CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39149/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta di restituzione nel termine ad impugnare ex art. 175 cod.proc.pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti nell'ambito del proc. n. 6959/2016 RGNR-298/2017. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi, con i quali deduce vizio di motivazione nonché violazione degli artt. 3 e 24 Cost e 6 CEDU. Argomenta che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta ex art. 175 cod.proc.pen., aveva reso una motivazione erronea, mancante ed illogica. La difesa, infatti, aveva fatto riferimento ad una seconda istanza di rinvio che risultava prioritaria rispetto alla precedente (che si fondava su concomitanti impegni professionali) ed era basata su assoluto impedimento a comparire per motivi di salute, con conseguente applicazione dell'art. 420 ter comma 5, cod.proc.pen., che contiene esplicito riferimento all'art. 420-ter comma 1, cod.proc.pen.; era, quindi, dovuta la notifica del rinvio al difensore assolutamente impedito che aveva inviato tempestivamente pec per tale impedimento; tale istanza non era stata vagliata dal Giudice di prime cure e non esaminata dalla Corte di appello. Inoltre, la Corte di appello, in maniera illogica e carente, non aveva considerato la mancata comunicazione della sentenza da parte del difensore di ufficio non solo al difensore di fiducia ma soprattutto all'imputato; inoltre, la motivazione era erronea perché non teneva conto del fatto che l'onere in ordine alla prova positiva da cui possa desumersi l'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna è a carico del Giudice; inoltre, era stato rimarcato anche che l'imputato era stato condannato ad anni uno e mesi di reclusione per un reato contrawenzionale e per il quale era già intervenuta la prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado e che, quindi, la condanna era illegittima, non avendo l'imputato rinunciato alla prescrizione. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Va dato atto che la sentenza in ordine alla quale è stata avanzata la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione è stata emessa in data 21.09.2022 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA];trova, quindi, applicazione la formulazione dell'art. 175 cod.proc.pen. precedente all'entrata in vigore della predetta riforma; la restituzione nel termine, è correlata al caso fortuito o alla forza maggiore e, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non integra il caso fortuito o forza maggiore l'allegato inadempimento del difensore di ufficio (Sez. U, n.14991 del 11/04/2006, Rv. 233419 - 01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep.24/01/2017, Rv. 269738 - 01). La doglianza, inoltre, risulta basata anche sull'allegata mancata conoscenza incolpevole del processo; in disparte la fondatezza dell'assunto, va tenuto conto del disposto dell'art. 629 - bis cod.proc.pen e rilevato il difetto di procura speciale da parte del difensore con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto tale ulteriore profilo. 3. Il ricorso, pertanto, come anticipato, va dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo