CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen. (commesso in epoca anteriore e prossima al 2 settembre 2014); - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata "derubricazione" del reato contestato nella fattispecie di cui all'art. 489 cod. pen., in realtà, si fonda su una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella operata dai giudici di merito; - che, con il secondo motivo di ricorso, sebbene venga dedotto il vizio di inosservanza delle norme processuali e, in particolare, degli artt. 546 e 125 cod. pen., si contesta la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale non emergerebbe la prova della responsabilità dell'imputato, oltre ogni ragionevole dubbio; - che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto diretti a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone, Rv. 207944); - che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inarrimissibilità, decadenza; - che, quanto alla regola dell'<<oltre ogni ragionevole dubbio>>, invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); vizio che non caratterizza di certo la sentenza impugnata; - che il terzo motivo, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva (un teste ex art. 195 cod. proc. pen.), è inammissibile poiché privo del necessario requisito dell'autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato gli atti dai quali dovrebbe desumersi la fondatezza del motivo e non avendone neppure chiesto l'allegazione; che, dalle sentenze di merito, peraltro, risulta che era stata disposta l'escussione di due testi ex art. 195 cod. proc. pen., e che uno era stato effettivamente escusso, mentre l'altro era stato oggetto di rinuncia da parte della difesa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ch euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle