CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 13376/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso prospetta quattro motivi tutti reiterativi di profili di censura giàdedotti in appello e già congruamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi glistessi ritenere privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confrontocon la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base delladecisione impugnata (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che, con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per ilreato di ricettazione attenuata ascritto all’odierna ricorrente per assenza della prova del dolo,è anche manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello (si veda pag. 3 dellaimpugnata sentenza) hanno correttamente applicato i principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui il suddetto delitto si configura anche in caso di doloeventuale, desumibile dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosaricevuta da parte del soggetto agente e/o da altri fattori indiretti indicativi della malafede diquest’ultimo (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01; Sez. 2, n. 53017del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 1, n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv.247718 – 01; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323 – 01; Sez. 4,n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 – 01);che parimenti priva di pregio risulta la censura relativa alla mancata applicazione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territorialecongruamente indicato, quale ragione ostativa alla configurabilità della particolare tenuità delfatto, la consistenza del danno, non solo patrimoniale, cagionato alla persona offesa;che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 712cod. pen., come correttamente osservato dai giudici di appello, è da ritenersi assorbito dalprimo;che, infine, per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia l’omessoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve evidenziarsi che la Corte dimerito, motivando il diniego delle invocate diminuenti sulla base dell’assenza di elementipositivamente valorizzabili in favore dell’imputata, si è uniformata al consolidato indirizzo diquesta Corte (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.260610);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]