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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 agosto 2025

Cassazione n. 21131/2026

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tellammare di Stabia il 28/07/1983 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 4 agosto 2025, con il quale il Gip del Tribunale di Napoli aveva disposto, in relazione al reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, il sequestro preventivo della somma di euro 33.755, rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, nei confronti del quale era stata accertata l'esistenza di un debito tributario pari ad euro 1.207.986,53, in occasione di un controllo doganale presso l'aeroporto di Capodichino di Napoli, mentre questi si trovava in procinto di partire alla volta di Ibiza, rigettava l'istanza di riesame.

1.1. Ad avviso del Tribunale, davanti al 'quale non era stata sviluppata alcuna „ censura afferente il periculum in mora, ma esclusivamente la carenza d aualsivogliaverifica in ordine all'effettiva situazione patrimoniale dell'indagato e alla capacità economica del predetto rispetto alla pretesa tributaria, le argomentazioni difensive, essenzialmente costituite dall'attribuzione alla moglie della titolarità del denaro, asserita quota parte dei proventi di vendite immobiliari, priva di riscontri documentali, e dalla pretesa di una preliminare verifica sulla capienza patrimoniale del ricorrente, pur a fronte di una condotta palesemente funzionale all'illegittimo trasferimento di denaro, non avevano introdotto elementi obiettivi utili a escludere l'effettivo intento di costui di pregiudicare la garanzia del credito erariale, certamente esigibile essendo già state emesse dall'Agenzia delle entrate le relative cartelle di pagamento, o evidenziare dubbi sulla sua incapienza patrimoniale.

1.2. Era acclarata, infatti l'intenzione di non far fronte alle intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle entrate, avendo questi, da una parte, omesso di avanzare una richiesta di rateizzazione, dall'altra dato prova di voler trasferire all'estero le somme in suo possesso, anche provvedendo a pagare l'oblazione per la violazione amministrativa accertata.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, col quale denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del reato provvisoriamente contestato quale ricavabile dalla prova della notifica all'indagato delle cartelle di pagamento.

Si deduce la totale assenza di atti di indagine in ordine alla verifica della situazione patrimoniale del ricorrente, quale già rilevata davanti al Tribunale del riesame, da cui la conseguente irrilevanza penale della condotta, la fattispecie in discorso richiedendo, secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, che l'atto dispositivo abbia determinato una riduzione sostanziale della garanzia patrimoniale offerta dal contribuente (si citano le sentenze della Corte di Cassazione n. 26.095 del 2025, n. 31.274 del 18 settembre 2025; n. 25.677 del 2012, n. 46.975 del 2018); censura quest'ultima confutata dal Tribunale sulla base di un dato, la circostanza che le cartelle di pagamento fossero già state emesse e notificate al ricorrente dall'Agenzia delle entrate, per cui acclarata l'esigibilità del debito tributario ne conseguiva anche l'intenzione del ricorrente di esportare il denaro all'estero onde sottrarre all'Erario la garanzia patrimoniale, che non avrebbe riscontro negli atti di indagine allegati all'informativa di reato del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso evidenziando l'inammissibilità del motivo trattandosi della reiterazione di una questione già confutata in sede di riesame, e comunque l'indeducibilità di questioni che non abbiano costituito specifico oggetto dei motivi di gravame. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge.

In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01).

Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che il ricorso per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione soltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6, n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916).

3. Tale doverosa premessa consente di rilevare i plurimi profili di inammissibilità del motivo.

3.1. Va rimarcato che la decisione attaccata è idoneamente motivata ed è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la fraudolenza o la simulazione richieste dall'art. 11 del dlgs. n. 74 del 2000, possono essere realizzate anche mediante il trasferimento di denaro all'estero.

Nel caso scrutinato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 42569 del 12/03/2019 Cc.

Rv. 278257 - 01 (si veda anche Sez. 3, n. 14007 del 25/10/2017, dep. 2018, Gallotti, Rv. 272582, in essa richiamata) il ricorrente aveva tentato di espatriare con una cospicua somma in contanti, di poco inferiore a 10.000 euro, dunque al massimo trasportabile, al fine di rendere inefficace la riscossione del credito erariale.

La vicenda in esame è perfettamente sovrapponibile a quella, poiché il ricorrente ha tentato di trasferire, peraltro clandestinamente, essendo stato ampiamente superato il limite della valuta trasportabile senza farne dichiarazione, una cospicua somma di denaro all'estero.

Osserva il Collegio, che, come rilevato dal precedente richiamato, anche la possibilità legale di esportare valuta all'estero in certi limiti non esclude che, nello 3specifico, il trasferimento sia avvenuto proprio per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario, mentre l'artificio è costituito dal trasporto del denaro verso il paese estero, occultato sulla propria persona e/o nei bagagli.

3.2. Il motivo, inoltre, nella misura in cui lamenta l'assenza negli atti di indagine, in specie nella informativa del 2 agosto 2025 e nella documentazione allegata, di qualsiasi indicazione in ordine alla notifica al ricorrente delle cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate, oltre che di accertamenti in ordine alla situazione patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], appare altresì caratterizzato da aspecificità intrinseca, in quanto fa riferimento ad atti che non risultano puntualmente allegati o riprodotti nel ricorso e dei quali nemmeno è stato chiesto alla cancelleria, ai sensi dell'articolo 165 disp.att. cod. proc. pen. , l'inserimento nel fascicolo.

Rileva in proposito la Corte che in base al principio di autosufficienza è onere della parte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato come degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 273261 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071 - 01).

Con la precisazione: che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 - bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01); che grava, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, Sentenza n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01).

3.3. A prescindere dall'insindacabilità del vizio di motivazione attraverso il ricorso per cassazione in materia di provvedimenti cautelari reali (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692) , è priva di pregio anche l'argomentazione che si fonda sulla carenza di una preliminare verifica della capienza patrimoniale del ricorrente.

Rileva il Collegio, in primo luogo, che si tratta di una questione già sottoposta al Tribunale del riesame che non ha ignorato la sollecitazione difensiva ed invece, con motivazione logica e coerente, ne ha evidenziato l'irrilevanza nel caso concreto, a fronte di una condotta palesemente funzionale all'illegittimo trasferimento di denaro 4in contanti, che in presenza di un debito tributario enormemente superiore, appariva di per sé sintomatica di un intento elusivo.

Non pertinenti al caso in esame appaiono i precedenti di questa Corte richiamati dal ricorrente.

Si osserva in proposito, che, seppur non si dubita che per l'integrazione del reato, di pericolo, previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 si richiede, un giudizio "ex ante" che valuti anche la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario (si veda da ultimo Sez. 3 - , Sentenza n. 26095 del 21/05/2025, Rv. 288489 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 46975 del 24/05/2018 , Rv. 274066 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 24/02/2016, Rv. 266771 - 01), nel caso in esame i giudici di merito ha. nno ritenuto che la particolare condotta del ricorrente, costituita dall'inusuale trasporto di una considerevole somma di denaro in contanti in occasione di una vacanza all'estero, in uno con la significativa entità del debito erariale, non lasciasse spazio ad un'alternativa diversa da una chiara volontà elusiva, di converso nell'atto di gravame - così come nel presente ricorso - non è stata minimamente allegata, e men che meno comprovata, a differenza del precedente scrutinato da questa Corte (si veda la già citata Rv. 288489 - 01) la sussistenza di un patrimonio capiente rispetto alla pretesa tributaria, in grado di escludere l'effettiva lesione della garanzia generica a fronte di operazioni chiaramente decettive.

3.4. Da ciò consegue la piena configurabilità, allo stato degli atti, del reato ex articolo 11 del d.lgs. n. 74 del 2000.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle hi[rimende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tellammare di Stabia il 28/07/1983 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 4 agosto 2025, con il quale il Gip del Tribunale di Napoli aveva disposto, in relazione al reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, il sequestro preventivo della somma di euro 33.755, rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, nei confronti del quale era stata accertata l'esistenza di un debito tributario pari ad euro 1.207.986,53, in occasione di un controllo doganale presso l'aeroporto di Capodichino di Napoli, mentre questi si trovava in procinto di partire alla volta di Ibiza, rigettava l'istanza di riesame. 1.1. Ad avviso del Tribunale, davanti al 'quale non era stata sviluppata alcuna „ censura afferente il periculum in mora, ma esclusivamente la carenza d aualsivogliaverifica in ordine all'effettiva situazione patrimoniale dell'indagato e alla capacità economica del predetto rispetto alla pretesa tributaria, le argomentazioni difensive, essenzialmente costituite dall'attribuzione alla moglie della titolarità del denaro, asserita quota parte dei proventi di vendite immobiliari, priva di riscontri documentali, e dalla pretesa di una preliminare verifica sulla capienza patrimoniale del ricorrente, pur a fronte di una condotta palesemente funzionale all'illegittimo trasferimento di denaro, non avevano introdotto elementi obiettivi utili a escludere l'effettivo intento di costui di pregiudicare la garanzia del credito erariale, certamente esigibile essendo già state emesse dall'Agenzia delle entrate le relative cartelle di pagamento, o evidenziare dubbi sulla sua incapienza patrimoniale. 1.2. Era acclarata, infatti l'intenzione di non far fronte alle intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle entrate, avendo questi, da una parte, omesso di avanzare una richiesta di rateizzazione, dall'altra dato prova di voler trasferire all'estero le somme in suo possesso, anche provvedendo a pagare l'oblazione per la violazione amministrativa accertata. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, col quale denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del reato provvisoriamente contestato quale ricavabile dalla prova della notifica all'indagato delle cartelle di pagamento. Si deduce la totale assenza di atti di indagine in ordine alla verifica della situazione patrimoniale del ricorrente, quale già rilevata davanti al Tribunale del riesame, da cui la conseguente irrilevanza penale della condotta, la fattispecie in discorso richiedendo, secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, che l'atto dispositivo abbia determinato una riduzione sostanziale della garanzia patrimoniale offerta dal contribuente (si citano le sentenze della Corte di Cassazione n. 26.095 del 2025, n. 31.274 del 18 settembre 2025; n. 25.677 del 2012, n. 46.975 del 2018); censura quest'ultima confutata dal Tribunale sulla base di un dato, la circostanza che le cartelle di pagamento fossero già state emesse e notificate al ricorrente dall'Agenzia delle entrate, per cui acclarata l'esigibilità del debito tributario ne conseguiva anche l'intenzione del ricorrente di esportare il denaro all'estero onde sottrarre all'Erario la garanzia patrimoniale, che non avrebbe riscontro negli atti di indagine allegati all'informativa di reato del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso evidenziando l'inammissibilità del motivo trattandosi della reiterazione di una questione già confutata in sede di riesame, e comunque l'indeducibilità di questioni che non abbiano costituito specifico oggetto dei motivi di gravame. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che il ricorso per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione soltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6, n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916). 3. Tale doverosa premessa consente di rilevare i plurimi profili di inammissibilità del motivo. 3.1. Va rimarcato che la decisione attaccata è idoneamente motivata ed è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la fraudolenza o la simulazione richieste dall'art. 11 del dlgs. n. 74 del 2000, possono essere realizzate anche mediante il trasferimento di denaro all'estero. Nel caso scrutinato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 42569 del 12/03/2019 Cc. Rv. 278257 - 01 (si veda anche Sez. 3, n. 14007 del 25/10/2017, dep. 2018, Gallotti, Rv. 272582, in essa richiamata) il ricorrente aveva tentato di espatriare con una cospicua somma in contanti, di poco inferiore a 10.000 euro, dunque al massimo trasportabile, al fine di rendere inefficace la riscossione del credito erariale. La vicenda in esame è perfettamente sovrapponibile a quella, poiché il ricorrente ha tentato di trasferire, peraltro clandestinamente, essendo stato ampiamente superato il limite della valuta trasportabile senza farne dichiarazione, una cospicua somma di denaro all'estero. Osserva il Collegio, che, come rilevato dal precedente richiamato, anche la possibilità legale di esportare valuta all'estero in certi limiti non esclude che, nello 3specifico, il trasferimento sia avvenuto proprio per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario, mentre l'artificio è costituito dal trasporto del denaro verso il paese estero, occultato sulla propria persona e/o nei bagagli. 3.2. Il motivo, inoltre, nella misura in cui lamenta l'assenza negli atti di indagine, in specie nella informativa del 2 agosto 2025 e nella documentazione allegata, di qualsiasi indicazione in ordine alla notifica al ricorrente delle cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate, oltre che di accertamenti in ordine alla situazione patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], appare altresì caratterizzato da aspecificità intrinseca, in quanto fa riferimento ad atti che non risultano puntualmente allegati o riprodotti nel ricorso e dei quali nemmeno è stato chiesto alla cancelleria, ai sensi dell'articolo 165 disp.att. cod. proc. pen. , l'inserimento nel fascicolo. Rileva in proposito la Corte che in base al principio di autosufficienza è onere della parte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato come degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 273261 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071 - 01). Con la precisazione: che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 - bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01); che grava, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, Sentenza n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01). 3.3. A prescindere dall'insindacabilità del vizio di motivazione attraverso il ricorso per cassazione in materia di provvedimenti cautelari reali (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692) , è priva di pregio anche l'argomentazione che si fonda sulla carenza di una preliminare verifica della capienza patrimoniale del ricorrente. Rileva il Collegio, in primo luogo, che si tratta di una questione già sottoposta al Tribunale del riesame che non ha ignorato la sollecitazione difensiva ed invece, con motivazione logica e coerente, ne ha evidenziato l'irrilevanza nel caso concreto, a fronte di una condotta palesemente funzionale all'illegittimo trasferimento di denaro 4in contanti, che in presenza di un debito tributario enormemente superiore, appariva di per sé sintomatica di un intento elusivo. Non pertinenti al caso in esame appaiono i precedenti di questa Corte richiamati dal ricorrente. Si osserva in proposito, che, seppur non si dubita che per l'integrazione del reato, di pericolo, previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 si richiede, un giudizio "ex ante" che valuti anche la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario (si veda da ultimo Sez. 3 - , Sentenza n. 26095 del 21/05/2025, Rv. 288489 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 46975 del 24/05/2018 , Rv. 274066 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 24/02/2016, Rv. 266771 - 01), nel caso in esame i giudici di merito ha. nno ritenuto che la particolare condotta del ricorrente, costituita dall'inusuale trasporto di una considerevole somma di denaro in contanti in occasione di una vacanza all'estero, in uno con la significativa entità del debito erariale, non lasciasse spazio ad un'alternativa diversa da una chiara volontà elusiva, di converso nell'atto di gravame - così come nel presente ricorso - non è stata minimamente allegata, e men che meno comprovata, a differenza del precedente scrutinato da questa Corte (si veda la già citata Rv. 288489 - 01) la sussistenza di un patrimonio capiente rispetto alla pretesa tributaria, in grado di escludere l'effettiva lesione della garanzia generica a fronte di operazioni chiaramente decettive. 3.4. Da ciò consegue la piena configurabilità, allo stato degli atti, del reato ex articolo 11 del d.lgs. n. 74 del 2000. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle hi[rimende. P P.Q.M
Decreto Cassazione n. 21131/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris