CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 27404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37192/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'EMPORIO N. 16/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' SPA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 198/2019 pubblicata il09/07/2019 RGN . 991/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTO che 1.Con sentenza in data 9 luglio 2019, la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Arezzo che aveva rigettato la domanda avanzata dal lavoratore nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad ottenere la conservazione nei propri confronti delle condizioni economiche del contratto integrativo aziendale del 28 aprile 2005 già vigente presso [OSCURATO:SOCIETA]., sua datrice di lavoro a decorrere dal 18 febbraio 1995 sino all’1 marzo 2008, quando era intervenuto un trasferimento di ramo d’azienda presso [OSCURATO:SOCIETA]., in seguito ulteriormente trasferito alla società [OSCURATO:SOCIETA] con decorrenza 1 agosto 2010. In via subordinata il ricorrente aveva chiesto al giudice di accertare l’applicabilità alla specie, sin dal passaggio da Atam a LFI, degli accordi sindacali intervenuti fra aprile ed ottobre del 2008 con condanna di [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria di LFI a sua volta cessionaria di Atam alle differenze retributive relative consistenti nei trattamenti migliorativi previsti dal contratto aziendale integrativo siglato il 28 aprile 2005. La Corte territoriale, nel confermare l’iter decisorio del primo giudice, ha escluso che l’accordo aziendale del 2008 potesse qualificarsi come accordo integrativo aziendale idoneo ad essere applicato a tutti i dipendenti transitati dalla cedente Atam alla cessionaria attesa la configurazione transattiva del medesimo accordo. Quanto ad una sanzione disciplinare conservativa applicata al ricorrente nel settembre 2005, la Corte, ritenuta la natura risarcitoria della domanda avanzata dal lavoratore - che non aveva contestato la consistenza della sanzione ma aveva esercitato l’azione risarcitoria diretta ad ottenere il recupero del corrispondente monetario dei giorni perduti di ferie e congedi in cui erano stati arbitrariamente riqualificati i giorni di sospensione disciplinare oltre ai danni non patrimoniali subiti - ne ha reputato corretta la individuazione del termine prescrizionale in cinque anni. 2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. 3. Resistono, entrambe con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. I cod. proc. civ., nonché dell’art. 91 in relazione al n. 3 del medesimo articolo. Asserisce parte ricorrente, in particolare, che la corte d’Appello di Firenze avrebbe ripetutamente errato nel qualificare come risarcitorie le domande avanzate, sia con riguardo alla mancata applicazione della contrattazione integrativa che con riguardo alla sanzione disciplinare, con le connesse conseguenze in ordine alle spese di lite. 1.1. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 CCNL autoferrotranvieri nonché dell’art. 1362 cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., circa l’esclusione dell’applicabilità della norma a tutti i dipendenti aziendali. 1.2. Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per omesso esame di un fatto decisivo quanto all’efficacia erga omnes degli accordi considerati. 1.3. Con il quarto motivo si allega la violazione dell’art. 7 L. n. 300/70 nonché dell’art. 2946 cod. civ. quanto al termine prescrizionale applicato. 2. Il primo motivo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione delle censure proposte, non possono trovare accoglimento. Giova premettere al riguardo, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112, che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sededi legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684). Quanto alle deduzioni di parte ricorrente, va rilevato in primo luogo che correttamente la Corte ha individuato portata e contenuto della domanda volta all’applicazione degli accordi integrativi, spiegandone accuratamente il meccanismo di operatività e le cause della impossibilità di applicazione alla specie (V. pagg. 10/11) mentre, con riferimento alla sanzione disciplinare, la parte ricorrente asserisce, contraddicendo quanto affermato in sentenza, di non aver mai formulato alcuna domanda di risarcimento del danno -relativo al recupero del corrispondente monetario dei giorni perduti di ferie e congedi in cui erano stati arbitrariamente riqualificati i giorni di sospensione disciplinare oltre ai danni non patrimoniali subiti – ma che la propria domanda era circoscritta, nel petitum, alla declaratoria di applicazione degli accordi sindacali con condanna alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive. Orbene, a fronte di una diversa ricostruzione operata dalla Corte territoriale, sarebbe stato onere del ricorrente allegare elementi da cui potesse evincersi che tale e diverso era il contenuto della domanda. Hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. D’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018). Parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stata formulata l’originaria domanda né, tampoco, si premura di allegarne stralci onde appare impossibile a questa Corte stabilirne il contenuto allo scopo di poter valutare, senza incorrere in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, il contenuto della stessa e la dedotta violazione interpretativa da parte della Corte d’appello con le conseguenze in termini di inammissibilità dell’impugnativa ad essa riconnesse. Consequenziale la statuizione sulle spese, liquidate secondo il principio della soccombenza. Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. Va rilevato, infatti, che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una asseritamente erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Con particolare riguardo, poi, alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Quanto alla denunziata violazione dell’art. 1362 cod. civ., va rilevato che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018). Con riferimento alla asserita violazione dell’art. 7 del CCNL autoferrotranvieri va rilevato come la Corte, cui spettava tale verifica, ha ritenuto correttamente, sulla base dell’art. 26 R.D. n. 148 del 1931 che ciò che rilevava fosse la conservazione, peraltro nei dichiarati limiti del “possibile”, in capo al personale trasferito, in caso di cessione di linee ad altra azienda, di un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto. La norma, osserva correttamente la Corte, ha chiaro riguardo alla conservazione del trattamento economico complessivo in atto al momento del trasferimento ma, facendo riferimento al momento del passaggio, prescinde del tutto dalla dinamica negoziale successiva, necessariamente svincolata, nel sistema post corporativo, dal principio di ultrattività dei contratti collettivi. Del pari correttamente ha, poi, la Corte escluso che la qualificazione o meno dell’accordocome “accordo di armonizzazione” fosse dirimente per sostenere che l’intero accordo fosse di necessaria applicazione a tutti i lavoratori transitati, non essendo lo stesso stato siglato dall’OS cui aderiva il ricorrente e non sussistendo la possibilità diestenderne l’applicazione in assenza della condizione prevista dall’accordo stesso. Invero, l’art. 9 dell’accordo aveva precisato al riguardo che il dipendente che avesse inteso beneficiare del complessivo trattamento, avrebbe dovuto sottoscrivere un atto di adesione con accettazione del trattamento economico denominato “indennità giornaliera ad personam ex intesa 15.04.08”, rinunciando ad ogni diversa pretesa deducibile dal trasferimento del ramo d’azienda da Atam a LFI. Il terzo motivo è inammissibile. Va, preliminarmente rilevato che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co. cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014). Occorre poi evidenziare, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario-in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art.132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017): nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio. Invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022). In particolare, ha rilevato questa Corte (V. Cass. n. 8584 del 2022) che l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile per es. un documento risolvendosi la critica che ad esso nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio. Deve, inoltre sottolinearsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incerto ovvero là dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti (Cass.12568 del 2021) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. 3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto. 3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p