CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 13 giugno 2022 è stata confermata la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e giorni 20 dì reclusione ed euro 18.000,00 dì multa per il reato di cui all'art. 73, T.U. stup. (la Corte dì appello applicava anche la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge per un uso personale dello stupefacente; 2. 2. Violazione di legge per mancata qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. 2. 3. Violazione di legge relativamente alla recidiva applicata e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (dichiarazione, sottoscritta personalmente dal ricorrente, di rinuncia, trasmessa dalla direzione della Casa circondariale di Pescara); il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.