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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31925/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Catania del 23/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello cautelare ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo grado alla pena di trent'anni di reclusione (in relazione al delitto di omicidio premeditato, di risalente consumazione, aggravato dall'impiego del metodo mafioso) e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere - avverso il provvedimento della Corte di assise di appello di Catania che aveva respinto la sua istanza di scarcerazione.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. a), 179, comma 1, 279 e 91 cod. proc. pen., In particolare, lamenta l'incompetenza funzionale del giudice autore del provvedimento genetico della fase cautelare, adottato dal Giudice per le indagini preliminari, anziché dal Giudice per l'udienza preliminare a norma dell'art. 91 disp. att. cod. proc. pen.; inoltre, deduce il travisamento della prova laddove il Tribunale ha affermato che la relazione favorevole della 'equipe' di osservazione del carcere sarebbe stata superata dalla relazione di servizio, redatta dal personale della polizia penitenziaria in data 24 giugno 2022, rispetto ad un colloquio avvenuto in carcere tra l'Attanasío ed alcuni suoi parenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Anzitutto va evidenziato che avendo questa Corte, con sentenza 16 dicembre 2022, respinto il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza di riesame, confermativa della custodia cautelare in carcere, reputata l'unica idonea alla prevenzione dei rischi di recidiva e di fuga si è ormai formato il c.d. 'giudicato cautelare', con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già considerati (da ultimo, Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648- 01).

Ciò posto, nessun elemento sopravvenuto rispetto alla decisione di riesame e dunque valutabile perché non precluso dal citato giudicato, viene in considerazione nella presente sede.

2.1. In particolare, si rileva che l'esame della dedotta nullità della ordinanza genetica per incompetenza del Giudice per le indagini preliminari è impedito dal sopra citato giudicato cautelare; in ogni caso, va ricordato che il profilo della competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare deve essere necessariamente dedotta nel giudizio di riesame, non potendo il giudice di legittimità decidere su violazioni di legge, non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito (si veda, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. 3, Sentenza n. 32904 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273672 - 01). 2.2.Quanto poi al lamentato travisamento della prova rispetto alla attenuazione delle esigenze cautelari deve ricordarsi che tale profilo può essere dedotto come vizio della motivazione del provvedimento impugnato, ma che non è possibile sollecitare una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito.

Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" (nella specie il Tribunale del riesame) gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati (Sez. 6, Sentenza n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Rv. 235733 - 01).

Ciò posto, si osserva che - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - il Tribunale di Catania non è incorso nel lamentato travisamento, considerato che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato rilievo al contenuto della relazione del D.A.P. circa l'oggetto di un colloquio intercorso tra il ricorrente, il fratello e la nipote Vittoria nel carcere di Opera (nel corso del quale la ragazza, riferendosi all'odierno ricorrente, aveva detto che era lui a 'comandare'), alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed agli ulteriori elementi già valorizzati in sede cautelare.

Pertanto, con il ricorso si suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi indiziari già coerentemente esaminati dal Tribunale.

3. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Da essa deriva, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Catania del 23/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello cautelare ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo grado alla pena di trent'anni di reclusione (in relazione al delitto di omicidio premeditato, di risalente consumazione, aggravato dall'impiego del metodo mafioso) e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere - avverso il provvedimento della Corte di assise di appello di Catania che aveva respinto la sua istanza di scarcerazione. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. a), 179, comma 1, 279 e 91 cod. proc. pen., In particolare, lamenta l'incompetenza funzionale del giudice autore del provvedimento genetico della fase cautelare, adottato dal Giudice per le indagini preliminari, anziché dal Giudice per l'udienza preliminare a norma dell'art. 91 disp. att. cod. proc. pen.; inoltre, deduce il travisamento della prova laddove il Tribunale ha affermato che la relazione favorevole della 'equipe' di osservazione del carcere sarebbe stata superata dalla relazione di servizio, redatta dal personale della polizia penitenziaria in data 24 giugno 2022, rispetto ad un colloquio avvenuto in carcere tra l'Attanasío ed alcuni suoi parenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto va evidenziato che avendo questa Corte, con sentenza 16 dicembre 2022, respinto il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza di riesame, confermativa della custodia cautelare in carcere, reputata l'unica idonea alla prevenzione dei rischi di recidiva e di fuga si è ormai formato il c.d. 'giudicato cautelare', con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già considerati (da ultimo, Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648- 01). Ciò posto, nessun elemento sopravvenuto rispetto alla decisione di riesame e dunque valutabile perché non precluso dal citato giudicato, viene in considerazione nella presente sede. 2.1. In particolare, si rileva che l'esame della dedotta nullità della ordinanza genetica per incompetenza del Giudice per le indagini preliminari è impedito dal sopra citato giudicato cautelare; in ogni caso, va ricordato che il profilo della competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare deve essere necessariamente dedotta nel giudizio di riesame, non potendo il giudice di legittimità decidere su violazioni di legge, non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito (si veda, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. 3, Sentenza n. 32904 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273672 - 01). 2.2.Quanto poi al lamentato travisamento della prova rispetto alla attenuazione delle esigenze cautelari deve ricordarsi che tale profilo può essere dedotto come vizio della motivazione del provvedimento impugnato, ma che non è possibile sollecitare una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito. Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" (nella specie il Tribunale del riesame) gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati (Sez. 6, Sentenza n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Rv. 235733 - 01). Ciò posto, si osserva che - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - il Tribunale di Catania non è incorso nel lamentato travisamento, considerato che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato rilievo al contenuto della relazione del D.A.P. circa l'oggetto di un colloquio intercorso tra il ricorrente, il fratello e la nipote Vittoria nel carcere di Opera (nel corso del quale la ragazza, riferendosi all'odierno ricorrente, aveva detto che era lui a 'comandare'), alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed agli ulteriori elementi già valorizzati in sede cautelare. Pertanto, con il ricorso si suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi indiziari già coerentemente esaminati dal Tribunale. 3. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Da essa deriva, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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