CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a SONDRIO il 14/04/1979 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che: - il ricorso sia inammissibile in quanto - anche a prescindere dalle questioni in fatto sulla ricostruzione delle dinamiche di successione tra i clan di ndrangheta nel territorio di Cassano dello Ionio-è in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità, che esclude che un reato-fine commesso nell'ambito di una associazione a delinquere sia necessariamente sorretto da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253); - il ricorso è, invece, inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) con riferimento al rapporto tra i reati di omicidio oggetto dell'istanza perché non prende posizione sul percorso logico della decisione impugnata (in particolare, pag. 4) sulla inesistenza di una volizione criminale comuné tra essi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M*U7-ORM ...3 Il %neon fh ifè igen* 2