CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24451/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6112/2019 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DELL ’A QUILA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62R03 A345 F), domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO F RANCESCO R IVERA (codice fiscale non indicato) e V IOLANDA D I B ONAVENTURA (codice fiscale non indicato). - INTIMATI – avverso la sentenza n. 952/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, depositata il 16 ottobre 2018; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, svolta in data 11 maggio 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : ICI 1. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 327/2/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila e, in sua riforma, determinava i valori dei beni oggetto di tassazione ai fini ICI per l’anno d’imposta 2010 nella misura indicata dal consulente tecnico di ufficio nominato in prime cure, dichiarando, poi, non dovute le sanzioni irrogate dal Comune, in quanto « l’incertezza urbanistica che ha riguardato nel periodo di imposta i cespiti censiti ed il mancato rispetto da parte dell’ente dell’obbligo di comunicazione previsto dal suo stesso regolamento integrano, di concerto tra di loro, quella causa di non punibilità che determina l’esenzione» (così nella sentenza impugnata); 2.avverso tale sentenza il Comune di L’Aquila proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata in data 12 febbraio 2019, formulando due motivi di impugnazione; 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono restati intimati; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione il Comune dell’Aquila censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11, co. 2, e 14 d.lgs. n. 504/1992, 6 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., sostenendo, da un lato, che le sanzioni sono un necessario accessorio dell’imposta non pagata, rappresentando, sotto altro profilo ed in punto di fatto, che la vicenda urbanistica dei beni oggetto di tassazione era stata caratterizzata dall’intervento, sollecitato dagli stessi intimati, del commissario ad acta, il quale, in data 16 gennaio 2009, con delibera n. 1973 di cui all’art. 42 d.lgs. n. 267/2000, in sostituzione del Consiglio Comunale, aveva adottato la variante urbanistica dei beni, rendendo così i beni (prima inclusi nella cd. zona bianca del piano regolatore) di natura edificabile; 1.1. la difesa del Comune contestava, quindi, la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso l’operatività delle sanzioni, segnalando che gli attuali intimati non avevano, dopo la predetta deliberazione del commissario, presentato la dichiarazione ICI, né versato la relativa imposta, in chiara violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 504/1992, assumendo, altresì, che le cause di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 472/1997 sono tassative e che non ricorreva nella specie l’incertezza urbanistica considerata dal Giudice regionale, «essendo stata acquisita e non controversa la approvazione della variante urbanistica su pressante istanza dei ricorrenti», osservando, infine, che non aveva alcuna pertinenza il riferimento operato dal Giudice a quo alla mancata comunicazione della variante urbanistica, in quanto questa venne richiesta ed ottenuta dai contribuenti all’esito del giudizio di ottemperanza; 2. con la seconda censura il Comune si duoleva della contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., assumendo che, in ragione del carattere necessario ed accessorio delle sanzioni, il Giudice regionale non poteva, da un lato, confermare l’accertamento e, dall’altro, non applicare le sanzioni. OSSERVA 3.Dall’esame degli atti non risulta la relazione di notificazione del ricorso, che è stata eseguita ai sensi dell’art. 3-bis della legge 53/1994 tramite posta elettronica certificata, essendo stati prodotti, in formato cartaceo, solo la procura speciale, l’attestazione di conformità del ricorso e della procura speciale, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dell’impugnazione. La predetta disposizione prevede, al primo comma, che «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», prescrivendo il comma 5 lett. e) l’indicazione dell’«indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato». In base al successivo art. 11 della menzionata legge «Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica». 4.Non solo. L’attestazione di conformità del ricorso e della procura speciale agli originali dei medesimi atti notificati telematicamente agli intimati è stata depositata in formato cartaceo e risulta priva di sottoscrizione autografa. I controinteressati, ai quali il ricorso risulta essere stato destinato, sono restati intimati e l’omesso deposito della relazione di notifica preclude di accertare se il ricorso sia stato a costoro correttamente notificato presso l’indirizzo risultante da pubblici elenchi. 5. In tale contesto, ogni prospettiva di eventuale sanatoria della menzionata nullità della notifica del ricorso resta preclusa dalla predetta mancanza di sottoscrizione autografa della suindicata attestazione di conformità, dovendo darsi seguito all’orientamento di questa Corte secondo cui: a. «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predi sposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9,commi 1 bis e ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa , non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia all'originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23,comma 2»; b.«Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato … per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass., Sez. Un., 24/09/2018,n. 22438)» (così Cass. 597/2022, con sottolineatura aggiunta). 6. Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va dichiarato improcedibile. 7.Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, in considerazione del mancato svolgimento di attività defensionale da parte degli intimati. 8.Va infine dato atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P . Q . M . la Corte dichiara improcedibile il ricorso e dà atto della ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del Co