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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11798/2024

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro,; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato i decreti di sequestro preventivo emessi dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 19 e 27 luglio 2023, aventi ad oggetto fabbricati e terreni di proprietà del ricorrente, indagato per il reato cii concorso esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla finalità di agevolazione di una cosca di 'ndrangheta (capi 2 e 23).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti dem reati contestati nella imputazione provvisoria.

Il Tribunale si sarebbe limitato a trasfondere il contenuto di intercettazioni compendiate nei provvedimenti genetici senza nulla argomentare sul profitto ricavato dal ricorrente e sulla riconducibilità dei beni in sequestro alla cosca Mancuso.

Alcune conversazioni intercettate, trascurate dal Tribunale, dimostrerebbero che il ricorrente non era un imprenditore colluso ma sottoposto a vessazioni.

Inoltre, non sarebbe emerso il carattere elusivo delle operazioni incriminate.

Mancherebbe anche la motivazione in ordine al requisito del periculum in mora, risultando che il ricorrente avesse in animo di vendere i beni in sequestro al prezzo di mercato e non di commettere attraverso essi ulteriori reati o aggravare quelli contestati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, dorma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere "vt l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

2. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha reso ampia motivazione in ordine alla astratta configurabilità dei reati contestati al ricorrente ed alle esigenze cautelari; le deduzioni contenute in ricorso, sotto entrambi i profili, oltre che generiche ineriscono non a violazioni di legge ma a presunti vizi motivazionali non deducibili in questa sede.

3. Quanto alla astratta configurabilità dei reati, il Tribunale, riportando il contenuto di una serie di intercettazioni commentate con argomenti pertinenti ed autonomi rispetto al primo provvedimento, ha ritenuto che la titolarità acquisita dal ricorrente della proprietà del villaggio turistico Sayonara che insiste sugli immobili in sequestro, fosse stato pilotato dalla cosca Mancuso ed avesse quale scopo il proseguimento del controllo di tale compagine criminale sulla struttura recettizia, attraverso il ricorrente che ne aveva acquisito il "consenso", a dimostrazione dei rapporti personali con i soggetti di rilevanza criminale (cfr. fgg. 3 e segg. della ordinanza impugnata).

I passaggi formali nella gestione del complesso, secondo il Tribunale, erano stati effettuati dal ricorrente in esecuzione delle direttive dei suoi referenti criminali.

Nel che ed in sintesi, la descrizione di elementi idonei a ritenere contestato il concorso esterno nella fattispecie associativa mafiosa.

Del pari, ai fgg. 32 e segg. del provvedimento impugnato, il Tribunale ha messo a fuoco le conversazioni dimostrative del fatto che il ricorrente aveva collaborato alla gestione dell'attività recettizia quale prestanome di [OSCURATO:PERSONA], soggetto legato al clan Mancuso, come era noto all'indagato e che avrebbe potuto subire provvedimenti ablativi se fosse comparso ufficialmente (si vedano, in particolare, i fgg. 35 e 39 dell'ordinanza e le intercettazioni a corredo di tale ipotesi accusatoria).

4. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorso è generico poiché si limita a tarare le censure sul sequestro preventivo di tipo impeditivo, nonostante i provvedimenti impositivi siano stati applicati anche a fini di confisca, peraltro evidenziandosi che i beni immobili in sequestro, in quanto funzionali ad assicurare un vantaggio economico alla cosca Mancuso, dovessero rimanere vincolati dalla misura reale per evitare il perpetuarsi di arricchimenti illeciti da parte di tale compagine criminale (fg. 40 dell'ordinanza impugnata).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.02.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ra (1111/vw DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro,; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato i decreti di sequestro preventivo emessi dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 19 e 27 luglio 2023, aventi ad oggetto fabbricati e terreni di proprietà del ricorrente, indagato per il reato cii concorso esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla finalità di agevolazione di una cosca di 'ndrangheta (capi 2 e 23). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti dem reati contestati nella imputazione provvisoria. Il Tribunale si sarebbe limitato a trasfondere il contenuto di intercettazioni compendiate nei provvedimenti genetici senza nulla argomentare sul profitto ricavato dal ricorrente e sulla riconducibilità dei beni in sequestro alla cosca Mancuso. Alcune conversazioni intercettate, trascurate dal Tribunale, dimostrerebbero che il ricorrente non era un imprenditore colluso ma sottoposto a vessazioni. Inoltre, non sarebbe emerso il carattere elusivo delle operazioni incriminate. Mancherebbe anche la motivazione in ordine al requisito del periculum in mora, risultando che il ricorrente avesse in animo di vendere i beni in sequestro al prezzo di mercato e non di commettere attraverso essi ulteriori reati o aggravare quelli contestati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, dorma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere "vt l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 2. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha reso ampia motivazione in ordine alla astratta configurabilità dei reati contestati al ricorrente ed alle esigenze cautelari; le deduzioni contenute in ricorso, sotto entrambi i profili, oltre che generiche ineriscono non a violazioni di legge ma a presunti vizi motivazionali non deducibili in questa sede. 3. Quanto alla astratta configurabilità dei reati, il Tribunale, riportando il contenuto di una serie di intercettazioni commentate con argomenti pertinenti ed autonomi rispetto al primo provvedimento, ha ritenuto che la titolarità acquisita dal ricorrente della proprietà del villaggio turistico Sayonara che insiste sugli immobili in sequestro, fosse stato pilotato dalla cosca Mancuso ed avesse quale scopo il proseguimento del controllo di tale compagine criminale sulla struttura recettizia, attraverso il ricorrente che ne aveva acquisito il "consenso", a dimostrazione dei rapporti personali con i soggetti di rilevanza criminale (cfr. fgg. 3 e segg. della ordinanza impugnata). I passaggi formali nella gestione del complesso, secondo il Tribunale, erano stati effettuati dal ricorrente in esecuzione delle direttive dei suoi referenti criminali. Nel che ed in sintesi, la descrizione di elementi idonei a ritenere contestato il concorso esterno nella fattispecie associativa mafiosa. Del pari, ai fgg. 32 e segg. del provvedimento impugnato, il Tribunale ha messo a fuoco le conversazioni dimostrative del fatto che il ricorrente aveva collaborato alla gestione dell'attività recettizia quale prestanome di [OSCURATO:PERSONA], soggetto legato al clan Mancuso, come era noto all'indagato e che avrebbe potuto subire provvedimenti ablativi se fosse comparso ufficialmente (si vedano, in particolare, i fgg. 35 e 39 dell'ordinanza e le intercettazioni a corredo di tale ipotesi accusatoria). 4. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorso è generico poiché si limita a tarare le censure sul sequestro preventivo di tipo impeditivo, nonostante i provvedimenti impositivi siano stati applicati anche a fini di confisca, peraltro evidenziandosi che i beni immobili in sequestro, in quanto funzionali ad assicurare un vantaggio economico alla cosca Mancuso, dovessero rimanere vincolati dalla misura reale per evitare il perpetuarsi di arricchimenti illeciti da parte di tale compagine criminale (fg. 40 dell'ordinanza impugnata). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.02.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ra (1111/vw DEPOSIT
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