CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1983
Cassazione n. 27262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1983 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'argomento proposto non è conferente con la motivazione del provvedimento impugnato che, pur dando atto della commissione dei reati di omicidio in contesto di crimine organizzato, ha ritenuto che gli stessi siano avvenuti per dinamiche contingenti diverse (uno per controllo traffico droga, l'altro per epurazioni interne al gruppo), mentre, quanto alla continuazione con il reato associativo, la motivazione del provvedimento impugnato è conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2