lororeale significato.Quanto alla verifica del nesso pertinenziale tra i proventi del reatopresupposto, come sopra individuato, e l’acquisto della vettura Fiat 500,00, ilTribunale ha parimenti argomentato in senso tutt’altro che illogico e pertanto noncensurabile in questa sede.Al riguardo, ha evidenziato che l’acquisto della Fiat 500 era avvenuto il 22aprile 2024 e pertanto in un periodo sostanzialmente coevo alle periodicheconsegne di denaro contante riconducibili a pregresse cessioni di sostanzestupefacenti, con conseguente correlazione temporale tra l’attività delittuosaforiera di proventi illeciti e l’operazione economica.Il collegio della cautela non ha ignorato il fatto che l’acquisto in questione si eraperfezionato in una data di poco precedente alle due conversazioni intercettate nelluglio e nel settembre 2024 e sul punto ha evidenziato, in via logica, che, tuttavia,il tenore di tali captazioni dava conto, con qualificata probabilità, di un traffico distupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] che non era certo iniziato successivamenteall’aprile 2024, ma era già in atto in tale epoca allorquando l’operazione economicasi era perfezionata.Destituita di fondamento è l’affermazione difensiva secondo cui il collegio dellacautela avrebbe fondato la sottostima del prezzo di acquisto della vettura su unamera presunzione e cioè valorizzando, peraltro illogicamente, l’intercettazionetelefonica del 28 settembre 2024 il cui valore indiziario sarebbe frutto ditravisamento.Il colloquio in questione, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie – per come riportatonel suo tenore testuale alla pag. 16 dell’ordinanza impugnata - attestainequivocabilmente, per ammissione della stessa donna, che il prezzo di acquistodell’auto era stato dichiarato in misura inferiore a quella reale, con il preciso scopodi evitare che il patrimonio dei coniugi risultasse troppo elevato.Alla stregua di tale dato investigativo, significativo di una operazionedissimulatoria, il Tribunale ha dedotto, senza alcuna manifesta illogicità, che ilprezzo reale era stato corrisposto in contanti, con impiego dei guadagni illecitiderivanti dal traffico di stupefacenti.3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con correlato motivoaggiunto.La ritenuta gravità indiziaria per il reato di intestazione fittizia del motocicloYamaha alla società [OSCURATO:PERSONA] oggetto dell’imputazione provvisoria sub16) si fonda sul tenore dei colloqui in carcere tra l’indagato [OSCURATO:PERSONA] e la moglieintercettati il 28 e 29 ottobre 2024 e delle conversazioni telefoniche intrattenutedalla coppia nei due giorni successivi.Da tali captazioni, riportate nel loro tenore testuale, il Tribunale ha ricostruito,a posteriori, che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (con amministratore didiritto [OSCURATO:PERSONA] ed amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA]) nel giugno 2021aveva acquistato al prezzo di 18.500,00 euro il motociclo [OSCURATO:PERSONA]Max; che siera trattato di una intestazione solo formale perché il mezzo era di proprietà diSaracina (il quale lo aveva ammesso: la “ moto la devo tenere io.. quella è lamia…”); che la società, formale intestataria, nel 2024 aveva in corso procedureesecutive e concorsuali in ragione delle quali era sorta pertanto la necessità ditrasferire il mezzo ad altri per sottrarlo ad una possibile aggressione patrimonialee, dunque, di ricercare un soggetto disponibile ad intestarsi il bene.Alla stregua di tali dati investigativi e in coerenza con l’imputazioneprovvisoria di cui al capo 15), la condotta di trasferimento fraudolento connotatada fine elusivo è stata individuata, sul piano della gravità indiziaria, nellaoperazione economica di intestazione formale del motociclo alla societàManifatture [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nel giugno 2021.Del tutto inconferente è perciò l’assunto difensivo secondo cui il collegio dellacautela, sotto il profilo della finalità elusiva, avrebbe dato rilievo a conversazioniintercettate travisandone, tuttavia, il contenuto poiché in esse [OSCURATO:PERSONA] non avevapalesato l’intento di sottrarre il bene ad una possibile misura di prevenzione a suocarico, bensì quello di trasferirlo ad un altro terzo per preservarlo da procedureesecutive in corso nei confronti del formale intestatario.Il manifestato proposito di un ulteriore passaggio del mezzo per tale peculiareragione è un fatto successivo ed estraneo alla contestazione il cui palesarsi ha,tuttavia, consentito di ricostruire in via logica come tale bene, di proprietà diSarcina, nel precedente anno 2021, fosse stato solo fittiziamente intestato allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.Il Tribunale ha dato pertanto precisamente conto delle ragioni per le quali Sarcinaera da considerarsi l'effettivo dominus del motociclo e della conseguente fittiziatratteggiato la finalità elusiva di tale condotta, così ritenendo integrato, sul pianodella gravità indiziaria, il reato di cui all’ art. 512 bis cp.Va innanzitutto ricordato, sul piano dell’elemento soggettivo, che il delitto dequo si configura anche nel caso di condotte che abbiano ad oggetto beni nonprovenienti da delitto, essendo l'incriminazione finalizzata ad evitare manovre, daparte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte anon far figurare la disponibilità di beni o altre utilità, indipendentemente dallaprovenienza degli stessi (Sez. 2 n. 171 del 04/12/2025, Forgione, Rv. 289103;Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo, Rv. 266438; Sez. 5, n.39837 del 02/07/2013, Cavaliere, Rv. 257364-01).Ne deriva, ben diversamente da quanto dedotto dalle difese ricorrenti, che non siravvisa alcuna contraddizione nell’ordinanza impugnata laddove, da un lato,esclude la provenienza illecita della somma impiegata per l’acquisizione del mezzoe, dall’altro, afferma che l’intestazione fittizia dello stesso era stata finalizzata asottrarre tale bene ad una misura di prevenzione.La finalità elusiva è stata logicamente e correttamente ricavata- a prescinderedalla condanna non ancora definitiva per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] consumato nelgennaio 2022- anche dai numerosi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], espressamenteindicato non solo come autore di reati di varia natura, anche lucrogenetici, oggettodi condanne definitive appostate nel casellario giudiziale, ma anche coinvoltonell’anno 2018 nel procedimento c.d. Nabucodonosor, così da potere eglifondatamente presumere una possibile applicazione a suo carico di una misura diprevenzione patrimoniale.Il Tribunale ha pertanto fatto corretta applicazione del consolidato principioaffermato da questa Corte di legittimità secondo cui il delitto di trasferimentofraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottopostoa misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimentosia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico c.delusivo, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di dettoprocedimento (Sez. 2 n. 171 del 04/12/2025, Forgione, Rv. 289103 già cit.; Sez.5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645; Sez. 2, n. 22954del 28/03/2017, D’Agostino, Rv. 270480).4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presentegrado di giudizio.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni didirettore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il giorno 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26057/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris