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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 34092/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUiLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo relativo al mancato esame delle conclusioni scritte della difesa è manifestamente infondato posto che nelle stesse erano reiterati i motivi del ricorso relativi alla identificazione dell'imputato e alla sussistenza di una mera resistenza passiva da parte di Tatangelo.

Su tali censure la Corte di appello ha esaurientemente motivato, evidenziando che il fatto avvenne in pieno giorno e ciò consentì agli operanti di vedere il conducente dell'auto che venne riconosciuto.

Riconoscimento riferito del teste in termini di certezza e correttamente ritenuto affidabile, essendo Tatangelo persona conosciuta agli operanti.

Il ricorrente propone, inoltre, una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUiLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo relativo al mancato esame delle conclusioni scritte della difesa è manifestamente infondato posto che nelle stesse erano reiterati i motivi del ricorso relativi alla identificazione dell'imputato e alla sussistenza di una mera resistenza passiva da parte di Tatangelo. Su tali censure la Corte di appello ha esaurientemente motivato, evidenziando che il fatto avvenne in pieno giorno e ciò consentì agli operanti di vedere il conducente dell'auto che venne riconosciuto. Riconoscimento riferito del teste in termini di certezza e correttamente ritenuto affidabile, essendo Tatangelo persona conosciuta agli operanti. Il ricorrente propone, inoltre, una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore
Sentenza Cassazione n. 34092/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris