CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10459/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza della COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 1168/2016depositata in data 2 novembre 2016.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 aprile2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ladichiarazione di estinzione del giudizio.Numero registro generale 11804/2017Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 10459/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato delloStato dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione diestinzione del giudizio.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per delega dell’AvvocatoProfessore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione diestinzione del giudizio.1. In data 13.06.2013, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] diTreviso elevava, nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], il questionario n.Q00589, con il quale, in relazione all’importo di euro 110.596,00, dedottodal reddito di lavoro autonomo, gli veniva richiesto di fornire la situazionecontabile al 31.12.2008, con l’indicazione specifica di determinate voci dicosto. In data 12.12.2013, il contribuente veniva raggiunto dall’avviso diaccertamento n. T6X01MZ02092, con il quale gli veniva contestato, daparte dell’Ufficio, un “comportamento elusivo”. In particolare, in occasionedi tale avviso, i verificatori non provvedevano a redigere il processoverbale di chiusura delle operazioni di verifica, il quale sarebbe stato,invece, necessario al fine di assicurare il contraddittorioendoprocedimentale tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.Conseguentemente, dopo la notifica del questionario, il primo attocomunicato e notificato al contribuente era stato l’avviso di accertamentodi cui sopra.2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Treviso; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Treviso, con sentenza n. 863/2014, accoglieva il ricorso delcontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. delVeneto; si costituiva in giudizio il contribuente, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.Numero registro generale 11804/2017Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 10459/2026Data pubblicazione 21/04/20265. La C.t.r. del Veneto, con sentenza n. 1168/2016, depositata in data 2novembre 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio.6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a diciassette motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.La causa è stata trattata nella pubblica udienza dell’8 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errataapplicazione dell’art. 7, D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamental’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha dichiarato espressamente di avere fatto applicazione dell’art. 7, terzocomma, D. Lgs. n. 546 del 1992, non considerando come tale disposizionefosse stata già abrogata ad opera dell’art. 3-bis, quinto comma, d.l. 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre2005, n. 248; inoltre, la C.t.r. ha fatto malgoverno dell’art. 115 c.p.c.,laddove ha previsto che i fatti non contestati dovessero essere posti allabase della decisione adottata dal giudice, omettendo di considerare come,nel caso di specie, il fatto non contestato era rappresentato dalla mancatainstaurazione del contraddittorio con il contribuente, con la conseguenzache, al di là di ogni valutazione sul contenuto dei documenti versatidall’Ufficio all’esito dell’ordinanza, i medesimi dovessero essere consideraticome non acquisiti, non risultando provata in ogni casodall’Amministrazione finanziaria l’instaurazione del contraddittorio pre-accertativo previsto come obbligatorio dalla giurisprudenza consolidata diquesta Corte.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errataapplicazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.Numero registro generale 11804/2017Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 10459/2026Data pubblicazione 21/04/2026non ha affermato il principio secondo cui, nell’ambito del processotributario, il contraddittorio endoprocedimentale, risolvendosi in unelemento essenziale, imprescindibile e valevole a prescindere da unaespressa previsione normativa, è sempre obbligatorio – a pena di nullità –a prescindere dalle scelte istruttorie compiute dall’Ufficio.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errataapplicazione dell’art. 37-bis, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermatoche, in tutte le ipotesi in cui l’Ufficio formula un’accusa di “abuso deldiritto”, il potere di accertamento debba essere assistito da garanzieprocedimentali particolarmente pregnanti, tra le quali, in primis, l’obbligodi instaurare un contraddittorio con il contribuente prima dell’emissionedell’atto impositivo, con l’indicazione specifica dei motivi per i qualirisulterebbe configurabile un comportamento “abusivo”.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art.2697 c.c. in tema di ripartizione dell’onere della prova nell’abuso deldiritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuentelamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi dettati in tema di ripartizionedell’onere della prova tra le parti in presenza di contestazioni in materia diabuso del diritto, avendo imposto al contribuente di dimostrare l’assenzadi abuso anziché all’Ufficio; in particolare, per tale via, la C.t.r. hadisatteso quanto affermato da questa Corte in numerose pronunce, amente delle quali il carattere abusivo di un’operazione va escluso quandosia individuabile una compresenza – non marginale – di ragioniextrafiscali, le quali non si identificano necessariamente in una redditivitàimmediata dell’operazione medesima, ma possono rispondere ad esigenzedi natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale efunzionale dell’azienda.Numero registro generale 11804/2017Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 10459/2026Data pubblicazione 21/04/20261.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errataapplicazione dei principi in tema di abuso del diritto, affermati da questaEcc.ma Corte e confermati dall’art. 10-bis, L. n. 212/2000, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., inviolazione dei principi in tema di abuso, non ha svolto un’indaginecompleta e congiunta circa la sussistenza dei tre requisiti richiesti dallalegge per considerare abusiva un’operazione posta in essere dalcontribuente – risparmio d’imposta indebito, utilizzo distorto deglistrumenti giuridici, difetto di ulteriori ragioni economiche apprezzabili –,omettendo anche di rilevare come l’assenza di uno soltanto di tali elementicomporterebbe, inevitabilmente, la liceità della condotta del contribuente.1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di unfatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti,rappresentato dalla effettività dell’attività immobiliare della societàconcedente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», ilcontribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha tralasciato dianalizzare l’elemento posto a base della contestazione dell’ipotesi di abusodel diritto e di offrire qualsivoglia conforto probatorio circa la rilevanza ditale elemento rispetto alla contestata condotta abusiva, con laconseguenza che, a causa del mancato scrutinio di tale fatto decisivo, laC.t.r. stessa non è potuta giungere ad una conclusione di segno opposto, amente della quale risulterebbero assenti i presupposti per considerareconfigurabile un comportamento abusivo in capo al contribuente.1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errataapplicazione dell’art. 54 TUIR e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valorizzatoalcun elemento che avesse potuto incidere sulla deduzione dei costiNumero registro generale 11804/2017Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 10459/2026Data pubblicazione 21/04/2026relativi all’esercizio dell’attività professionale, così facendo malgovernodella previsione racchiusa nell’art. 54 del TUIR in tema di deduzione deicosti suddetti, a mente del quale “il reddito derivante dall’esercizio di artie professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi indenaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma dipartecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stessonell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito neisuccessivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributiprevidenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che licorrisponde”.1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errataapplicazione dell’art. 43, d.P.R. n. 600/1973. Violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in procedendo nellaparte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha scrutinato unmotivo d’impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo, con il quale siprecisava che le operazioni che avrebbero realizzato l’intento elusivo eranostate poste in essere nel corso del periodo d’imposta 2003; orbene, laC.t.r., violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonha riconosciuto che l’Ufficio aveva inteso esercitare il sindacato antielusivoin relazione ad operazioni che si erano perfezionate nel corso del periodod’imposta 2003, omettendo di rilevare come si trattasse di un periodod’imposta in relazione al quale tale sindacato non poteva essere esercitato(in quanto già oggetto di decadenza ai sensi dell’art. 43, primo comma,d.P.R. n. 600/1973, a mente del quale “Gli avvisi di accertamento devonoessere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quartoanno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”).1.9. Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in procedendo nellaNumero registro generale 11804/2017Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 10459/2026Data pubblicazione 21/04/2026parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha scrutinato unmotivo d’impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo, afferente alfatto che, all’epoca in cui l’operazione censurata si era perfezionata(2003), il sindacato antielusivo non era esercitabile dall’Amministrazionefinanziaria; orbene, la C.t.r., violando il principio della corrispondenza trachiesto e pronunciato, non ha rilevato come fosse solo a partire dal 2008che la Corte di Cassazione abbia iniziato a ritenere applicabile lafattispecie dell’”abuso del diritto” anche al versante dell’imposizionereddituale, tralasciando di affermare che, sulla scorta di taliconsiderazioni, dovrebbe concludersi, nel caso di specie, perl’inapplicabilità degli effetti riconducibili all’abuso del diritto, stante lavalenza sostanziale – e non di certo procedimentale – di tale istituto.1.10. Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error inprocedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non hascrutinato un motivo d’impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo,con il quale era stato contestato il recupero concernente costi percomplessivi euro 4.444,00; in particolare, tale motivo, come i precedenti(e i successivi), è risultato assorbito dalla sentenza di primo grado all’esitodell’accoglimento del motivo di carattere pregiudiziale afferente lamancata instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che, anchein questo caso, la C.t.r., violando il principio della corrispondenza trachiesto e pronunciato, ha omesso di valutare una doglianzaespressamente prospettata dal contribuente.1.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error inprocedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non hascrutinato un motivo d’impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo,Numero registro generale 11804/2017Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 10459/2026Data pubblicazione 21/04/2026con il quale, in tema di spese alberghiere, era stato contestato un rilievo;in particolare, quest’ultimo veniva dichiarato, sempre nel ricorsointroduttivo, infondato, stante la sussistenza di costi sostenuti,correttamente documentati e inerenti all’attività professionale svolta dalcontribuente.1.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error inprocedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non hascrutinato un motivo d’impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo,con il quale, in tema di spese afferenti all’attività di bar e di ristorazione,era stato contestato un rilievo; in particolare, quest’ultimo venivadichiarato, sempre nel ricorso introduttivo, infondato, stante la sussistenzadi costi sostenuti, correttamente documentati e inerenti all’attivitàprofessionale svolta dal contribuente.1.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error inprocedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non hascrutinato un motivo d’impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo,con il quale, in tema di spese di rappresentanza, era stato contestato unrilievo; in particolare, quest’ultimo veniva dichiarato, sempre nel ricorsointroduttivo, infondato, in quanto, ai sensi dell’art. 54, quinto comma,TUIR, la deduzione di specie è ancorata esclusivamente al requisitoquantitativo e non all’inerenza.1.14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error inprocedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non hascrutinato un motivo d’impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo,Numero registro generale 11804/2017Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 10459/2026Data pubblicazione 21/04/2026con il quale era stato contestato l’atto impugnato quanto all’irrogazionedelle sanzioni, in ragione della non punibilità e sanzionabilità deicomportamenti che si assumono essere elusivi e nel cui ambito si collocal’ipotesi di abuso del diritto formulata dall’Ufficio.1.15. Con il quindicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error inprocedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non hascrutinato un motivo d’impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo,con il quale il contribuente, in via subordinata, aveva richiesto ai giudici didichiarare, con particolare riferimento al rilievo in tema di abuso deldiritto, l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezzasull’ambito e sulla portata di applicazione della norma tributaria ai sensidell’art. 6, secondo comma, D. Lgs. n. 472/1997.1.16. Con il sedicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error inprocedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non hascrutinato un motivo d’impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo,con il quale era stata rilevata la carenza dei requisiti soggettivi perl’applicabilità delle sanzioni in capo al contribuente; tale inapplicabilità, inparticolare, può essere apprezzata alla luce dell’art. 5, primo comma, D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui “nelle violazioni punite con sanzioniamministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione,cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.1.17. Con il diciassettesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error inprocedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non hascrutinato un motivo d’impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo,Numero registro generale 11804/2017Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 10459/2026Data pubblicazione 21/04/2026con il quale era stata segnalata la manifesta sproporzione tra la sanzioneirrogabile e l’entità del tributo cui la presunta violazione si riferisce; inparticolare, l’art. 7, D. Lgs. n. 472/1997, contenente le disposizionigenerali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di normetributarie, stabilisce che, nella determinazione della sanzione, si devetener conto della gravità della violazione e che, qualora concorranoeccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entitàdel tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essereridotta fino alla metà del minimo.2. All’esame, nel merito, dei motivi di ricorsi osta l’accoglimento dellarichiesta di estinzione del giudizio.Risulta dalla documentazione in atti che il contribuente si è avvalso dellafacoltà di definizione agevolata della controversia tributaria pendente,prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018. La stessa Agenzia delleEntrate ha dato atto dell'avvenuta presentazione della domanda e delconseguente perfezionamento della procedura tramite il versamento degliimporti dovuti, non opponendo alcun diniego alla definizione.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che ilperfezionamento della procedura di definizione agevolata delle liti pendentidetermini la cessazione della materia del contendere, con conseguenteestinzione del giudizio (Cass. n. 15694 del 17.05.2022). L'art. 6, comma13, del citato D.L. n. 119/2018 prevede infatti che, in assenza di undiniego della definizione e di un'istanza di trattazione, il processo siestingua (Cass. n. 14694 del 17.05.2022).Nel caso di specie, non solo non è stato notificato alcun diniego da partedell'Amministrazione finanziaria, ma è la stessa Amministrazione achiedere che venga dichiarata l'estinzione, confermando così l'esitopositivo della procedura di condono avviata dal contribuente.La sopravvenuta carenza di interesse delle parti a una pronuncia sulmerito della controversia, a seguito della definizione agevolata, impone aNumero registro generale 11804/2017Numero sezionale 2924/2026Numero di raccolta generale 10459/2026Data pubblicazione 21/04/2026questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio, con assorbimento ditutti i motivi di ricorso proposti, i quali non devono essere esaminati(Cass. n. 16484 del 23.05.2022).Per quanto concerne le spese di lite esse restano a carico della parte chele ha anticipate (tra le tante: Cass. 12/01/2022, n. 733).In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano ipresupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributounificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile,per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva oanalogica (tra le tante: Cass. 18/01/2022, n. 1420). P.Q.MLa Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere.Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, all’udienza pubblica dell’8 aprile 2026.La PresidenteRoberta Crucitti