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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 05755/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, riformava - quanto alla pena) che rideterminava - la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione e 70.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di cinque chili di hashish), commesso il 10 aprile 2020.

In particolare, la Corte di appello, adita con l'appello dell'imputato, aveva accolto il motivo di gravame relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, che dichiarava equivalenti alla contestata recidiva qualificata, pervenendo alla determinazione della pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 46.000 di multa.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per aver la Corte di appello preso in considerazione quale pena-base una pena superiore a quella individuata dal primo giudice (pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre alla multa), che in presenza della sola impugnazione dell'imputato non poteva essere modificata in peius.

2. Il ricorso è fondato.

Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4 cod. proc. pen.), non può fissare la pena-base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066; conf.

Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Rv. 28182, nel caso di diminuzione di pena per una circostanza attenuante non riconosciuta dalla sentenza di primo grado).

Nel caso in esame effettivamente, come denunciato, il giudice dell'appello ha fissato la pena-base in anni cinque di reclusione e 70.000 di multa ovvero in misura superiore rispetto a quella determinata con la sentenza di primo grado (pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 63.000 di multa).

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla pena, alla cui rideterminazione può provvedere direttamente questa Corte, non occorrendo valutazioni di merito.

Invero, determinata correttamente la pena-base in quella indicata dal giudice di primo grado, la stessa va ridotta per il rito in quella finale di anni tre di reclusione ed euro 42.000 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente della pena che ridetermina in 3 anni -di reclusione ed euro 42.000 di multa.

Così deciso if 30/11/2021.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, riformava - quanto alla pena) che rideterminava - la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione e 70.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di cinque chili di hashish), commesso il 10 aprile 2020. In particolare, la Corte di appello, adita con l'appello dell'imputato, aveva accolto il motivo di gravame relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, che dichiarava equivalenti alla contestata recidiva qualificata, pervenendo alla determinazione della pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 46.000 di multa. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per aver la Corte di appello preso in considerazione quale pena-base una pena superiore a quella individuata dal primo giudice (pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre alla multa), che in presenza della sola impugnazione dell'imputato non poteva essere modificata in peius. 2. Il ricorso è fondato. Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4 cod. proc. pen.), non può fissare la pena-base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066; conf. Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Rv. 28182, nel caso di diminuzione di pena per una circostanza attenuante non riconosciuta dalla sentenza di primo grado). Nel caso in esame effettivamente, come denunciato, il giudice dell'appello ha fissato la pena-base in anni cinque di reclusione e 70.000 di multa ovvero in misura superiore rispetto a quella determinata con la sentenza di primo grado (pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 63.000 di multa). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla pena, alla cui rideterminazione può provvedere direttamente questa Corte, non occorrendo valutazioni di merito. Invero, determinata correttamente la pena-base in quella indicata dal giudice di primo grado, la stessa va ridotta per il rito in quella finale di anni tre di reclusione ed euro 42.000 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente della pena che ridetermina in 3 anni -di reclusione ed euro 42.000 di multa. Così deciso if 30/11/2021. Il Consigliere estensore
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