CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 33643/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15643/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 248, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE VARESE n. 684/2024 depositata il 20/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del P.M., il Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un’unità immobiliare in un Con- dominiosito in provincia di Caserta, conv iene dinanzi al Tribunale di Varese l’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] 1 per la risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto stipulato dal committente Condominio, con richiesta di risarcimento dei danni per un importo pari a € 360.389,14. L’attrice sostiene di essere legittimata ad agire diretta- mente in quanto il Condominio non ha autorizzato l’amministratore a intraprendere azioni giudiziarie contro l’appaltatrice. La proposi- zione della domanda dinanzi al suddetto Tribunale si fonda sulla competenza del foro del consumatore, dato che la ricorrente risiede in provincia di Varese. [OSCURATO:PERSONA] 1 eccepisce l’incompetenza territo- riale, indicando come competente il Tribunale di Cassino, in ragione del luogo in cui è situato il Condominio, o, in via subordinata, il Tri- bunale dell'Aquila, come previsto da una clausola contrattuale. La convenuta propone inoltre domanda riconvenzionale per la declara- toria di nullità del contratto. Il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, affermando che la causaè da proporre dinanzi al Tribu- nale di Cassino, cioè nel luogo in cui è ubicato il Condominio, quale foro del consumatore-condominio. Infatti, la controversia riguarda il rapporto contrattuale del Condominio e pertanto non è applicabile la tutela del foro del consumatore relativa al singolo condòmino. Ricorre per regolamento di competenza la condomina attrice, con due motivi, illustrati da memoria. Resiste l’appaltatrice convenuta con memoria difensiva. Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo, p. 5, denuncia violazione dell’art. 66-bis cod. cons. e dell’art. 19 c.p.c., sostenendo che la competenza territoriale, in base a tali norme, spetta al foro di residenza o domicilio del con- sumatore e che tale interpretazione è pacificamente recepita dalla giurisprudenza. La parte ricorrente, in qualità di condomina, agisce per la tutela dei propri diritti di comproprietaria e per il risarcimento dei danni, potendo dunque avvalersi del foro del consumatore. Si denuncia che il Tribunale, pur riconoscendo lo status di consumatore alla condominaricorrente, abbia stabilito la competenza del foro del Condominio, in contrasto con la giurisprudenza consolidata che tu- tela il consumatore nel proprio foro di residenza (Cass. 3494/2024). Tale interpretazione, secondo cui è competente il foro del condomi- nio, viola l’inderogabilità del foro del consumatore stabilita dall’art. 66-bis. La decisione appare viziata poiché ignora il diritto del singolo condomino di agire autonomamente per i diritti inerenti alla propria quota di proprietà, beneficiando delle garanzie offerte al consuma- tore. Si osserva inoltre che il giudice a quo ha trascurato le specifiche circostanze in cui la ricorrente ha intrapreso l’azione presso il Tribu- nale di Varese non solo per la tutela pro-quota sulla proprietà co- mune, ma anche per la tutela dei diritti esclusivi sulla propria pro- prietà privata. Questa duplice natura della tutela giustifica, a mag- gior ragione, la competenza del foro del consumatore. L’assemblea condominiale, infatti, non ha autorizzato l’amministratore a proce- dere giudizialmente, lasciando ai singoli condòmini la facoltà di agire individualmente. Di conseguenza, si ritiene che il giudice avrebbe dovuto applicare il foro del consumatore in relazione alla controver- sia civile promossa dalla condòmina, anziché attribuire la compe- tenza territoriale al foro del condominio. Infine, si sottolinea che il principio dell’inderogabilità del foro del consumatore è stato intro- dotto per tutelare il consumatore, considerato parte debole, da even- tuali clausole che potrebbero costringerlo a sostenere costi elevati per accedere alla giustizia in fori lontani. La competenza del foro del consumatore, pertanto, facilita l’accesso alla giustizia e preserva le prerogative individuali del consumatore, evitando che debba rivol- gersi a sedi giudiziarie geograficamente disagevoli. 2. – Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo motivo sotto il profilo della motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile, per avere il Tribunale riconosciuto all’attrice il po- tere di agire autonomamente e lo status di consumatore, ma ritenuto poi che la competenza territoriale si radichi presso il foro del condo- minio, attribuendo il foro del consumatore all’amministratore, in qualità di mandatario. 3. –I due motivi possono esaminarsi congiuntamente. Essi sono fondati. Il Tribunale ha ragionato nei termini seguenti. Ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «La peculiare natura del condominio, quale ente di gestione privo di una personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, implica che questi ultimi siano rappresentati dall'amministratore in forza di un mandato. Ciò com- porta che l'iniziativa giudiziaria dell'amministratore, volta alla tutela di un diritto comune dei condòmini, non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto. Tale possibilità si con- cretizza in una forma di rappresentanza reciproca, che conferisce a ciascun condomino una legittimazione sostitutiva. Questa legittima- zione deriva dal fatto che ogni singolo condomino, nel tutelare il pro- prio diritto, non può evitare di difendere contemporaneamente i di- ritti degli altri condòmini»(così, Cass. 35576/2021). Ne ha dedotto, p. 4: «Se così è, il condomino che si sostituisce al proprio mandatario nella proposizione di un'azione giudiziaria nei confronti di un terzo dovrà introdurre la controversia dinanzi al giudice che sarebbe stato competente a conoscere della causa se fosse stata instaurata diret- tamente dal condominio. Ciò si giustifica perché il diritto del condo- mino trova origine nel rapporto contrattuale stipulato dal mandatario con il terzo. Diversamente opinare comporterebbe l’assurda conse- guenza per cui ogni condomino potrebbe, in astratto, promuovere un autonomo giudizio presso il proprio foro del consumatore, deter- minato in base alla propria residenza, pur avendo ad oggetto sempre lo stesso contratto stipulato tra il condominio e il terzo […]. Questo esito sarebbe in palese contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge. [OSCURATO:PERSONA]. 35576/2021 (dall’orientamento che essa esprime) non segue logicamente la conclusione tratta dal Tribunale di Varese ri- guardo al foro competente per l'azione del singolo condomino. La citata sentenza di questa Corte si concentra sulla legittimazione ad agire del singolo condomino in relazione alle parti comuni dell'edifi- cio, affermando che tale legittimazione sussiste anche in presenza di un’azione giudiziaria dell’amministratore. Tuttavia, tale sentenza non affronta la questione del foro competenteper l'azione del singolo condomino quando agisce al posto del condominio. In tale ipotesi, gli interessi presidiati dalla previsione del foro del consumatore, così come delineati –senza necessità di ripetere di nuovo le argomenta- zioni - dalla giurisprude nza di questa Corte (punto di riferimento è Cass. SU 14669/03; recentemente v. Cass. 35275/2023, tra le altre) si appuntano in capo al condomino attore. Una volta riconosciuta la qualità di consumatore al singolo condò- mino, in quanto persona fisica che opera per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale (così, tra le altre, sempre Cass.35576/2021), si rivela del tutto persuasiva anche nell’ipotesi attuale la soluzione che consente al singolo condomino di avvalersi della di- sciplina di protezione prevista per i consumatori, inclusa l’individua- zione del foro competente nel proprio luogo di residenza o domicilio (per evitare che l’utente debba sostenere giudizi lontani dal proprio domicilio o residenza, con aggravio di costi e difficoltà di accesso alla giustizia, ecc.). Né la persuasività di tale soluzione può essere intac- cata dalla generalizzazione affrettata compiuta dal Tribunale («Di- versamente opinare comporterebbe l’assurda conseguenza per cui ogni condòmino potrebbe, in astratto, promuovere un autonomo giu- dizio presso il proprio foro del consumatore, determinato in base alla propria residenza, pur avendo ad oggetto sempre lo stesso contratto stipulato tra il condominio e il terzo»). Nella (remota) ipotesi che l’inconveniente si verifichi, il sistema processuale conosce rimedi. Che l’esito qui accolto«sarebbe in palese contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge» è un’affermazione priva di fondamento. La Corte accoglie il ricorsoper regolamento di competenza, an- nulla il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tri- bunale di Varese,d inanzi al quale la causa è da riassumere entro il termine legislativo, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsoper regolamento di competenza, an- nulla il provvedimento impugnatoe dichiar