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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 21742/2024

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a seguente t ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversg la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.. il primo motivo è di merito e, comunque, manifestamente infondato, sostanziandosi, da un lato, nella mera riproposizione di doglian2:e articolate in sede di appello e adeguatamente confutate dalla Corte territorialle; dall'altro, nella lettura alternativa di elementi probatori in senso favorevole all'imputato.

Il ricorrente contesta la prevalenza accordata ai fini dell'esclusione della causa di giustificazione della legittima alla ricostruzione fattuale operata dal testimone Grignani senza neanche specificare le ragioni che giustificherebbero la maggiore attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Quanto alla desistenza volontaria, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che, nei reati di danno a forma libera, quale l'omicidio, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale diretto a produrre l'evento (Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259- 01), nella specie già innescato allorché l'imputato aveva scagliato la violenta coltellata che aveva raggiuto la persona offesa all'altezza del secondo spazio intercostale sinistro.

Anche con riferimento all'elemento psicologico la Corte distrettuale è pervenuta, attraverso la valorizzazione di elementi fattuali nemmeno contestati (mezzo impiegato, zona corporea attinta , violenza del colpo, lesioni cagionate), alla conciusione che l'imputato aveva agito cori dolo alternativo diretto (vedi pagg. 9 e 10), in piena sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia secondo cui il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465).

2. Il secondo motivo sollecita, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della provocazione, un diverso apprezzamento in fatto in ordine alla sproporzione tra offesa e reazione da sovrappor a quello dei giudici di merito che, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 - 01) hanno escluso la configurabilità della circostanza attenuante de qua in considerazione della sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto - nella specie rappresentato da uno spintone - e l'ira.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, Ci i sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente t ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversg la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.. il primo motivo è di merito e, comunque, manifestamente infondato, sostanziandosi, da un lato, nella mera riproposizione di doglian2:e articolate in sede di appello e adeguatamente confutate dalla Corte territorialle; dall'altro, nella lettura alternativa di elementi probatori in senso favorevole all'imputato. Il ricorrente contesta la prevalenza accordata ai fini dell'esclusione della causa di giustificazione della legittima alla ricostruzione fattuale operata dal testimone Grignani senza neanche specificare le ragioni che giustificherebbero la maggiore attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Quanto alla desistenza volontaria, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che, nei reati di danno a forma libera, quale l'omicidio, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale diretto a produrre l'evento (Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259- 01), nella specie già innescato allorché l'imputato aveva scagliato la violenta coltellata che aveva raggiuto la persona offesa all'altezza del secondo spazio intercostale sinistro. Anche con riferimento all'elemento psicologico la Corte distrettuale è pervenuta, attraverso la valorizzazione di elementi fattuali nemmeno contestati (mezzo impiegato, zona corporea attinta , violenza del colpo, lesioni cagionate), alla conciusione che l'imputato aveva agito cori dolo alternativo diretto (vedi pagg. 9 e 10), in piena sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia secondo cui il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465). 2. Il secondo motivo sollecita, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della provocazione, un diverso apprezzamento in fatto in ordine alla sproporzione tra offesa e reazione da sovrappor a quello dei giudici di merito che, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 - 01) hanno escluso la configurabilità della circostanza attenuante de qua in considerazione della sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto - nella specie rappresentato da uno spintone - e l'ira. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, Ci i sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il