CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 18669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, pronunciata in data 28 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità e, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), dai giudici del merito (si veda pag. 6 sull'abitualità della condotta alla luce dei precedenti penali specifici); considerato che gli altri due motivi, con i quali si deduce il vizio della motivazione in punto di responsabilità ed il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle richieste e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il