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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 1993

Cassazione n. 47519/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05ALF01) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1993 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24447/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione dele prove, alla affermazione di responsabilità a titolo di concorso, al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al comma 5 del predetto art. 73, al trattamento sanzionatorio e all'applicazione della confisca; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze in parte non proposte con l'appello (così per l'ultimo motivo) e nella restante parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05ALF01) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1993 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24447/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione dele prove, alla affermazione di responsabilità a titolo di concorso, al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al comma 5 del predetto art. 73, al trattamento sanzionatorio e all'applicazione della confisca; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze in parte non proposte con l'appello (così per l'ultimo motivo) e nella restante parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 47519/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris