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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 agosto 1965

Cassazione n. 13838/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il 22/08/1965 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 giugno 2022, ai sensi dell'art. 5,99-bis cod. pen., depositata il 20 giugno 2022, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa il 9 luglio 2021 dal Tribunale di Taranto, in relazione ai delitti di usura, estorsione e tentata estorsione in concorso, riconosciute in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in sei anni di reclusione ed euro 1.600 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il difetto di motivazione, dal momentc che non è stata valutata la possibilità di proscioglimento per mancanza dell'elemento psicologico ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., né la ricorrenza della causa di non punibilità per la particolare tenuità del reato.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), nonché alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018„ Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755).

Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Resta, dunque, manifestamente preclusa allo scrutinio di questa Corte ogni valutazione in merito al mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. e alla particolare tenuità del fatto: una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati.

Soloperto ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto il concordato solo sulla entità della pena: egli non può dunque poi proporre valido motivo di ricorso sui punti suinclicati.

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso !senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella del:erminazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giucino 2000, n. 186), al pagamento in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il 22/08/1965 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 giugno 2022, ai sensi dell'art. 5,99-bis cod. pen., depositata il 20 giugno 2022, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa il 9 luglio 2021 dal Tribunale di Taranto, in relazione ai delitti di usura, estorsione e tentata estorsione in concorso, riconosciute in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in sei anni di reclusione ed euro 1.600 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il difetto di motivazione, dal momentc che non è stata valutata la possibilità di proscioglimento per mancanza dell'elemento psicologico ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., né la ricorrenza della causa di non punibilità per la particolare tenuità del reato. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), nonché alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018„ Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Resta, dunque, manifestamente preclusa allo scrutinio di questa Corte ogni valutazione in merito al mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. e alla particolare tenuità del fatto: una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati. Soloperto ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto il concordato solo sulla entità della pena: egli non può dunque poi proporre valido motivo di ricorso sui punti suinclicati. 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso !senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella del:erminazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giucino 2000, n. 186), al pagamento in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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