CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].to BETON [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 1780, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 21.4.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate spediva in data 29.12.2001 l'avviso di accertamento n. RJP000025, relativo ad Irpeg per l'anno 1995, ricevuto dalla BETON [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in data 2.1.2002. 2. La società impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, che accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impositivo, ritenendo che l'Ente impositore fosse decaduto dal potere di esigere il credito tributario. 3. L'Agenzia delle Entrate spiegava ricorso avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, che confermava la pronuncia della CTP. 4. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria affidandosi ad un unico motivo di impugnazione. La società ha ricevuto notifica del ricorso il 6.5.2021, ma non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell'ari:. 43 del Dpr n. 600 del 1973, degli artt. 138 e ss., cod. proc. civ., in particolare dell'art. 149 cod. proc. civ., della legge n. 890 del 1982, nonché dell'art. 16, comma quinto, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine utile per la notificazione dell'avviso di accertamento debba essere calcolato con riferimento al momento in cui la notifica è ricevuta, e non in considerazione di quando l'atto impositivo è stato spedito.2. Mediante il suo strumento d'impugnazione, l'Amministrazione finanziaria lamenta che la tempestività della notificazione dell'avviso di accertamento a mezzo posta deve stimarsi con decorrenza da quando l'atto impositivo è stato consegnato per la notifica - nel caso di specie il 29.12.2001, nel rispetto del quinquennio di legge - e non in considerazione di quando "l'impugnato avviso è stato portato a piena e legale conoscenza della società accertata, nel momento in cui, 2.1.2002, è stato consegnato al suo legale rappresentante pro tempore" (sent. CTR, p. III), come erroneamente ritenuto dalla CTR. 2.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che "in tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento ICI, spedito entro il quinquennio previsto dall'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006)", Cass. sez. VI-V, 17.12.2019, n. 33277 (conf. Cass. sez. VI-V, 21.10.2014, n. 22320). 3. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese di lite d