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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 22393/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1788/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- e sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- il primo proposto contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende - Resistente - - il secondo proposto contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4567/2023 depositata il 23/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della resistent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; condanna la ricorrente difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che nell’esercizio del potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c. liquida in Euro 5 00,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1788/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- e sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- il primo proposto contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende - Resistente - - il secondo proposto contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4567/2023 depositata il 23/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della resistent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; condanna la ricorrente difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che nell’esercizio del potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c. liquida in Euro 5 00,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così dec
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