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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 40077/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] C/L, 3.4.k Cp40 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 03.12.2001 dal pubblico ministero del Tribunale di Firenze ed eseguito dalla polizia giudiziaria il 02/12/2021.

Il sequestro ha avuto ad oggetto sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, contenuta in diversi involucri, due telefoni cellulari e la somma di euro 16.150,00 in contanti, rinvenuti all'esito di perquisizione personale e domiciliare eseguita in un seminterrato di un appartamento sito in viale Volta 143, nella disponibilità dell'indagato.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ricorre il difensore dell'indagato.che, con un unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen., apparenza ed illogicità della motivazione, tenuto conto che l'ipotesi di reato per cui si procede è la sola detenzione di sostanza stupefacente.

Il denaro rinvenuto nell'abitazione dell'indagato non può essere servito per la commissione del reato contestato e non può rappresentarne il profitto.

Il decreto di convalida non è sorretto da idonea motivazione sulla finalità in concreto perseguita per l'accertamento dei fatti, così come dispone l'art. 253 cod. proc. pen.

A detta carenza di motivazione non può supplire il Tribunale del riesame, vertendosi, nel caso di specie, in caso di motivazione apparente e, dunque, totalmente assente.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. In data 09/05/22 sono pervenute conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato limitatamente al sequestro della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'indagato.

2. Richiama il ricorrente il pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.36072 del 19.4.2018) che ha respinto il ricorso proposto dal pubblico ministero che lamentava l'annullamento da parte del Tribunale del ( riesame del proprio decreto di convalida, perché i-~la motivazione "beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al i fine della prosecuzione delle indagini inidonea ad esplicitare come necessaria la sussistenza della relazione di immediatezza fra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine.

Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze, nel rigettare la richiesta di riesame, ha fatto proprie le considerazioni del P.M. circa la indispensabilità del mantenimento del vincolo ai fini della prosecuzione delle indagini, volte a stabilire, anche mediante indagini di carattere tecnico, caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto in sequestro.

Ha aggiunto che telefoni cellulari e somma di denaro devono infatti considerarsi corpo di reato trattandosi di beni a mezzo dei quali è stato del tutto verosimilmente commesso il reato contestato e che ne costituiscono il profitto, come desumibile dal rilevante quantitativo dello stupefacente sequestrato e dalla mancata dimostrazione di una diversa lecita provenienza.

Orbene, osserva questa Corte che le dette argomentazioni sono corrette con riguardo al vincolo reale avente ad oggetto i due telefoni cellulari che - analizzati nel contenuto di chiamate e messaggi - potranno consentire l'approfondimento dell'attività di indagine circa la condotta del prevenuto, ma non appaiono invece pertinenti al sequestro probatorio della somma di denaro, su cui si incentra la doglianza del ricorrente.

Lo strumento previsto dall'art.253 cod. proc. pen. si caratterizza infatti, nella gamma dei sequestri prevista dal codicej per la sua finalità strettamente probatoria, sicché presupposto essenziale per la legittimità di tale vincolo è l'esistenza di una relazione specifica e qualificata tra la cosa da sequestrare e l'ipotesi di reato.

Detta relazione, nell'ipotesi del corpo di reato (cui si riferisce il provvedimento ricorso) t è particolarmente intensa, rappresentando la cosa il prodotto, il profitto, il prezzo dell'attività criminosa o la cosa sulla quale o con la quale il reato è stato commesso.

Secondo l'interpretazione di legittimità, il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato: ne deriva che la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento, non sanabile in sede di riesame (Sez. 2, n.39187 del 17/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282200), essendo la specifica finalità del sequestro prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277989).

In particolare, questa Corte Suprema si è già pronunciata nel senso dell'annullamento del provvedimento di rigetto del riesame nel caso di radicale mancanza di motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura (così, Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv.271579, in fattispecie riguardante la convalida del sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo del reato, in quanto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, osservando che il denaro rinvenuto nel corso di una perquisizione non è necessariamente profitto del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accertato contestualmente al sequestro).

3. Stante la generica motivazione fornita dai giudici del riesame con riguardo alla finalità del sequestro probatorio del denaro, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio limitatamente a tale punto e rigettato il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al sequestro della somma di euro 16.150,00 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Firenze.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] C/L, 3.4.k Cp40 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 03.12.2001 dal pubblico ministero del Tribunale di Firenze ed eseguito dalla polizia giudiziaria il 02/12/2021. Il sequestro ha avuto ad oggetto sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, contenuta in diversi involucri, due telefoni cellulari e la somma di euro 16.150,00 in contanti, rinvenuti all'esito di perquisizione personale e domiciliare eseguita in un seminterrato di un appartamento sito in viale Volta 143, nella disponibilità dell'indagato. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ricorre il difensore dell'indagato.che, con un unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen., apparenza ed illogicità della motivazione, tenuto conto che l'ipotesi di reato per cui si procede è la sola detenzione di sostanza stupefacente. Il denaro rinvenuto nell'abitazione dell'indagato non può essere servito per la commissione del reato contestato e non può rappresentarne il profitto. Il decreto di convalida non è sorretto da idonea motivazione sulla finalità in concreto perseguita per l'accertamento dei fatti, così come dispone l'art. 253 cod. proc. pen. A detta carenza di motivazione non può supplire il Tribunale del riesame, vertendosi, nel caso di specie, in caso di motivazione apparente e, dunque, totalmente assente. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. In data 09/05/22 sono pervenute conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato limitatamente al sequestro della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'indagato. 2. Richiama il ricorrente il pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.36072 del 19.4.2018) che ha respinto il ricorso proposto dal pubblico ministero che lamentava l'annullamento da parte del Tribunale del ( riesame del proprio decreto di convalida, perché i-~la motivazione "beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al i fine della prosecuzione delle indagini inidonea ad esplicitare come necessaria la sussistenza della relazione di immediatezza fra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine. Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze, nel rigettare la richiesta di riesame, ha fatto proprie le considerazioni del P.M. circa la indispensabilità del mantenimento del vincolo ai fini della prosecuzione delle indagini, volte a stabilire, anche mediante indagini di carattere tecnico, caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto in sequestro. Ha aggiunto che telefoni cellulari e somma di denaro devono infatti considerarsi corpo di reato trattandosi di beni a mezzo dei quali è stato del tutto verosimilmente commesso il reato contestato e che ne costituiscono il profitto, come desumibile dal rilevante quantitativo dello stupefacente sequestrato e dalla mancata dimostrazione di una diversa lecita provenienza. Orbene, osserva questa Corte che le dette argomentazioni sono corrette con riguardo al vincolo reale avente ad oggetto i due telefoni cellulari che - analizzati nel contenuto di chiamate e messaggi - potranno consentire l'approfondimento dell'attività di indagine circa la condotta del prevenuto, ma non appaiono invece pertinenti al sequestro probatorio della somma di denaro, su cui si incentra la doglianza del ricorrente. Lo strumento previsto dall'art.253 cod. proc. pen. si caratterizza infatti, nella gamma dei sequestri prevista dal codicej per la sua finalità strettamente probatoria, sicché presupposto essenziale per la legittimità di tale vincolo è l'esistenza di una relazione specifica e qualificata tra la cosa da sequestrare e l'ipotesi di reato. Detta relazione, nell'ipotesi del corpo di reato (cui si riferisce il provvedimento ricorso) t è particolarmente intensa, rappresentando la cosa il prodotto, il profitto, il prezzo dell'attività criminosa o la cosa sulla quale o con la quale il reato è stato commesso. Secondo l'interpretazione di legittimità, il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato: ne deriva che la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento, non sanabile in sede di riesame (Sez. 2, n.39187 del 17/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282200), essendo la specifica finalità del sequestro prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277989). In particolare, questa Corte Suprema si è già pronunciata nel senso dell'annullamento del provvedimento di rigetto del riesame nel caso di radicale mancanza di motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura (così, Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv.271579, in fattispecie riguardante la convalida del sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo del reato, in quanto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, osservando che il denaro rinvenuto nel corso di una perquisizione non è necessariamente profitto del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accertato contestualmente al sequestro). 3. Stante la generica motivazione fornita dai giudici del riesame con riguardo alla finalità del sequestro probatorio del denaro, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio limitatamente a tale punto e rigettato il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al sequestro della somma di euro 16.150,00 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così
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