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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37907/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina in data 12/4/2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 7 del D.L. 4/2019 e condannato alla pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per aver omesso di comunicare lo svolgimento di attività lavorativa autonoma e il relativo reddito, pur essendo percettore del teddito di gittadinanza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e)/ c.p.p., l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe illogicamente omesso di valorizzare il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato sin dal primo contatto con la Guardia di Finanza, avendo egli immediatamente ammesso lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tale condotta, a dire del ricorrente, sarebbe L sintomatica di una ridotta capacità a delinquere e meritevole del beneficio invocato.

La motivazione della Corte d'appello - limitatasi ad affermare che "non si ravvisano elementi positivamente apprezzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche" - sarebbe meramente assertiva e apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in censure generiche o non sollevate con l'appello.

La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell'imputato, che si possa escludere in caso di elementi negativi di valutazione, ma al contrario presuppone il riconoscimento, in positivo, di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto al prefissato arco edittale.

Essendo la finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis cod. pen. quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto della personalità dell'imputato, ne deriva che mentre la meritevolezza del beneficio necessita di apposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la esplicita motivazione del rigetto si rende invece necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato.

Ne consegue che quando la relativa richiesta non specifica le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 - dep. 04/12/2018, D, Rv. 275440; Sez. 3, n.9836 del 17/112015 - dep. 9/3/2016, Piliero, Rv. 266460).

2. Nel caso di specie il motivo di appello relativo alle attenuanti generiche, richiamato nel ricorso, fondava la richiesta di riconoscimento dell'attenuante su un unico specifico elemento, ossia "le note caratteristiche redatte in favore dell'imputato odierno appellante" che sarebbero state depositate nel corso dell'istruttoria, senza chiarire il collegamento di tale "note" con la circostanza invocata.

Si era, quindi, in presenza di un elemento che condivisibilmente la Corte ha ritenuto irrilevante così che da sottrarre la motivazione contestata al sindacato di legittimità.

3. Non risulta invece dedotto con l'atto di appello, con riferimento alle attenuanti generiche, "il comportamento assolutamente collaborativo posto in essere dall'imputato", che quindi non può costituite oggetto della presente valutazione.Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." ( Sez. 4,. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903).

4. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle 4mmende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina in data 12/4/2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 7 del D.L. 4/2019 e condannato alla pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per aver omesso di comunicare lo svolgimento di attività lavorativa autonoma e il relativo reddito, pur essendo percettore del teddito di gittadinanza. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e)/ c.p.p., l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe illogicamente omesso di valorizzare il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato sin dal primo contatto con la Guardia di Finanza, avendo egli immediatamente ammesso lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale condotta, a dire del ricorrente, sarebbe L sintomatica di una ridotta capacità a delinquere e meritevole del beneficio invocato. La motivazione della Corte d'appello - limitatasi ad affermare che "non si ravvisano elementi positivamente apprezzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche" - sarebbe meramente assertiva e apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in censure generiche o non sollevate con l'appello. La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell'imputato, che si possa escludere in caso di elementi negativi di valutazione, ma al contrario presuppone il riconoscimento, in positivo, di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto al prefissato arco edittale. Essendo la finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis cod. pen. quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto della personalità dell'imputato, ne deriva che mentre la meritevolezza del beneficio necessita di apposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la esplicita motivazione del rigetto si rende invece necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato. Ne consegue che quando la relativa richiesta non specifica le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 - dep. 04/12/2018, D, Rv. 275440; Sez. 3, n.9836 del 17/112015 - dep. 9/3/2016, Piliero, Rv. 266460). 2. Nel caso di specie il motivo di appello relativo alle attenuanti generiche, richiamato nel ricorso, fondava la richiesta di riconoscimento dell'attenuante su un unico specifico elemento, ossia "le note caratteristiche redatte in favore dell'imputato odierno appellante" che sarebbero state depositate nel corso dell'istruttoria, senza chiarire il collegamento di tale "note" con la circostanza invocata. Si era, quindi, in presenza di un elemento che condivisibilmente la Corte ha ritenuto irrilevante così che da sottrarre la motivazione contestata al sindacato di legittimità. 3. Non risulta invece dedotto con l'atto di appello, con riferimento alle attenuanti generiche, "il comportamento assolutamente collaborativo posto in essere dall'imputato", che quindi non può costituite oggetto della presente valutazione.Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." ( Sez. 4,. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903). 4. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle 4mmende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,0
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