CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18507-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - _ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 50/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 07/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Nel maggio 2012 [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA ed IRAP per l'anno d'imposta 2006; la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza respingeva il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la società proponeva appello e la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto accoglieva l'impugnazione della società annullando la cartella di pagamento impugnata sostenendo che gran parte dei rilievi erano divenuti definitivi già nel 2012 e quindi oltre il termine biennale di cui all'art. 25, comma 1, DPR n. 602 del 1973 previsto a pena di decadenza da tale norma. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a un unico motivo di impugnazione, mentre la società contribuente si costituiva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Ufficio lamentava la violazione del combinato disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. Ric. 2021 n. 18507 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- civ.; dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; dell'art. 36, comma 2, n. 4 del D. Igs. n. 546 del 1992, con riferimento alla motivazione apparente fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'annullamento della cartella di pagamento impugnata ex adverso. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti, l'obbligo di motivazione è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo cornma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018). Dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., omette di specificare le ragioni logiche che lo hanno condotto a prendere quella decisione e di chiarire quali siano state le prove a fondamento del proprio convincimento. Quando una sentenza è inficiata da gravi carenze motivazionali viene collocata al di sotto del cosiddetto "minimo costituzionale", ossia il contenuto minimo necessario di cui deve essere dotata una sentenza. Infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale Ric. 2021 n. 18507 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto dí discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014). Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto si è limitata a dichiarare in sentenza che effettivamente gran parte dei rilievi erano divenuti definitivi già nel 2012, senza però specificare quali fossero questi rilievi. Inoltre, la Commissione non entra nel merito della questione per argomentare tale affermazione, ma trae la conseguenza che gli avvisi di accertamento collegati ai rilievi scaduti devono essere annullati, sebbene oggetto della controversia non siano più gli avvisi di accertamento, bensì la cartella di pagamento. È dunque evidente una totale assenza, nella sentenza impugnata, del ragionamento che ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a decidere in favore della società. La motivazione della sentenza impugnata sembra impostare delle premesse dalle quali però non vengono svolti dei ragionamenti consequenziali; infatti, la Commissione descrive correttamente i presupposti di un possibile ragionamento, ma non si esprime poi in termini valutativi e di giudizio. Inoltre, si fa riferimento per la prima ed unica volta nella parte in diritto ad una sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 1938/14 del 27 novembre 2014 cui si aderisce acriticamente e di cui non si riporta minimamente il contenuto. Di conseguenza, la motivazione, in gran parte per relationem, Ric. 2021 n. 18507 sez. MT - ud. 05-07-2022 -4- risulta porsi sotto il minimo costituzionale, non permettendo di comprendere né la situazione in fatto, né la ratio decidendi, e si colloca quindi decisamente al di sotto del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 111 Cost. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, in diversa compos