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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2021

Cassazione n. 22441/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 19420/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 542/05/21 depositata in data 18/01/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva ex art. 70 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 per l’ottemperanza della sentenza n. 4012/17/2016 della CTR di Catania con la quale, confermandosi la pronuncia di primo grado, l’Agenzia delle Entrate era stata condannata al rimborso del 90 del dell’Irpef da questi versata negli anni 1990, 1991, 1992 oltre interessi; - con la pronuncia impugnata, la CTR accogliev a il gravame; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria con la quale si dà atto che l’Agenzia delle Entrate, successivamente all’inizio del presente giudizio d’impugnazione (avviato il 15/07/2021 dall’A.E.), ha versato al controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 4.590,25 (comprensivi di interessi) (€ 1.430,88 + € 1.161,54 + € 1.997,83),corrispondente al saldo del rimborso sisma ’90 in data 24/12/2021; Considerato che: - parte controricorrente dà atto , in memoria, dell’avvenuto pagamento delle somme ivi indicate in atti; - in ordine a tal circostanza, anche riguardo alla pronuncia sulle spese, è necessario che la controversia sia rinviata a nuovo ruolo onde consentire all’Amministrazione finanziaria di prendere posizione sulla circostanza; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo dando termine all’Agenzia delle Entrate di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memoria.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 19420/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 542/05/21 depositata in data 18/01/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva ex art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per l’ottemperanza della sentenza n. 4012/17/2016 della CTR di Catania con la quale, confermandosi la pronuncia di primo grado, l’Agenzia delle Entrate era stata condannata al rimborso del 90 del dell’Irpef da questi versata negli anni 1990, 1991, 1992 oltre interessi; - con la pronuncia impugnata, la CTR accogliev a il gravame; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria con la quale si dà atto che l’Agenzia delle Entrate, successivamente all’inizio del presente giudizio d’impugnazione (avviato il 15/07/2021 dall’A.E.), ha versato al controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 4.590,25 (comprensivi di interessi) (€ 1.430,88 + € 1.161,54 + € 1.997,83),corrispondente al saldo del rimborso sisma ’90 in data 24/12/2021; Considerato che: - parte controricorrente dà atto , in memoria, dell’avvenuto pagamento delle somme ivi indicate in atti; - in ordine a tal circostanza, anche riguardo alla pronuncia sulle spese, è necessario che la controversia sia rinviata a nuovo ruolo onde consentire all’Amministrazione finanziaria di prendere posizione sulla circostanza; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo dando termine all’Agenzia delle Entrate di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memoria. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 22441/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris