Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 24309/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3655-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 2149/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i contributi richiesti dall'INPS e dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995, in relazione ai redditi prodotti nell'anno 2010;

2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte d'appello ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non configurava una situazione di occultamento doloso del credito e non aveva efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ.

Il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate;

3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA];

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]:

5. con l'unico e articolato motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione all'art. 2 commi 26 e ss della legge nr.335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del DL 6 luglio 2011 nr. 111 (conv. con mod.

Ric. 2021 n. 03655 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -2- nella legge n. 111/2011), per avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante il controricorrente, nella dichiarazione dei redditi, avesse omesso di compilare il quadro RR.

In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando, invece, che nella descritta condotta è ravvisabile un occultamento di dati essenziali per ravvisare la esistenza o meno dell'obbligo contributivo;

6. il ricorso va dichiarato inammissibile;

7. le censure non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps non avrebbe chiarito perché la condotta del dichiarante fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8 quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli;

8. i giudici hanno escluso una tale evenienza, in quanto l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate;

9. per la Corte distrettuale, il debitore, nel presentare la dichiarazione dei redditi, con la documentazione allegata, aveva dichiarato il credito (recte: il debito) e quindi non era configurabile il dolo;

10. l'INPS, senza neppure confrontarsi specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una sorta di presunzione di occultamento derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che anche questa Corte ha escluso.

E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v.

Cass. nr. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione; in analoga fattispecie, v.

Cass. nr. 37529 del 2021).

Il relativo accertamento (id est: l'accertamento dell'occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito Ric. 2021 n. 03655 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -3- (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (v.

Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati;

11. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

12. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3655-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 2149/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i contributi richiesti dall'INPS e dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995, in relazione ai redditi prodotti nell'anno 2010; 2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte d'appello ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non configurava una situazione di occultamento doloso del credito e non aveva efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ. Il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l'unico e articolato motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione all'art. 2 commi 26 e ss della legge nr.335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del DL 6 luglio 2011 nr. 111 (conv. con mod. Ric. 2021 n. 03655 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- nella legge n. 111/2011), per avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante il controricorrente, nella dichiarazione dei redditi, avesse omesso di compilare il quadro RR. In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando, invece, che nella descritta condotta è ravvisabile un occultamento di dati essenziali per ravvisare la esistenza o meno dell'obbligo contributivo; 6. il ricorso va dichiarato inammissibile; 7. le censure non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps non avrebbe chiarito perché la condotta del dichiarante fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8 quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli; 8. i giudici hanno escluso una tale evenienza, in quanto l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; 9. per la Corte distrettuale, il debitore, nel presentare la dichiarazione dei redditi, con la documentazione allegata, aveva dichiarato il credito (recte: il debito) e quindi non era configurabile il dolo; 10. l'INPS, senza neppure confrontarsi specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una sorta di presunzione di occultamento derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che anche questa Corte ha escluso. E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. nr. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione; in analoga fattispecie, v. Cass. nr. 37529 del 2021). Il relativo accertamento (id est: l'accertamento dell'occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito Ric. 2021 n. 03655 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati; 11. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 12. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
Sentenza Cassazione n. 24309/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris