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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 1999

Cassazione n. 34378/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17/05/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bologna il 17/05/2025 alle ore 13,27, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Bologna del 06/05/2024, notificato al ricorrente in data 15/05/2024 alle ore 13,49, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la Questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni, in occasione di tutte le competizioni sportive della squadra del Bologna, sia in casa che fuori casa, anche amichevoli, avendo partecipato ad un corteo organizzato e ad un rissa aggravata in occasione della partita [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6,

I. n. 401 del 1989, per violazione dei termini a difesa.

Evidenzia che il provvedimento del Questore di Bologna del 06/05/2024 è stato notificato al ricorrente in data 15/05/2024 alle ore 13,49 e che l'ordinanza è stata emessa il 17/05/2025 alle ore 13,27.

Il ricorrente ha depositato deduzioni difensive tempestivamente, in data 16/05/2024.

Lamenta tuttavia di non aver potuto depositare plurime memorie nell'intero arco temporale del termine minimo a difesa.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti la misura dell'obbligo di presentazione, le cui ragioni erano state illustrate al giudice a quo con memoria difensiva.

Evidenzia che il Tribunale della libertà di Bologna, a seguito di istanza di riesame, aveva disposto l'annullaménto della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla • polizia giudiziaria, che era stata applicata per il reato di rissa aggravata contestata provvisoriamente al prevenuto per i fatti attribuiti al ricorrente nel provvedimento di Daspo. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha annullato la misura cautelare in quanto ha ritenuto insussistente il fumus, affermando, nella motivazione del provvedimento, che la "spedizione in massa" effettuata da circa 80 tifosi del Bologna non era finalizzata ad un confronto violento con la tifoseria avversaria della squadra francese.

Nella suddetta ordinanza si è anche negato che il ricorrente abbia fornito un concorso esterno (di tipo morale, quale istigatore) alla rissa aggravata che si è verificata in quelle circostanze, non essendo stato identificato quale soggetto partecipante alla contesa violenta.

Pertanto, il ricorrente evidenzia che 'il giudice a quo, nel convalidare il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione, ha effettuato una valutazione difforme dei medesimi fatti, ritenendo erroneamente che il ricorrente abbia incitato alla violenza e che la condotta ascritta, quand'anche non integri un reato, rileverebbe comunque per l'applicazione della misura di prevenzion".

Rileva di essersi solo recato nel pub e di essersi confrontato verbalmente con i tifosi avversari, interloquendo con il capo dei supporter francesi, con fare pacifico, di non essersi travisato nel partecipare alla sfilata dei tifosi bolognesi e di non aver assunto comportamenti di incitamento alla violenza.

La mera sfilata pacifica e senza armi del gruppo di tifosi per le vie del centro non è di per sé indice di pericolosità.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, in replica alla requisitoria del PG, con cui evidenzia che sono identici gli elementi di valutazione sottoposti al Tribunale della libertà e quelli valutati dal Gip ai fini della convalida della misura di prevenzione e ai fini dell'attribuibilità della . condotta.

Insiste nel rilevare che non vi è stata alcuna condotta di "incitamento alla violenza". [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima doglianza è manifestamente infondata In proposito, occorre osservare che "in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato" (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Rv. 286523 - 01; .Sez. 3, n. 28489 del 8/2/2024, Rv. 286707 - 01; Sez. 3, n. 47311 del 18/11/2024).

Recentemente si è specificato che l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato.

Conseguentemente, nel caso in cui la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd.

DASPO) sia intervenuta prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, è necessario che costui eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, evidenziando, in concreto, il pregiudizio da lui subito (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707; Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523; Sez. 3, n.24325 del 17/04/2025).

Si è ritenuto, pertanto, che assume un dirimente rilievo il fatto che il ricorrente si sia limitato a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, senza evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza, non potendo evidentemente risultare sufficiente, al riguardo, la generica deduzione di non aver avuto tempo sufficiente per preparare la difesa e la compressione di un diritto al contraddittorio che non ha inteso instaurare, considerato che la mera violazione formale del termine minimo a difesa non frustra la ratio della garanzia, che è quella di consentire un contraddittorio cartolare.

Diversamente, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che, avendo abbia violato il termine a difesa, non contiene alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321).

Nel caso in disamina, il provvedimento emesso dal Questore di Bologna del 06/05/2024 è stato notificato al ricorrente in data 15/05/2024 alle ore 13,49, e il ricorrente ha depositato tempestivamente, entro il termine di 48 ore dalla notifica, una memoria difensiva, in data 16/05/02024.

Il giudice a quo ha esaminato e vagliato la suddetta memoria difensiva, dandone atto nell' ordinanza impugnata, sicché, essendosi instaurato il contraddittorio, deve essere escluso che il deposito dell'ordinanza il 17/05/2025 alle ore 13,27, poco prima dello scadere del termine a difesa di 48 ore, giustifichi l'annullamento del provvedimento impugnato, non essendo stato indicato dal ricorrente l'interesse concreto, concreto e specifico, leso dal mancato rispetto del predetto termine (cfr. Sez. 3, n. 47311 del 18/11/2024), conseguente all'omessa valutazione di ulteriori memorie depositate nell'intero lasso temporale concesso dalla legge per rappresentare utilmente al giudice le proprie ragioni, funzionalmente alle determinazioni inerenti alla convalida del provvedimento.

2. Quanto alla seconda doglianza, si ribadisce che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura.

Si è affermato, al riguardo, che deve essere annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., limitandosi ad un 'controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all'esistenza dei summenzionati presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale (Sez.

U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110).

Pertanto, conformemente a tale principio giurisprudenziale, il giudice a quo ha l'obbligo di effettuare il controllo di legalità e di sviluppare una idonea motivazione in ordine a tutti i suddetti presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma).

Nel caso in disamina il giudice a quo ha esaminato la memoria difensiva, la comunicazione di notizia di reato e le immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza, e richiamato l'interrogatorio svolto nell'incidente cautelare, da cui si evince che il ricorrente - che si è riconosciuto nelle immagini- era a capo di una delegazione di tifosi del Bologna che dal [OSCURATO:PERSONA] si recava al [OSCURATO:PERSONA] ove si trovavano i tifosi avversari, intimando loro di allontanarsi.

Il ricorrente, dopo la prima spedizione esplorativa, ha nuovamente guidato l'intera tifoseria al [OSCURATO:PERSONA], con l'intento - dichiarato dal prevenuto nell'interrogatorio - di "riprendere possesso del bar", cui i tifosi hanno dato corso lanciando artifizi a fiamma viva sotto il portico ove si intrattenevano i francesi della tifoseria avversaria, poi colpendoli con oggetti contundenti.

Il giudice a quo ha quindi evidenziato che il ricorrente ha incitato alla violenza, ritenendo che la misura cautelare che è stata revocata con l'ordinanza del Tribunale della libertà - le cui motivazioni, prodotte per la prima volta in sede di legittimità, non erano a lui note al giudice, in quanto depositate in epoca successiva all'ordinanza impugnata- ha presupposti diversi, ovvero la gravità indiziaria della partecipazione morale alla rissa aggravata, mentre la valutazione della gravità indiziaria nell'ambito delle misure di prevenzione atipiche concerne condotte di istigazione alla violenza che possono anche non assumere rilevanza penale.

Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata soddisfa i connotati dell'accertamento indiziario richiesto dalla suddetta norma, evidenziando sia la configurabilità di una condotta di incitazione alla violenza commessa a causa. di manifestazioni sportive, sia il fumus di attribuibilità della condotta anche all'odierno ricorrente, con una motivazione non manifestamente illogica.

Si ribadisce al riguardo che il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (DASPO) non determina l'automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull'accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione (Sez. 6, n. 9006 del 21/01/2020, Dossi, n.m.).

3. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17/05/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bologna il 17/05/2025 alle ore 13,27, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Bologna del 06/05/2024, notificato al ricorrente in data 15/05/2024 alle ore 13,49, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la Questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni, in occasione di tutte le competizioni sportive della squadra del Bologna, sia in casa che fuori casa, anche amichevoli, avendo partecipato ad un corteo organizzato e ad un rissa aggravata in occasione della partita [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per violazione dei termini a difesa. Evidenzia che il provvedimento del Questore di Bologna del 06/05/2024 è stato notificato al ricorrente in data 15/05/2024 alle ore 13,49 e che l'ordinanza è stata emessa il 17/05/2025 alle ore 13,27. Il ricorrente ha depositato deduzioni difensive tempestivamente, in data 16/05/2024. Lamenta tuttavia di non aver potuto depositare plurime memorie nell'intero arco temporale del termine minimo a difesa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti la misura dell'obbligo di presentazione, le cui ragioni erano state illustrate al giudice a quo con memoria difensiva. Evidenzia che il Tribunale della libertà di Bologna, a seguito di istanza di riesame, aveva disposto l'annullaménto della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla • polizia giudiziaria, che era stata applicata per il reato di rissa aggravata contestata provvisoriamente al prevenuto per i fatti attribuiti al ricorrente nel provvedimento di Daspo. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha annullato la misura cautelare in quanto ha ritenuto insussistente il fumus, affermando, nella motivazione del provvedimento, che la "spedizione in massa" effettuata da circa 80 tifosi del Bologna non era finalizzata ad un confronto violento con la tifoseria avversaria della squadra francese. Nella suddetta ordinanza si è anche negato che il ricorrente abbia fornito un concorso esterno (di tipo morale, quale istigatore) alla rissa aggravata che si è verificata in quelle circostanze, non essendo stato identificato quale soggetto partecipante alla contesa violenta. Pertanto, il ricorrente evidenzia che 'il giudice a quo, nel convalidare il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione, ha effettuato una valutazione difforme dei medesimi fatti, ritenendo erroneamente che il ricorrente abbia incitato alla violenza e che la condotta ascritta, quand'anche non integri un reato, rileverebbe comunque per l'applicazione della misura di prevenzion". Rileva di essersi solo recato nel pub e di essersi confrontato verbalmente con i tifosi avversari, interloquendo con il capo dei supporter francesi, con fare pacifico, di non essersi travisato nel partecipare alla sfilata dei tifosi bolognesi e di non aver assunto comportamenti di incitamento alla violenza. La mera sfilata pacifica e senza armi del gruppo di tifosi per le vie del centro non è di per sé indice di pericolosità.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, in replica alla requisitoria del PG, con cui evidenzia che sono identici gli elementi di valutazione sottoposti al Tribunale della libertà e quelli valutati dal Gip ai fini della convalida della misura di prevenzione e ai fini dell'attribuibilità della . condotta. Insiste nel rilevare che non vi è stata alcuna condotta di "incitamento alla violenza". [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima doglianza è manifestamente infondata In proposito, occorre osservare che "in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato" (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Rv. 286523 - 01; .Sez. 3, n. 28489 del 8/2/2024, Rv. 286707 - 01; Sez. 3, n. 47311 del 18/11/2024). Recentemente si è specificato che l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato. Conseguentemente, nel caso in cui la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) sia intervenuta prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, è necessario che costui eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, evidenziando, in concreto, il pregiudizio da lui subito (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707; Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523; Sez. 3, n.24325 del 17/04/2025). Si è ritenuto, pertanto, che assume un dirimente rilievo il fatto che il ricorrente si sia limitato a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, senza evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza, non potendo evidentemente risultare sufficiente, al riguardo, la generica deduzione di non aver avuto tempo sufficiente per preparare la difesa e la compressione di un diritto al contraddittorio che non ha inteso instaurare, considerato che la mera violazione formale del termine minimo a difesa non frustra la ratio della garanzia, che è quella di consentire un contraddittorio cartolare. Diversamente, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che, avendo abbia violato il termine a difesa, non contiene alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321). Nel caso in disamina, il provvedimento emesso dal Questore di Bologna del 06/05/2024 è stato notificato al ricorrente in data 15/05/2024 alle ore 13,49, e il ricorrente ha depositato tempestivamente, entro il termine di 48 ore dalla notifica, una memoria difensiva, in data 16/05/02024. Il giudice a quo ha esaminato e vagliato la suddetta memoria difensiva, dandone atto nell' ordinanza impugnata, sicché, essendosi instaurato il contraddittorio, deve essere escluso che il deposito dell'ordinanza il 17/05/2025 alle ore 13,27, poco prima dello scadere del termine a difesa di 48 ore, giustifichi l'annullamento del provvedimento impugnato, non essendo stato indicato dal ricorrente l'interesse concreto, concreto e specifico, leso dal mancato rispetto del predetto termine (cfr. Sez. 3, n. 47311 del 18/11/2024), conseguente all'omessa valutazione di ulteriori memorie depositate nell'intero lasso temporale concesso dalla legge per rappresentare utilmente al giudice le proprie ragioni, funzionalmente alle determinazioni inerenti alla convalida del provvedimento. 2. Quanto alla seconda doglianza, si ribadisce che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura. Si è affermato, al riguardo, che deve essere annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., limitandosi ad un 'controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all'esistenza dei summenzionati presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110). Pertanto, conformemente a tale principio giurisprudenziale, il giudice a quo ha l'obbligo di effettuare il controllo di legalità e di sviluppare una idonea motivazione in ordine a tutti i suddetti presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma). Nel caso in disamina il giudice a quo ha esaminato la memoria difensiva, la comunicazione di notizia di reato e le immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza, e richiamato l'interrogatorio svolto nell'incidente cautelare, da cui si evince che il ricorrente - che si è riconosciuto nelle immagini- era a capo di una delegazione di tifosi del Bologna che dal [OSCURATO:PERSONA] si recava al [OSCURATO:PERSONA] ove si trovavano i tifosi avversari, intimando loro di allontanarsi. Il ricorrente, dopo la prima spedizione esplorativa, ha nuovamente guidato l'intera tifoseria al [OSCURATO:PERSONA], con l'intento - dichiarato dal prevenuto nell'interrogatorio - di "riprendere possesso del bar", cui i tifosi hanno dato corso lanciando artifizi a fiamma viva sotto il portico ove si intrattenevano i francesi della tifoseria avversaria, poi colpendoli con oggetti contundenti. Il giudice a quo ha quindi evidenziato che il ricorrente ha incitato alla violenza, ritenendo che la misura cautelare che è stata revocata con l'ordinanza del Tribunale della libertà - le cui motivazioni, prodotte per la prima volta in sede di legittimità, non erano a lui note al giudice, in quanto depositate in epoca successiva all'ordinanza impugnata- ha presupposti diversi, ovvero la gravità indiziaria della partecipazione morale alla rissa aggravata, mentre la valutazione della gravità indiziaria nell'ambito delle misure di prevenzione atipiche concerne condotte di istigazione alla violenza che possono anche non assumere rilevanza penale. Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata soddisfa i connotati dell'accertamento indiziario richiesto dalla suddetta norma, evidenziando sia la configurabilità di una condotta di incitazione alla violenza commessa a causa. di manifestazioni sportive, sia il fumus di attribuibilità della condotta anche all'odierno ricorrente, con una motivazione non manifestamente illogica. Si ribadisce al riguardo che il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (DASPO) non determina l'automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull'accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione (Sez. 6, n. 9006 del 21/01/2020, Dossi, n.m.). 3. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQ
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