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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07768/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 24919/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma in p.zza [OSCURATO:PERSONA], 12 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. elettivamente domiciliato in Firenze, via Venezia n. 6, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso il decreto nr. 1623/2022 depositato in data 14/9/2022 dal Tribunale di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, con decreto ex art. 99 l.fall., ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che aveva escluso il credito di € 253.351,25 oltre interessi legali, insinuato, in via chirografaria, a titolo di asserite forniture di merci, di cui si forniva prova attraverso fatture e documenti di trasporto. 2.2 Le ragioni su cui poggia la decisione dei giudici fiorentini possono così sintetizzarsi: i) le fatture, per costante giurisprudenza della Corte, non costituiscono prova della pretesa azionata in giudizio, ii) i documenti di trasporto, sottoscritti dal solo vettore, non costituiscono, da sé soli, piena prova della consegna, in mancanza della conferma da parte del compilatore; iii) le dichiarazioni della teste Smussi, dipendente di Gedol e addetta, tra l’altro, alla ricezione delle merci, lungi dal confermare il recapito al destinatario dei beni indicati nelle fatture, gettavano dubbi sulla effettiva consegna, in quanto la stessa precisava che i documenti erano siglati senza un reale accertamento della ricezione della merce; iv) con riferimento ai ddt sottoscritti dal destinatario, la prova della consegna della merce era comunque insufficiente alla luce dei rapporti tra Gedol e [OSCURATO:PERSONA], evidenziati dalla curatela e confermati dalle deposizioni testimoniali; in particolare la prassi invalsa tra Gedol e [OSCURATO:PERSONA] era quella di emettere fatture di vendita senza alcun supporto causale, allo scopo di consentire a Ipcochemical di sistemare le eccedenze di magazzino che, stanti i limiti quantitativi per lo stoccaggio fissati nella licenza di quest’ultima, erano regolate con vendite simulate a Gedol; tali operazioni cartolari, in tutto o in parte fittizie, erano rese possibili dal rapporto di dipendenza e soggezione, confermato dalle dichiarazioni dei testi, di Gedol a [OSCURATO:PERSONA] che decideva i prezzi e le modalità di compilazione delle fatture e della contabilità e non sempre la merce presente in magazzino trovava corrispondenza con quella risultante dalle fatture e dai documenti di trasporto. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia omessa valutazione di un elemento decisivo risultante dagli atti di causa ex art.360 n.5 c.p.c ., per non aver il Tribunale esaminato tutte le eccezioni sollevate dall’opponente nelle difese in merito alla irrilevanza, genericità ed infondatezza delle contestazioni ex adverso mosse circa la dedotta «fumosa realtà commerciale che lega la Fallita ad Ipcochemical».

La ricorrente riporta nel ricorso tutte le argomentazioni difensive svolte con l’atto di opposizione, a suo dire, per nulla prese in considerazione dai giudici dell’opposizione. 2 Il motivo è inammissibile. 2.1 La ricorrente mostra di dimenticare completamente che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (formalmente invocato nella rubrica del motivo ) - nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnato un decreto decisorio reso nel 2022), modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr. tra le tante e le più recenti Cass.nr. 15237/2022, 2195/2022, 505/2022 4477/2022 e 22397/2019). 3 Il secondo motivo deduce «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3. c.p.c.»; il Tribunale fiorentino, secondo quanto opina la ricorrente, avrebbe errato nel non ritenere sufficiente la prova del credito fornita attraverso la produzione delle fatture e dei documenti di trasporto la cui valenza probatoria sarebbe stata ingiustamente depotenziata dalla ritenuta opacità del rapporti tra Gedol e [OSCURATO:PERSONA] e dalle risultanze dell’esperita prova per testi. 3.1 Neppure tale censura supera il vaglio di ammissibilità. 3.2 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass.1634/2020, 17313/2020, 26769/2018, 13395/2018, 26366/2017). 3.3 Nel caso di specie la ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, prospetta in realtà il malgoverno da parte del Tribunale del potere di libero convincimento in ordine agli elementi probatori. 3.4 Ora, la valutazione delle prove, il giudizio sull'attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., 11511/2014 e 1634/2020).

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso .

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive € 9.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 24919/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma in p.zza [OSCURATO:PERSONA], 12 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. elettivamente domiciliato in Firenze, via Venezia n. 6, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso il decreto nr. 1623/2022 depositato in data 14/9/2022 dal Tribunale di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, con decreto ex art. 99 l.fall., ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che aveva escluso il credito di € 253.351,25 oltre interessi legali, insinuato, in via chirografaria, a titolo di asserite forniture di merci, di cui si forniva prova attraverso fatture e documenti di trasporto. 2.2 Le ragioni su cui poggia la decisione dei giudici fiorentini possono così sintetizzarsi: i) le fatture, per costante giurisprudenza della Corte, non costituiscono prova della pretesa azionata in giudizio, ii) i documenti di trasporto, sottoscritti dal solo vettore, non costituiscono, da sé soli, piena prova della consegna, in mancanza della conferma da parte del compilatore; iii) le dichiarazioni della teste Smussi, dipendente di Gedol e addetta, tra l’altro, alla ricezione delle merci, lungi dal confermare il recapito al destinatario dei beni indicati nelle fatture, gettavano dubbi sulla effettiva consegna, in quanto la stessa precisava che i documenti erano siglati senza un reale accertamento della ricezione della merce; iv) con riferimento ai ddt sottoscritti dal destinatario, la prova della consegna della merce era comunque insufficiente alla luce dei rapporti tra Gedol e [OSCURATO:PERSONA], evidenziati dalla curatela e confermati dalle deposizioni testimoniali; in particolare la prassi invalsa tra Gedol e [OSCURATO:PERSONA] era quella di emettere fatture di vendita senza alcun supporto causale, allo scopo di consentire a Ipcochemical di sistemare le eccedenze di magazzino che, stanti i limiti quantitativi per lo stoccaggio fissati nella licenza di quest’ultima, erano regolate con vendite simulate a Gedol; tali operazioni cartolari, in tutto o in parte fittizie, erano rese possibili dal rapporto di dipendenza e soggezione, confermato dalle dichiarazioni dei testi, di Gedol a [OSCURATO:PERSONA] che decideva i prezzi e le modalità di compilazione delle fatture e della contabilità e non sempre la merce presente in magazzino trovava corrispondenza con quella risultante dalle fatture e dai documenti di trasporto. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia omessa valutazione di un elemento decisivo risultante dagli atti di causa ex art.360 n.5 c.p.c ., per non aver il Tribunale esaminato tutte le eccezioni sollevate dall’opponente nelle difese in merito alla irrilevanza, genericità ed infondatezza delle contestazioni ex adverso mosse circa la dedotta «fumosa realtà commerciale che lega la Fallita ad Ipcochemical». La ricorrente riporta nel ricorso tutte le argomentazioni difensive svolte con l’atto di opposizione, a suo dire, per nulla prese in considerazione dai giudici dell’opposizione. 2 Il motivo è inammissibile. 2.1 La ricorrente mostra di dimenticare completamente che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (formalmente invocato nella rubrica del motivo ) - nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnato un decreto decisorio reso nel 2022), modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr. tra le tante e le più recenti Cass.nr. 15237/2022, 2195/2022, 505/2022 4477/2022 e 22397/2019). 3 Il secondo motivo deduce «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3. c.p.c.»; il Tribunale fiorentino, secondo quanto opina la ricorrente, avrebbe errato nel non ritenere sufficiente la prova del credito fornita attraverso la produzione delle fatture e dei documenti di trasporto la cui valenza probatoria sarebbe stata ingiustamente depotenziata dalla ritenuta opacità del rapporti tra Gedol e [OSCURATO:PERSONA] e dalle risultanze dell’esperita prova per testi. 3.1 Neppure tale censura supera il vaglio di ammissibilità. 3.2 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass.1634/2020, 17313/2020, 26769/2018, 13395/2018, 26366/2017). 3.3 Nel caso di specie la ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, prospetta in realtà il malgoverno da parte del Tribunale del potere di libero convincimento in ordine agli elementi probatori. 3.4 Ora, la valutazione delle prove, il giudizio sull'attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., 11511/2014 e 1634/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive € 9.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il rico
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