CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 27788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23283-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 109, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 462/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 462/2021 che, in accoglimento della eccezione degli appellati di tardività della riassunzione del processo ad opera dell'appellante, essendo il termine decorso dalla data della notificazione dell'evento interruttivo e non dalla dichiarazione in udienza della interruzione, ha dichiarato estinto il processo. Resistono con controricorso Francesco, Luca, Giacomo, Orlando, Stefania e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che denuncia "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio", "nullità della sentenza per motivazione meramente apparente" e "violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 305 c.p.c.", sollecita questa Corte a ripensare, anche alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 12154/2021 in materia di riassunzione del processo a seguito di interruzione dovuta al fallimento di una delle parti, alla questione della individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito di morte della parte costituita. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso non offra elementi sufficienti per mutare il proprio consolidato orientamento secondo cui Ric. 2021 n. 23283 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- "l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti" (così Cass., sez. un., n. 7443/2008) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2021 n. 23283 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3-- parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del