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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23075/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato - è manifestamente infondato in quanto, per quel che qui rileva, l'inidoneità dell'azione - rilevante ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. - ricorre in presenza di un'inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria della condotta a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi, ex ente e in concreto, in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (cfr. Sez. 1, n. 870 del17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085); nel caso in esame, l'imputato - fermato per una condotta di guida pericolosa - ha fornito più volte generalità false alla Polizia locale (non ha esibendo loro documento di identità), dichiarandole solo in un secondo momento (all'arrivo dei Carabinieri); considerato che il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato e privo di specificità, poiché non si confronta con la congrua motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che ha fondato il diniego di esse anzitutto nei precedenti penali dell'imputato, così dando conto in maniera congrua e logica dell'elemento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna deIN ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato - è manifestamente infondato in quanto, per quel che qui rileva, l'inidoneità dell'azione - rilevante ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. - ricorre in presenza di un'inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria della condotta a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi, ex ente e in concreto, in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (cfr. Sez. 1, n. 870 del17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085); nel caso in esame, l'imputato - fermato per una condotta di guida pericolosa - ha fornito più volte generalità false alla Polizia locale (non ha esibendo loro documento di identità), dichiarandole solo in un secondo momento (all'arrivo dei Carabinieri); considerato che il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato e privo di specificità, poiché non si confronta con la congrua motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che ha fondato il diniego di esse anzitutto nei precedenti penali dell'imputato, così dando conto in maniera congrua e logica dell'elemento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna deIN ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M
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