CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06493/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26851/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], piazza Manganelli n.12,domiciliato ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -intimata- avverso la sentenza n. 4145/17/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 1ottobre 2015, depositatain data 2 ottobre 2015 e non notificata . tributi r.g. n.26851/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorr ono con un unico motivo contro l’Agenzia delle entrate , che è rimasta intimata , avverso la sentenzan.4145/17/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 1 ottobre 2015, depositata in data 2 ottobre 2015 e non notificata , che ha rigettato l’appello de i contribuenti contro l a decision e n. 507/7/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva rigettat o il ricorso dei contribuent i avverso il diniego tacito di rimborso della ritenuta sull’indennità percepita a seguito di procedura espropriativa avente ad oggetto terreni non rientranti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D ed in assenza di plusvalenza realizzata. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r.riteneva che, p er il recupero dell’imposta, rilevava l'opzione in dichiarazione . Cioè, i l contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, avrebbe dovuto optare per la tassazione nei modi ordinari (separata od ordinaria) ed, in tal caso, la ritenuta si considerava effettuata a titolo di acconto. La C.t.r. richiamavala sentenza n. 2490 dell'8 febbraio 200 5 , con cui la Corte di cassazione avevastatuito che, in relazione alle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio, i contribuenti, che in sede di dichiarazione dei redditi non hanno optato per la tassazione ordinaria, non possono avanzare alcuna pretesa di rimborso al fisco su tali somme già assoggettate alla ritenuta "secca" del 20 per cento. Ciò, secondo la C.t.r., lungi dall'attuare una distorsione sistema normativo dell'imposizione fiscale, conciliava l'esigenza amministrativa di efficienza ed economicità nella riscossione del tributo, mediante l'applicazione della ritenuta alla fonte all'atto dell'erogazione dell'indennità, con l'esigenza privatistica di subire un prelievo fiscale r.g. n.26851/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] equo e costituzionalmente orientato, tramite l'esercizio dell'opzione della tassazione della sola plusvalenza in dichiarazione, con conseguente scorporo della ritenuta (cfr. Corte cost., ord. n. 395 del 2002). 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con l’unico motivo, i ricorrent i denunzia no, in relazione all’art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata realizzazione di plusvalenza a seguito della cessione dei terreni e del conseguimento dell’indennità espropriativa. Deducono i contribuenti che dalla documentazione prodotta si evinceva che le particelle vendute erano le stesse per le quali avevano operato la rivalutazione pagando l’imposta sostitutiva del 4per cento, al fine di affrancare la plusvalenza. Avendo trasferito i terreni ad un prezzo corrispondente alla rivalutazione effettuata, i ricorrenti sostenevano di avere diritto al rimborso della ritenuta applicata sull’indennità corrisposta, non essendovi plusvalenza tassabile. 1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto il giudice di appello, con la motivazione sopra richiamata, ha ritenuto che i contribuenti non potessero chiedere il rimborso della trattenuta, non avendo optato in dichiarazione per il regime della tassazione ordinaria. Il giudice richiama anche un precedente di legittimità (Cass.n.2490/2005), che ha trovato conferma ancor più recentemente nella pronunciadi questa Corte n. 12694/2020. r.g. n.26851/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], non vi è stato l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’avvenuta rivalutazione dei terreni prima della cessione e nella conseguente insussistenza di una plusvalenza tassabile, bensì piuttosto l’affermazione da parte del giudice di appello dell’impossibilità per i contribuenti di richiedere il rimborso, nonostante la precedente rivalutazione, non avendo optato in dichiarazione per il regime di tassazione ordinaria. Il ricorso vadunque dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alle spese, poiché l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d