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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 agosto 1992

Cassazione n. 35234/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1992 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 25 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 5 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione in ordine rispettivamente alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato ed alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, contengono censure relative al merito della vicenda finalizzate ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede e soprattutto si limitano a riproporre doglianze a cui la Corte di appello ha fornito congrue risposte, rispetto alle quali il ricorrente si confronta solo apparentemente (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata, in cui i giudici di secondo grado hanno evidenziato come l'imputato si adoperasse per contattare potenziali clienti all'esterno del deposito dove era custodita la merce contraffatta e come la consapevolezza che si trattasse di beni di provenienza illecita sia desumibile dalle modalità di confezionamento e di custodia dei beni, oltre che dalla assenza di qualsiasi elemento idoneo a ricostruirne la filiera produttiva o a giustificarne la provenienza commerciale); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1992 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 25 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 5 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione in ordine rispettivamente alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato ed alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, contengono censure relative al merito della vicenda finalizzate ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede e soprattutto si limitano a riproporre doglianze a cui la Corte di appello ha fornito congrue risposte, rispetto alle quali il ricorrente si confronta solo apparentemente (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata, in cui i giudici di secondo grado hanno evidenziato come l'imputato si adoperasse per contattare potenziali clienti all'esterno del deposito dove era custodita la merce contraffatta e come la consapevolezza che si trattasse di beni di provenienza illecita sia desumibile dalle modalità di confezionamento e di custodia dei beni, oltre che dalla assenza di qualsiasi elemento idoneo a ricostruirne la filiera produttiva o a giustificarne la provenienza commerciale); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35234/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris