Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42017/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 69/2019 del 22/11/2019 della Corte di appello di Palermo, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 31/05/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (tutti i capi) e [OSCURATO:PERSONA] (capi A e C) alle pene di giustizia per i reati rispettivamente loro ascritti di riciclaggio (capi A e D), ricettazione (capi B ed E) e furto aggravato (capo C).

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue.

2.1. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione ai capi E (per l'Algeri) ed A (per il Ferrante).

In relazione al reato di cui al capo E), non vi è prova che il bene oggetto della ricettazione (scooter elettrico privo di segni di riconoscimento e quindi di ritenuta provenienza illecita) fosse di provenienza delittuosa in assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare il compimento del reato presupposto.

Inoltre, non può essere condiviso l'assunto che ricollega la penale responsabilità dell'imputato al fatto che lo stesso abbia fornito una giustificazione che la Corte territoriale ha ritenuto di non dover condividere.

In relazione al reato di cui al capo A), si censura la mancata valutazione di una prova decisiva che avrebbe potuto escludere la penale responsabilità dell'imputato.

In ogni caso, non si è tenuto presente che il Ferrante non risulta aver compiuto alcuna operazione delittuosa, limitandosi ad essere fisicamente sul posto e nessun collegamento è rinvenibile tra il furto di energia elettrica ed il reato di cui al capo A).

2.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il diniego in parola, adottato senza alcuna "doverosa" prospettiva individualizzante, non ha tenuto conto del concreto disvalore sociale dei fatti e del modesto spessore criminale dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Gli stessi ripropongono questioni già ampiamente esaminate dai giudici a quibus, proponendo una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argomentativo in forza del quale i giudici del gravame hanno disatteso le censure poste a base della impugnazione sui singoli profili, oggettivi e soggettivi, ora nuovamente rievocati dai ricorrenti. /(

3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni.

3.1. Al riguardo, dopo aver premesso che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028) ovvero fondarne la valutazione dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (cfr., Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108), evidenzia il Collegio come, con riferimento al delitto di cui al capo e), la Corte territoriale abbia ritenuto che lo scooter rinvenuto nel magazzino di pertinenza dell'Algeri fosse di provenienza illecita valorizzando sia la circostanza che il predetto mezzo, nascosto unitamente ad altri oggetti di provenienza delittuosa, era privo di elementi che ne consentissero l'identificazione sia dalla mancata giustificazione da parte del ricorrente in ordine al suo possesso: elementi indiziari a contenuto univoco ulteriormente avvalorati dai contenuti intercettativi in atti, e segnatamente dalla manifestata preoccupazione della convivente dell'Algeri che aveva suggerito uno stratagemma per rendere più sicuro il magazzino di nascondiglio.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, /» 3 Rv. 268643; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 258264; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza della res, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mela fede.

3.2. Riguardo invece alla posizione del Ferrante, le sentenze di merito evidenziano come l'imputato fosse stato sorpreso nel momento in cui, in compagnia dei correi, era intento a smontare parti di auto di provenienza delittuosa, e siffatto accertamento ha consentito di ravvisare il ritenuto concorso morale e/o materiale nella commissione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.

Le censure mosse in ricorso - ferma l'inaccettabile genericità del richiamo alla mancata valutazione di una prova decisiva, non altrimenti precisata, che avrebbe potuto escludere la penale responsabilità dell'imputato - tendono a una rilettura del materiale istruttorio, senza che la richiesta valorizzazione delle dichiarazioni difensive (secondo cui il Ferrante si trovava nel capannone solo per accudire gli animali presenti all'interno) sia in grado di privare di significato quanto osservato dagli operanti e la loro caratterizzazione in termini di oggettività probatoria.

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è assistito da congrua motivazione che evoca la concreta gravità dei fatti, come complessivamente considerati, alla luce dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., il tutto in ossequio al consolidato insegnamento affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

Ì 4

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 69/2019 del 22/11/2019 della Corte di appello di Palermo, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 31/05/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (tutti i capi) e [OSCURATO:PERSONA] (capi A e C) alle pene di giustizia per i reati rispettivamente loro ascritti di riciclaggio (capi A e D), ricettazione (capi B ed E) e furto aggravato (capo C). 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. 2.1. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione ai capi E (per l'Algeri) ed A (per il Ferrante). In relazione al reato di cui al capo E), non vi è prova che il bene oggetto della ricettazione (scooter elettrico privo di segni di riconoscimento e quindi di ritenuta provenienza illecita) fosse di provenienza delittuosa in assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare il compimento del reato presupposto. Inoltre, non può essere condiviso l'assunto che ricollega la penale responsabilità dell'imputato al fatto che lo stesso abbia fornito una giustificazione che la Corte territoriale ha ritenuto di non dover condividere. In relazione al reato di cui al capo A), si censura la mancata valutazione di una prova decisiva che avrebbe potuto escludere la penale responsabilità dell'imputato. In ogni caso, non si è tenuto presente che il Ferrante non risulta aver compiuto alcuna operazione delittuosa, limitandosi ad essere fisicamente sul posto e nessun collegamento è rinvenibile tra il furto di energia elettrica ed il reato di cui al capo A). 2.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego in parola, adottato senza alcuna "doverosa" prospettiva individualizzante, non ha tenuto conto del concreto disvalore sociale dei fatti e del modesto spessore criminale dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Gli stessi ripropongono questioni già ampiamente esaminate dai giudici a quibus, proponendo una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argomentativo in forza del quale i giudici del gravame hanno disatteso le censure poste a base della impugnazione sui singoli profili, oggettivi e soggettivi, ora nuovamente rievocati dai ricorrenti. /( 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni. 3.1. Al riguardo, dopo aver premesso che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028) ovvero fondarne la valutazione dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (cfr., Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108), evidenzia il Collegio come, con riferimento al delitto di cui al capo e), la Corte territoriale abbia ritenuto che lo scooter rinvenuto nel magazzino di pertinenza dell'Algeri fosse di provenienza illecita valorizzando sia la circostanza che il predetto mezzo, nascosto unitamente ad altri oggetti di provenienza delittuosa, era privo di elementi che ne consentissero l'identificazione sia dalla mancata giustificazione da parte del ricorrente in ordine al suo possesso: elementi indiziari a contenuto univoco ulteriormente avvalorati dai contenuti intercettativi in atti, e segnatamente dalla manifestata preoccupazione della convivente dell'Algeri che aveva suggerito uno stratagemma per rendere più sicuro il magazzino di nascondiglio. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, /» 3 Rv. 268643; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 258264; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza della res, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mela fede. 3.2. Riguardo invece alla posizione del Ferrante, le sentenze di merito evidenziano come l'imputato fosse stato sorpreso nel momento in cui, in compagnia dei correi, era intento a smontare parti di auto di provenienza delittuosa, e siffatto accertamento ha consentito di ravvisare il ritenuto concorso morale e/o materiale nella commissione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Le censure mosse in ricorso - ferma l'inaccettabile genericità del richiamo alla mancata valutazione di una prova decisiva, non altrimenti precisata, che avrebbe potuto escludere la penale responsabilità dell'imputato - tendono a una rilettura del materiale istruttorio, senza che la richiesta valorizzazione delle dichiarazioni difensive (secondo cui il Ferrante si trovava nel capannone solo per accudire gli animali presenti all'interno) sia in grado di privare di significato quanto osservato dagli operanti e la loro caratterizzazione in termini di oggettività probatoria. 4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è assistito da congrua motivazione che evoca la concreta gravità dei fatti, come complessivamente considerati, alla luce dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., il tutto in ossequio al consolidato insegnamento affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Ì 4 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i