CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 35882/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 gennaio 2022, la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede datata 14.5.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Messina, aveva contravvenuto alla prescrizione di non rincasare oltre le ore 20,00) e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per illogicità e palese contraddittorietà della stessa, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha censurato la sentenza impugnata per non avere valutato la persistenza della pericolosità sociale dell'imputato al momento della risottoposizione del predetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale dopo un periodo sofferto in custodia cautelare. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, in parte, assolutamente generico e, in parte, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici di merito; in ogni caso, le censure in esso contenute costituiscono mere doglianze in punto di fatto. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, sia perché con lo stesso è stata prospettata questione non dedotta nei motivi di appello, sia perché assolutamente generico per difetto di autosufficienza. 3. Quanto al terzo motivo, giova osservare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). A detto principio si è correttamente uniformata la sentenza impugnata, mettendo in rilievo la personalità dell'imputato e l'assenza di qualsivoglia elemento di carattere positivo. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]