CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 29211/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 31/03/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza diriesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestropreventivo emesso in data 22 gennaio 2026 dal Giudice delle indagini preliminaridel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 10-quatere 2 d. lgs. 74/2000.2. Avverso tale ordinanza l’indagata, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazionedell’articolo 606, lettere a), b), c) ed e), cod. proc. pen..Deduce, in particolare, che l’ordinanza sarebbe frutto di una situazioneemergenziale più che di una serena disamina della situazione di fatto.Che la stessa contenga una motivazione meramente apparente e che nonabbia tenuto conto delle doglianze della difesa.Che, ancora, non abbia motivato sulle esigenze cautelari e la proporzionalitàdella misura adottata.3. In data 8 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, depositavanote di replica alle conclusioni del P.G., insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, contrariamente a quanto dedotto dal Procuratoregenerale, deve ritenersi sussistere l’interesse all’impugnazione da partedell’odierna indagata, posto che la stessa risulta destinataria del provvedimentodi sequestro per equivalente ai sensi dell’articolo 12-bis d. lgs. 74/2000 in casodi incapienza della società da lei rappresentata e quindi potenziale soggettoinciso dalla misura cautelare reale.2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, risolvendosi, la censura, in unacontestazione assolutamente generica dell’ordinanza impugnata, priva diqualsiasi confronto critico con la stessa.Nessuna reale critica viene in realtà proposta all’ordinanza impugnata, chevada al di là di stereotipate formule di doglianza, che avrebbero potuto3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi deldecreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]