CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 2020
Cassazione n. 46577/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA1-dato avviso allepart2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della sentenza emessa il 16.07.2020 dal Gip del Tribunale di Palmi - che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana - rideterminava la pena nella misura concordata di mesi otto e giorni quindici di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo vizio della motivazione in relazione all'accertamento giuridico circa i presupposti specifici del rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23/6/2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento la possibilità di negoziare la pena in appello previa rinuncia agli altri motivi, è soggetto al controllo di legalità sulla pena che si esercita mediante la verifica dei presupposti per l'applicazione degli istituti giuridici che sono coinvolti dal concordato, quali la definizione giuridica dei fatti oggetto d'imputazione, gli eventuali elementi circostanziali, i benefici della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna, nonché al vaglio giudiziale sull'adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio individuato dalle parti (cfr Sez.1-n.31247 del 21/05/2019, Rv. 276409 - 01, in motivazione). 3. Nella specie, tale controllo risulta effettuato dandosene atto in sentenza con congrua motivazione e la doglianza proposta si risolve in una denuncia del tutto generica di vizio di motivazione, come tale inammissibile. 4. Il ricorso, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. 5. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 03/1