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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24691/2026

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indagini preliminari del Tribunale di Livorno.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento on rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, sull'accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3, mesi 2 e giorni 26 di reclusione per i reati, in continuazione, di cui agli artt. 319, 476, 640 bis, 640 comma 2 n. 1 cod. pen. e 55 quinquies d.lgs. 165/2001, disponendo le pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'estinzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.

2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza, censurandone la violazione di legge con riguardo all'omessa statuizione della confisca del profitto del reato ai sensi degli artt. 322er e 640-quater cod. pen. 3.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in data 19 maggio 2026, confutando le conclusioni del P.G. e rappresentando, in particolare, la necessità di ancorare l'ablazione a profitto concretamente attribuibile al singolo concorrente.

Sotto diversa angolazione, osserva che la questione del profitto aveva costituito uno dei presupposti dell'accordo processuale, di tal che il ricorso del P.G. si risolve in una contestazione ex post della misura del profitto.

I vantaggi eventualmente ricevuti dall'imputato non coincidono con l'intero profitto del reato, di tal che non si può ritenere una ipotesi di illegalità della omessa applicazione della misura di sicurezza.

4. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato, poiché il Giudice per le indagini preliminari ha, in motivazione, fatto esplicito riferimento alla circostanza della "restituzione integrale del profitto del reato", tempestivamente eseguita dall'imputato quale condizione processuale necessaria di ammissibilità del rito del patteggiamento nei reati contro la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., con esclusivo riferimento al reato di cui al capo 3), attinente al reato di cui all'art. 319 cod. pen., in relazione al quale l'imputato ha prodotto documentazione bancaria attestante il versamento di euro 250, corrispondenti al profitto conseguito e analiticamente descritto nel capo di imputazione.

E però nulla dispone la sentenza con riguardo alle ipotesi delittuose di cui ai capi 5) e 6), rispettivamente relative ai reati di cui agli artt. 640-bis e 640, comma secondo, cod. pen., ritenute avvinte dal vincolo della continuazione con 2la fattispecie di cui si è detto, per le quali, ai sensi degli artt. 640 -quater e 322- bis cod. pen., in caso di sentenza di condanna o di applicazione pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen è sempre disposta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero se ciò non sia possibile, la confisca per equivalente.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti, e, considerata la totale autonomia di suddetta misura ablatoria 6,Tha.itN(a3 rispetto al risarcimento in favore della persona offesa, l'eventuale adozione provvisoria - in sede civile - di un sequestro conservativo non integra alcuna duplicazione sanzionatoria. (Sez. 2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675 - 01)

5. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo alla mancata pronuncia sulla confisca in relazione ai capi 5) e 6) con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza i P.Q.MpiJZNARIO [OSCURATO:PERSONA].0 Dons izeppina Cfrimele 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
indagini preliminari del Tribunale di Livorno. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento on rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, sull'accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3, mesi 2 e giorni 26 di reclusione per i reati, in continuazione, di cui agli artt. 319, 476, 640 bis, 640 comma 2 n. 1 cod. pen. e 55 quinquies d.lgs. 165/2001, disponendo le pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'estinzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza, censurandone la violazione di legge con riguardo all'omessa statuizione della confisca del profitto del reato ai sensi degli artt. 322er e 640-quater cod. pen. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in data 19 maggio 2026, confutando le conclusioni del P.G. e rappresentando, in particolare, la necessità di ancorare l'ablazione a profitto concretamente attribuibile al singolo concorrente. Sotto diversa angolazione, osserva che la questione del profitto aveva costituito uno dei presupposti dell'accordo processuale, di tal che il ricorso del P.G. si risolve in una contestazione ex post della misura del profitto. I vantaggi eventualmente ricevuti dall'imputato non coincidono con l'intero profitto del reato, di tal che non si può ritenere una ipotesi di illegalità della omessa applicazione della misura di sicurezza. 4. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato, poiché il Giudice per le indagini preliminari ha, in motivazione, fatto esplicito riferimento alla circostanza della "restituzione integrale del profitto del reato", tempestivamente eseguita dall'imputato quale condizione processuale necessaria di ammissibilità del rito del patteggiamento nei reati contro la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., con esclusivo riferimento al reato di cui al capo 3), attinente al reato di cui all'art. 319 cod. pen., in relazione al quale l'imputato ha prodotto documentazione bancaria attestante il versamento di euro 250, corrispondenti al profitto conseguito e analiticamente descritto nel capo di imputazione. E però nulla dispone la sentenza con riguardo alle ipotesi delittuose di cui ai capi 5) e 6), rispettivamente relative ai reati di cui agli artt. 640-bis e 640, comma secondo, cod. pen., ritenute avvinte dal vincolo della continuazione con 2la fattispecie di cui si è detto, per le quali, ai sensi degli artt. 640 -quater e 322- bis cod. pen., in caso di sentenza di condanna o di applicazione pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen è sempre disposta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero se ciò non sia possibile, la confisca per equivalente. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti, e, considerata la totale autonomia di suddetta misura ablatoria 6,Tha.itN(a3 rispetto al risarcimento in favore della persona offesa, l'eventuale adozione provvisoria - in sede civile - di un sequestro conservativo non integra alcuna duplicazione sanzionatoria. (Sez. 2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675 - 01) 5. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo alla mancata pronuncia sulla confisca in relazione ai capi 5) e 6) con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno. P.Q.M. Annulla la sentenza i P.Q.MpiJZNARIO [OSCURATO:PERSONA].0 Dons izeppina Cfrimele 3
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