CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18321/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-controComune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Sassari n. 731/2021depositata il 25/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sardegnaaccoglieva l’appello del Comune di Villanova avverso la sentenza di primogrado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] GiovanniBattistacon cui il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamentoICI 2005 ed era stato rideterminato in Euro 221.312,00 il valore delle areeaccertate sulla scorta della vocazione edificatoria delle stesse.2. In particolare, la CTR, dopo aver ritenuto assolto l’obbligo diNumero registro generale 14370/2022Numero sezionale 4706/2026Numero di raccolta generale 18321/2026Data pubblicazione 06/06/2026motivazione dell’accertamento impugnato anche sulla scorta di unaprecedente sentenza inter partes della Suprema Corte con riferimento aduna diversa annualità della medesima imposta, nel merito lo confermava,richiamando di altre sentenze della Suprema Corte sulla qualificazioneedificatoria dell’area sulla base dello strumento urbanistico generale, di cuiuna la n.11416/2015, che, secondo il collegio di 2° grado, aveva stabilitoche l’area oggetto del contenzioso, corrispondente a quella oggetto dicausa, dovesse essere considerata edificabile e quindi soggetta ad ICI.Riteneva, infine, “di non doversi discostare dall'orientamento dellagiurisprudenza di legittimità appena richiamato e fatto proprio da questasezione della CTP Sardegna nella sentenza del 30/11/2017 n.649/08/2018 relativa alle annualità ICI 1999, 2000, 2001, 2002, e 2003 enella sentenza del 13/12/2018 sentenza n. 49/08/19 relativa all'annualitàICI 2006, tutte riguardanti la medesima area di proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA] edi ritenere pertanto legittimo l'avviso di accertamento ICI 2005 n. 4383.”,ossia l’atto impugnato nel presente giudizi.3. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso incassazione, affidandosi ad un unico motivo.4. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie illustrative con costituzione, quanto al controricorrente, di nuovodifensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, il contribuente censura la sentenzaimpugnata assumendo l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1 n. 5 c.p.c. (nullità della Sentenza impugnata permotivazione inesistente, meramente apparente e comunque inidonea asoddisfare i requisiti di cui all’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.) ed, insubordine, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, lettera b) ed art. 5Numero registro generale 14370/2022Numero sezionale 4706/2026Numero di raccolta generale 18321/2026Data pubblicazione 06/06/2026comma 5 D.Lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3c.p.c. (per aver la CTR omesso di osservare il disposto dell’art. 132,comma 2 n. 4 c.p.c. e, in riforma della Sentenza di [OSCURATO:PERSONA] ed inaccoglimento dell’appello proposto dal Comune, determinato comunque labase imponibile senza tener conto della distinzione tra aree edificabili edaree a “vocazione edificatoria”, con conseguente variazione dei valorieconomici dei terreni in ragione delle vicende degli strumenti urbanistici).2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.3. Sotto il primo aspetto, in tema di ricorso per cassazione, èinammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi diimpugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, commi 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali eprocessuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione alquale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma,del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamenterimettere in discussione, o di omessa motivazione, che richiede l’assenzadi motivazione (Cass. n. 23005 del 2025).4. Nel caso di specie, con tale motivo, il ricorrente deduceinammissibilmente motivi incompatibili, lamentando contemporaneamentela violazione di legge relativamente all’art.2 lettera b) ed art.5 comma 5del d.lgs. 504/1992, che suppone accertati gli elementi di fatto inrelazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazionedella norma, del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intenderimettere in discussione attraverso il richiamo ad una perizia di parteversata in atti, e di omessa motivazione, che richiede l’assenza dimotivazione.5. Il motivo è comunque infondato sia in relazione alla pretesaviolazione dell’’art.132 secondo comma n.4) c.p,c. sia in relazione alNumero registro generale 14370/2022Numero sezionale 4706/2026Numero di raccolta generale 18321/2026Data pubblicazione 06/06/2026preteso omesso esame delle risultanze della perizia di parte in ordine6. Sotto il primo aspetto, è orientamento consolidato di questa Corteche «In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lasentenza della commissione tributaria regionale completamente privadell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione diprimo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione adisattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenzaimpugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, restaimpossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste afondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione dellamotivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e lavalutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame» (Cass. 05/10/2018,n. 24452; conf. ex multis 08/07/2021, n. 19417; 11/11/2020, n. 25325;14/02/2020, n. 3819; 25/10/2018, n. 27112; 05/11/2018, n. 28139, laquale ha stabilito che «La sentenza d’appello può essere motivata perrelationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appellorispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura dellaparte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione concui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primogrado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motividi gravame»).7. Tali precedenti sezionali sono conformi all’insegnamento delleSezioni unite della Corte, secondo cui la motivazione è solo apparente, ela sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniNumero registro generale 14370/2022Numero sezionale 4706/2026Numero di raccolta generale 18321/2026Data pubblicazione 06/06/2026obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass.Sez. U., 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).8. Tuttavia, si è precisato (vedi Cass.26708/2025) che la sentenza dimerito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dellostesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenutonell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato aiprecedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito,ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti percasi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di unpiù ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, lamotivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione,sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisaanalisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediantel'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti dispecificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminaredella sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione(Sez. 3, Ord. n. 29017 del 20/10/2021, Rv. 662639; conf. Sez. L., 06/09)9. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si poneben al di sopra del c.d. minimo costituzionale in quanto da essa si cogliel’iter logico giuridico che ha indotto la CTR a ritenere infondato il gravamedella contribuente. Ciò perché, come già illustrato in fatto, il giudice diappello, dopo aver ritenuto assolto l’obbligo di motivazionedell’accertamento impugnato anche sulla scorta di una precedentesentenza inter partes della Suprema Corte con riferimento ad una diversaNumero registro generale 14370/2022Numero sezionale 4706/2026Numero di raccolta generale 18321/2026Data pubblicazione 06/06/2026annualità della medesima imposta, nel merito lo confermava, richiamandoaltre sentenze della Suprema Corte sulla qualificazione edificatoriadell’area sulla base dello strumento urbanistico generale, di cui una lan.11416/2015, richiamata per relationem, secondo il collegio di 2° grado,aveva stabilito che l’area oggetto del contenzioso, corrispondente a quellaoggetto di causa, dovesse essere considerata edificabile e quindi soggettaad ICI. Riteneva, infine, “di non doversi discostare dall'orientamento dellagiurisprudenza di legittimità appena richiamato e fatto proprio da questasezione della CTP Sardegna nella sentenza del 30/11/2017 n.649/08/2018 relativa alle annualità ICI 1999, 2000, 2001, 2002, e 2003 enella sentenza del 13/12/2018 sentenza n. 49/08/19 relativa all'annualitàICI 2006, tutte riguardanti la medesima area di proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA] edi ritenere pertanto legittimo l'avviso di accertamento ICI 2005 n. 4383.”,ossia l’atto impugnato nel presente giudizi.10. Non si tratta, quindi, di acritico rinvio a precedenti sia di legittimità edi merito, ma di valida motivazione, anche per relationem, atteso che essaconsente di comprendere il thema decidendum nonché il fondamento delladecisione con specifico riferimento sia all’assolvimento dell’obbligo dimotivazione dell’accertamento impugnato sia in relazione allaqualificazione del terreno gravato dal tributo quale area edificabile,traendone il convincimento dalla natura dallo strumento urbanisticogenerale adottato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], fermo restando, aisensi e per gli effetti dell’art.118 primo comma disp att. c.p.c., della pienalegittimità del riferimento ai precedenti conformi di merito richiamati dallaCTR relativi al contenzioso inter partes relativo all’applicazione del tributoin esame, che costituiscono, quindi, parte integrante della sentenzaimpugnata, senza che il ricorrente si sia fatto carico di illustrarel’eventuale non sovrapponibilità di tali pronunce alla fattispecie in esame.11. Sotto il secondo aspetto, ossia il lamentato omesso esame dellaperizia di parte in ordine alla valorizzazione dei terreni oggetto di causa,Numero registro generale 14370/2022Numero sezionale 4706/2026Numero di raccolta generale 18321/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’infondatezza del motivo discende dalla giurisprudenza di questa Corteche è ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.,Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n.33679) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc.civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concernel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere caratteredecisivo: l'omesso esame di elementi istruttori, quale è la perizia di partedimessa in giudizio dalla contribuente, non integra di per sé vizio diomesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa,ossia la natura dei terreni oggetto di causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie. Del resto, neppure il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma. Il cheesclude, quindi, la sussistenza del vizio denunciato.12. In definitiva, il ricorso va rigettato.13. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.880,00 percompenso, Euro 200,00,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali, CNA e IVA come per legge.Numero registro generale 14370/2022Numero sezionale 4706/2026Numero di raccolta generale 18321/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio da remoto della sezioneTributaria, in data 29/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]